FEAGA - FEARS

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Regolamento CE n. 1290/2005
 
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FEAGA - FEARS

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TITOLO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto e campo d'applicazione.
 
Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le regole specifiche applicabili
al finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune, comprese
le spese per lo sviluppo rurale.
 
Articolo 2
Fondi per il finanziamento delle spese agricole.
 
1. Per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune definiti dal trattato
e provvedere al finanziamento delle varie misure contemplate da tale politica,
comprese le misure di sviluppo rurale, sono costituiti i seguenti fondi:
a) il Fondo europeo agricolo di garanzia (di seguito «FEAGA»);
b) il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di seguito «FEASR»).
2. Il FEAGA e il FEASR sono parti del bilancio generale delle Comunità europee.
 
Articolo 3
Spese del FEAGA.
 
1. Il FEAGA finanzia in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e la
Comunità le spese seguenti, sostenute in conformità del diritto comunitario:
a) le restituzioni fissate per l'esportazione dei prodotti agricoli nei paesi
terzi;
b) gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli;
c) i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla politica agricola comune;
d) il contributo finanziario della Comunità alle azioni di informazione e
promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno della Comunità e nei paesi
terzi, realizzate tramite gli Stati membri in base a programmi selezionati dalla
Commissione, diversi dai programmi di cui all'articolo 4.
e) l'aiuto alla ristrutturazione, l'aiuto alla diversificazione, l'aiuto
supplementare alla diversificazione e l'aiuto transitorio di cui agli articoli 3, 6,
7, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006
relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello
zucchero nella Comunità (8).
f) il contributo finanziario della Comunità al programma “Frutta nelle
scuole” di cui all’articolo 103 octies bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio (9).
2. Il FEAGA finanzia in modo centralizzato le spese seguenti, sostenute in
conformità del diritto comunitario:
a) il contributo finanziario della Comunità ad azioni veterinarie specifiche,
ad azioni ispettive nel settore veterinario, nel settore dei prodotti alimentari e
degli alimenti per animali, a programmi di eradicazione e sorveglianza delle
malattie animali (misure veterinarie) e ad azioni fitosanitarie;
b) la promozione dei prodotti agricoli, realizzata direttamente dalla
Commissione o attraverso organizzazioni internazionali;
c) le misure adottate in conformità della normativa comunitaria, destinate a
garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione
delle risorse genetiche in agricoltura;
d) la creazione e il mantenimento dei sistemi d'informazione contabile
agricola;
e) i sistemi di indagini agricole, comprese le indagini sulla struttura delle
aziende agricole;
f) le spese relative ai mercati della pesca.
3. Se per una data misura di intervento nell’ambito di un’organizzazione
comune di mercato non è fissato un importo unitario, il FEAGA finanzia tale
misura in base ad importi forfettari uniformi per la Comunità, in particolare per
quanto riguarda i fondi provenienti dagli Stati membri utilizzati per l’acquisto di
prodotti all’intervento, per le operazioni fisiche connesse all’ammasso e, se del
caso, per la trasformazione dei prodotti di intervento.
Le spese e gli oneri corrispondenti sono calcolati secondo la procedura di cui
all’articolo 41, paragrafo 3 (10).
(8) Lettera aggiunta dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 320/2006.
(9) Lettera aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 13/2009.
(10) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1437/2007, con
decorrenza indicata al suo articolo 2.
 
Articolo 4
Spese del FEASR.
 
Il FEASR finanzia in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e la
Comunità il contributo finanziario della Comunità ai programmi di sviluppo
rurale eseguiti ai sensi della normativa comunitaria sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR.
 
Articolo 5
Altri finanziamenti compresa l'assistenza tecnica.
 
Il FEAGA e il FEASR possono finanziare, per quanto di loro competenza, in
modo centralizzato, su iniziativa della Commissione o iniziativa propria, le
azioni di preparazione, sorveglianza, supporto amministrativo e tecnico,
valutazione, revisione e controllo necessarie per l'attuazione della politica
agricola comune, compreso lo sviluppo rurale. Queste azioni comprendono in
particolare:
a) le azioni necessarie per l'analisi, la gestione, la sorveglianza, lo scambio
di informazioni e l'attuazione della politica agricola comune, come pure azioni
relative all'attuazione dei sistemi di controllo e l'assistenza tecnica e
amministrativa;
b) le azioni necessarie per mantenere e sviluppare metodi e mezzi tecnici di
informazione, interconnessione, sorveglianza e controllo della gestione
finanziaria dei fondi utilizzati per il finanziamento della politica agricola
comune;
c) l'informazione sulla politica agricola comune, su iniziativa della
Commissione;
d) gli studi sulla politica agricola comune e la valutazione delle misure
finanziate dal FEAGA e dal FEASR, compresi il miglioramento dei metodi di
valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi applicate;
e) ove rilevante, le agenzie esecutive istituite a norma del regolamento
(CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto
delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi
alla gestione dei programmi comunitari, che operano nell'ambito della politica
agricola comune;
f) le azioni di divulgazione, sensibilizzazione, promozione della cooperazione
e degli scambi di esperienze a livello della Comunità, realizzate nel contesto
dello sviluppo rurale, compreso il collegamento in rete delle parti interessate.
 
Articolo 6
Riconoscimento e revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli
organismi di coordinamento.
 
1. Svolgono la funzione di organismi pagatori i servizi e gli organismi degli
Stati membri che, per quanto riguarda i pagamenti da essi eseguiti, nonché per
la comunicazione e la conservazione delle informazioni, offrono adeguate
garanzie circa:
a) il controllo dell'ammissibilità delle domande e, nel quadro dello sviluppo
rurale, la procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle
norme comunitarie, prima di procedere all'ordine di pagamento;
b) l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;
c) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria;
d) la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti
dalle norme comunitarie;
e) l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne
l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici
ai sensi delle norme comunitarie.
Fatta eccezione per il pagamento degli aiuti comunitari, l'esecuzione dei
compiti può essere delegata.
2. Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi od organismi
che rispondono alle condizioni di cui al paragrafo 1.
Tenuto conto del proprio ordinamento costituzionale e della propria struttura
istituzionale, ogni Stato membro limita il numero degli organismi pagatori
riconosciuti al minimo necessario per garantire che le spese di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, e all'articolo 4 siano eseguite secondo modalità amministrative e
contabili appropriate.
3. Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori, lo Stato membro
comunica alla Commissione gli estremi del servizio o dell'organismo incaricato
di:
a) raccogliere le informazioni da mettere a disposizione della Commissione
e trasmettere tali informazioni alla Commissione;
b) promuovere un'applicazione armonizzata delle norme comunitarie.
Tale servizio od organismo (di seguito «organismo di coordinamento») è
oggetto di un riconoscimento specifico da parte degli Stati membri relativo
all'elaborazione delle informazioni finanziarie di cui alla lettera a).
4. Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di
soddisfare una o più condizioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro revoca il
riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non proceda ai necessari
adeguamenti entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del
problema.
 
Articolo 7
Organismi di certificazione.
 
L'organismo di certificazione è un'entità, di diritto pubblico o privato, designata
dallo Stato membro in vista della certificazione dei conti dell'organismo
pagatore riconosciuto relativamente alla veridicità, completezza e correttezza
degli stessi, tenuto conto del sistema di gestione e controllo istituito.
 
Articolo 8
Comunicazione delle informazioni e accesso ai documenti.
 
1. Fatte salve le disposizioni dei regolamenti settoriali, gli Stati membri
trasmettono alla Commissione le informazioni, le dichiarazioni e i documenti
seguenti:
a) per gli organismi pagatori riconosciuti e gli organismi di coordinamento
riconosciuti:
i) l'atto di riconoscimento;
ii) la funzione (organismo pagatore riconosciuto od organismo di
coordinamento riconosciuto);
iii) ove rilevante, la revoca del riconoscimento;
b) per gli organismi di certificazione:
i) la denominazione;
ii) l'indirizzo;
c) per le azioni relative ad operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR:
i) le dichiarazioni di spesa, che valgono anche come domanda di
pagamento, firmate dall'organismo pagatore riconosciuto o dall'organismo di
coordinamento riconosciuto, corredate delle informazioni richieste;
ii) la stima del fabbisogno finanziario, per quanto riguarda il FEAGA, e, per
quanto riguarda il FEASR, l'aggiornamento delle stime delle dichiarazioni di
spesa che saranno presentate nel corso dell'anno e le stime delle dichiarazioni
di spesa relative all'esercizio finanziario successivo;
iii) i conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti, completati da una
dichiarazione di affidabilità firmata dal responsabile dell'organismo pagatore
riconosciuto, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e
della relazione di certificazione elaborata dall'organismo di certificazione di cui
all'articolo 7.
I conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti sono comunicati, per la
parte riguardante le spese del FEASR, con riferimento a ciascun programma.
2. Gli organismi pagatori riconosciuti conservano i documenti giustificativi dei
pagamenti effettuati e i documenti relativi all'esecuzione dei controlli fisici e
amministrativi previsti dalla normativa comunitaria e mettono tali documenti
ed informazioni a disposizione della Commissione.
Se i documenti sono conservati presso un'autorità, che agisce su delega di un
organismo pagatore, incaricata dell'ordinazione delle spese, quest'ultima
trasmette all'organismo pagatore riconosciuto relazioni sul numero di controlli
eseguiti, sul loro contenuto e sulle misure adottate sulla scorta dei risultati.
 
Articolo 9
Tutela degli interessi finanziari della Comunità e garanzie relative alla gestione
dei Fondi comunitari.
 
1. Gli Stati membri:
a) adottano, nell'ambito della politica agricola comune, le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per
garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare
allo scopo di:
i) accertare se le operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR siano reali e
regolari;
ii) prevenire e perseguire le irregolarità;
iii) recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze;
b) istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace, che comprende
una certificazione dei conti ed una dichiarazione di affidabilità basata sulla
firma del responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto.
2. La Commissione si adopera affinché gli Stati membri si accertino della
legittimità e della regolarità delle spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e
all'articolo 4, nonché del rispetto dei principi della sana gestione finanziaria e
mette in atto, a tale scopo, le misure e i controlli seguenti:
a) si accerta dell'esistenza e del corretto funzionamento dei sistemi di
gestione e di controllo negli Stati membri;
b) procede alla riduzione o alla sospensione totale o parziale dei pagamenti
intermedi ed applica le rettifiche finanziarie necessarie, in particolare in caso di
inadeguatezza dei sistemi di gestione e di controllo;
c) si accerta dell'avvenuto rimborso del prefinanziamento e procede, se del
caso, al disimpegno automatico degli impegni di bilancio.
3. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni e delle misure
adottate in virtù del paragrafo 1 e, per quanto riguarda i programmi di sviluppo
rurale, delle misure adottate per la gestione e il controllo, in conformità della
normativa comunitaria sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR,
per tutelare gli interessi finanziari della Comunità.
 
Articolo 10
Ammissibilità dei pagamenti eseguiti dagli organismi pagatori.
 
Le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4 possono beneficiare di
un finanziamento comunitario solo se sono state eseguite dagli organismi
pagatori riconosciuti, designati dagli Stati membri.
 
Articolo 11
Pagamento integrale ai beneficiari.
 
Salvo disposizione contraria prevista dalla normativa comunitaria, i pagamenti
relativi ai finanziamenti previsti dal presente regolamento o agli importi
corrispondenti alla partecipazione finanziaria pubblica ai programmi di sviluppo
rurale sono versati integralmente ai beneficiari.
 
TITOLO II
FEAGA
Capo 1
Finanziamento comunitario
Articolo 12
Massimale di bilancio.
 
1. Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi
fissati per tale Fondo dal quadro finanziario pluriennale di cui all'accordo
interistituzionale, ridotti degli importi di cui al paragrafo 2.
2. La Commissione fissa gli importi che ai sensi dell'articolo 9, dell'articolo 10,
paragrafo 4, degli articoli 134, 135 e 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi
di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori , dell'articolo 4,
paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo
2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui
al regolamento (CE) n. 1782/2003, e dell'articolo 23, paragrafo 2 del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo , sono messi a disposizione
del FEASR (11).
3. La Commissione fissa, in base ai dati di cui ai paragrafi 1 e 2, il saldo netto
disponibile per le spese del FEAGA.
(11) Paragrafo inizialmente sostituito dall'articolo 8 del regolamento (CE) n.
378/2007, successivamente così sostituito dall'articolo 124 del regolamento
(CE) n. 479/2008 e da ultimo così sostituito dall'articolo 143 del regolamento
(CE) n. 73/2009.
 
Articolo 13
Spese amministrative e di personale.
 
Le spese connesse a costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati
membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA non sono finanziate dal
FEAGA.
In determinati casi debitamente giustificati il primo comma non si applica alle
misure e ai programmi contemplati dalla decisione 90/424/CEE del Consiglio,
del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (12).
(12) Comma aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1437/2007, con
decorrenza indicata al suo articolo 2.
 
Articolo 14
Pagamenti mensili.
 
1. Gli stanziamenti necessari per il finanziamento delle spese di cui all'articolo
3, paragrafo 1, sono messi a disposizione degli Stati membri dalla
Commissione sotto forma di rimborsi mensili (di seguito «pagamenti mensili»),
calcolati in base alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti nel
corso di un periodo di riferimento.
2. Fino al versamento dei pagamenti mensili da parte della Commissione, gli
Stati membri mobilizzano le risorse finanziarie necessarie per procedere alle
spese in funzione dei bisogni dei loro organismi pagatori riconosciuti.
 
Articolo 15
Modalità di versamento dei pagamenti mensili.
 
1. La Commissione procede ai pagamenti mensili, fatte salve le decisioni di cui
agli articoli 30 e 31, per le spese sostenute dagli organismi pagatori
riconosciuti degli Stati membri nel corso del mese di riferimento.
2. Secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 3, la Commissione
decide i pagamenti mensili da versare, in base ad una dichiarazione delle spese
presentata dagli Stati membri e alle informazioni fornite a norma dell'articolo
8, paragrafo 1, tenendo conto delle riduzioni o delle sospensioni applicate a
norma dell'articolo 17.
3. I pagamenti mensili sono versati allo Stato membro entro il terzo giorno
lavorativo del secondo mese successivo a quello di esecuzione delle spese.
4. Le spese sostenute dagli Stati membri dal 1° al 15 ottobre sono imputate al
mese di ottobre; le spese sostenute dal 16 al 31 ottobre sono imputate al
mese di novembre.
5. La Commissione può decidere pagamenti complementari ovvero deduzioni.
Il comitato dei Fondi agricoli ne è in tal caso informato nel corso della riunione
successiva.
 
Articolo 16
Rispetto dei termini di pagamento.
 
Qualora la normativa comunitaria preveda termini di pagamento, ogni
superamento di tali termini da parte degli organismi pagatori comporta la non
ammissibilità dei pagamenti al finanziamento comunitario, salvo nei casi, alle
condizioni ed entro i limiti determinati, in base al principio di proporzionalità.
 
Articolo 17
Riduzione e sospensione dei pagamenti mensili.
 
1. Se le dichiarazioni di spesa o le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo
2, non le consentono di constatare che l'impegno dei fondi è conforme alle
norme comunitarie in vigore, la Commissione chiede allo Stato membro
interessato di fornire informazioni complementari entro un termine che essa
fissa in funzione della gravità del problema e che, in linea di massima, non può
essere inferiore a trenta giorni.
In mancanza di risposta dello Stato membro alla richiesta della Commissione di
cui al primo comma, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o
permette di concludere che le regole comunitarie in vigore non sono state
osservate o che si è in presenza di un'utilizzazione impropria dei fondi
comunitari, la Commissione può ridurre o sospendere temporaneamente i
pagamenti mensili allo Stato membro. Essa ne informa lo Stato membro,
precisando che si è proceduto a tali riduzioni o sospensioni.
2. Se le dichiarazioni o le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, le
permettono di stabilire che si è in presenza di un superamento del massimale
finanziario fissato dalla normativa comunitaria o di una palese inosservanza
delle norme comunitarie in vigore, la Commissione può applicare le riduzioni o
le sospensioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo,
dopo aver messo lo Stato membro in grado di presentare osservazioni.
3. Le riduzioni e le sospensioni sono applicate nel rispetto del principio di
proporzionalità, nell'ambito della decisione sui pagamenti mensili di cui
all'articolo 15, paragrafo 2, fatte salve le decisioni di cui agli articoli 30 e 31.
 
Articolo 17 bis
Riduzione e sospensione dei pagamenti mensili in determinati casi.
 
1. Fatto salvo l’articolo 17, la Commissione può adottare la decisione, a norma
dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, di ridurre o sospendere i pagamenti
mensili di cui all’articolo 14 per un periodo da stabilirsi nella decisione; tale
periodo non supera i dodici mesi ma può essere prolungato per ulteriori periodi
non superiori a dodici mesi se continuano a ricorrere le condizioni di cui al
paragrafo 2 del presente articolo.
2. I pagamenti mensili possono essere ridotti o sospesi se ricorrono tutte le
seguenti condizioni:
a) uno o più degli elementi essenziali del sistema di controllo nazionale in
questione mancano o sono inefficaci a causa della gravità o della persistenza
delle lacune constatate;
b) le lacune di cui alla lettera a) sono di tipo persistente e sono all’origine di
almeno due decisioni, a norma dell’articolo 31, per l’esclusione dal
finanziamento comunitario delle spese sostenute dallo Stato membro in
questione; e
c) la Commissione conclude che lo Stato membro in questione non ha
applicato le raccomandazioni da essa formulate per porre rimedio alla
situazione e che non è in grado di farlo a brevissima scadenza.
3. Prima di adottare la decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione informa
lo Stato membro interessato della propria intenzione e lo invita a reagire entro
un termine che fissa in funzione della gravità del problema e che, in linea di
massima, non può essere inferiore a 30 giorni.
La percentuale di cui possono essere ridotti o sospesi i pagamenti mensili
corrisponde alla percentuale fissata dalla Commissione nell’ultima delle
decisioni di cui al paragrafo 2, lettera b). Essa è applicata alle pertinenti spese
effettuate dall’organismo pagatore presso cui esistono le lacune di cui al
paragrafo 2, lettera a).
4. La riduzione o sospensione non prosegue se non ricorrono più le condizioni
di cui al paragrafo 2; essa non pregiudica la verifica di conformità a norma
dell’articolo 31.
(13) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1437/2007, con
decorrenza indicata al suo articolo 2.
 
TITOLO II
FEAGA
Capo 2
Disciplina di bilancio
 
Articolo 18
Rispetto del massimale.
 
1. In ogni fase della procedura di bilancio e dell'esecuzione del bilancio, gli
stanziamenti relativi alle spese del FEAGA non possono superare il saldo netto
di cui all'articolo 12, paragrafo 3.
Ogni atto giuridico che abbia un'incidenza sul bilancio del FEAGA, proposto
dalla Commissione o deciso dal Consiglio o dalla Commissione, rispetta il saldo
netto di cui all'articolo 12, paragrafo 3.
2. Qualora nella normativa comunitaria sia previsto un massimale finanziario
delle spese agricole in euro per un dato Stato membro, le relative spese sono
rimborsate allo stesso nel limite di tale massimale fissato in euro, previo
adattamento, se del caso, per tener conto delle conseguenze dell'eventuale
applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
3. I massimali nazionali dei pagamenti diretti di cui all'articolo 8, paragrafo 2
del regolamento (CE) n. 73/2009, corretti in base agli adattamenti di cui
all'articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono considerati
massimali finanziari in euro (14).
4. Se entro il 30 giugno di un dato anno il Consiglio non ha fissato gli
adattamenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1782/2003, la Commissione fissa tali adattamenti secondo la procedura
prevista dall'articolo 41, paragrafo 3, del presente regolamento e ne informa
immediatamente il Consiglio.
5. Entro il 1° dicembre il Consiglio può, su proposta della Commissione, in base
ai nuovi elementi in suo possesso, adeguare il tasso di adattamento dei
pagamenti diretti fissati conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n.
1782/2003.
(14) Paragrafo così sostituito dall'articolo 143 del regolamento (CE) n.
73/2009.
 
Articolo 19
Procedura della disciplina di bilancio.
 
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio,
contemporaneamente al progetto preliminare di bilancio per l'esercizio N, le
previsioni per gli esercizi N-1, N e N+1. Contestualmente presenta un'analisi
dei divari constatati tra le previsioni iniziali e le spese effettive per gli esercizi
N-2 e N-3.
2. Qualora, in fase di elaborazione del progetto preliminare di bilancio per
l'esercizio N, emerga che il saldo netto di cui all'articolo 12, paragrafo 3, per
l'esercizio N, tenendo conto del margine di cui all'articolo 11 del regolamento
(CE) n. 1782/2003, rischia di essere superato, la Commissione propone al
Consiglio le misure necessarie, in particolare quelle richieste in applicazione
dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
3. Ove ritenga che esista un rischio di superamento del saldo netto di cui
all'articolo 12, paragrafo 3, senza che le sia possibile adottare misure
sufficienti per risanare la situazione nell'ambito delle sue competenze di
gestione, la Commissione propone in qualsiasi momento al Consiglio altre
misure destinate a garantire il rispetto di tale saldo.
Il Consiglio decide in merito tali misure, secondo la procedura di cui all'articolo
37 del trattato, nel termine di due mesi dal ricevimento della proposta della
Commissione. Il Parlamento europeo formula il proprio parere in tempo utile
per permettere al Consiglio di prenderne conoscenza e adottare una decisione
entro il termine indicato.
4. Se al termine dell'esercizio di bilancio N le domande di rimborso degli Stati
membri superano o rischiano di superare il saldo netto fissato a norma
dell'articolo 12, paragrafo 3, la Commissione:
a) prende in considerazione tali domande in proporzione alle domande
presentate dagli Stati membri ed entro i limiti del bilancio disponibile e fissa in
via provvisoria l'importo dei pagamenti per il mese considerato;
b) entro il 28 febbraio dell'anno successivo stabilisce la situazione per tutti
gli Stati membri per quanto riguarda il finanziamento comunitario relativo
all'esercizio precedente;
c) stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 3,
l'importo globale del finanziamento comunitario, ripartito per Stato membro, in
base ad un tasso unico di finanziamento comunitario, nei limiti del bilancio
disponibile per i pagamenti mensili;
d) procede, al più tardi al momento dei pagamenti mensili del mese di
marzo dell'anno N+1, alle eventuali compensazioni tra Stati membri.
 
Articolo 20
Sistema di allarme.
 
Al fine di garantire che il massimale di bilancio non sia superato, la
Commissione istituisce un sistema di allarme e controllo mensile delle spese
del FEAGA.
Prima dell'inizio di ciascun esercizio di bilancio, la Commissione determina a
tale scopo l'andamento delle spese mensili basandosi, all'occorrenza, sulla
media delle spese mensili nei tre anni precedenti.
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione
mensile nella quale si esamina l'andamento delle spese effettuate rispetto alle
previsioni e comportante una valutazione dell'esecuzione prevedibile per
l'esercizio in corso.
 
Articolo 21
Tasso di cambio di riferimento.
 
1. Quando la Commissione adotta il progetto preliminare di bilancio oppure una
lettera rettificativa di questo che riguarda le spese agricole, essa utilizza, per
elaborare le stime di bilancio del FEAGA, il tasso di cambio tra euro e dollaro
statunitense rilevato in media sul mercato nell'ultimo trimestre conclusosi
almeno venti giorni prima che la Commissione adottasse il documento di
bilancio in questione.
2. Quando la Commissione adotta un progetto preliminare di bilancio
rettificativo e suppletivo oppure una lettera rettificativa di questo, nella misura
in cui tali documenti riguardano gli stanziamenti relativi alle azioni di cui
all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), essa utilizza:
a) da un lato, il tasso di cambio tra euro e dollaro statunitense
effettivamente rilevato in media sul mercato a decorrere dal 1° agosto
dell'esercizio precedente fino alla fine dell'ultimo trimestre conclusosi almeno
venti giorni prima che la Commissione adottasse il documento di bilancio e al
massimo il 31 luglio dell'esercizio in corso;
b) dall'altro, in previsione per l'esercizio restante, detto tasso medio
effettivamente constatato nel corso dell'ultimo trimestre conclusosi almeno
venti giorni prima che la Commissione adottasse il documento di bilancio.
 
TITOLO III
FEASR
Capo 1
Metodo di finanziamento
 
Articolo 22
Partecipazione finanziaria del FEASR.
 
La partecipazione finanziaria del FEASR alle spese dei programmi di sviluppo
rurale è fissata per ogni programma nei limiti dei massimali stabiliti dalla
normativa comunitaria sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR,
maggiorata degli importi fissati dalla Commissione in applicazione dell'articolo
12, paragrafo 2, del presente regolamento.
Le spese finanziate in virtù del presente regolamento non possono beneficiare
di alcun altro finanziamento nell'ambito del bilancio comunitario.
 
Articolo 23
Impegni di bilancio.
 
Gli impegni di bilancio comunitari relativi ai programmi di sviluppo rurale (di
seguito «impegni di bilancio») sono effettuati per frazioni annue nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013.
La decisione della Commissione che adotta ciascun programma di sviluppo
rurale presentato dallo Stato membro vale come decisione di finanziamento ai
sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n.
1605/2002 e costituisce, in seguito alla sua notifica allo Stato membro, un
impegno giuridico ai sensi di quest'ultimo regolamento.
Per ciascun programma, l'impegno di bilancio relativo alla prima frazione segue
l'adozione del programma da parte della Commissione. La Commissione
procede agli impegni di bilancio relativi alle frazioni successive, in base alla
decisione di cui al secondo comma, anteriormente al 1° maggio di ogni anno.
 
TITOLO III
FEASR
Capo 2
Gestione finanziaria
 
Articolo 24
Disposizioni comuni per i pagamenti.
 
1. La Commissione versa la partecipazione del FEASR in base agli impegni di
bilancio.
2. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri gli stanziamenti
necessari a coprire le spese di cui all'articolo 4 attraverso un prefinanziamento,
pagamenti intermedi e il versamento del saldo. Tale stanziamenti sono versati
secondo le condizioni di cui agli articoli 25, 26, 27 e 28.
3. I pagamenti sono imputati all'impegno di bilancio aperto da più lunga data.
4. Il totale cumulato del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi effettuati
non supera il 95% del contributo del FEASR ad ogni programma di sviluppo
rurale.
 
Articolo 25
Versamento del prefinanziamento.
 
1. La Commissione, una volta adottato il programma di sviluppo rurale, versa
allo Stato membro un importo unico a titolo di prefinanziamento per il
programma interessato. Tale importo rappresenta il 7% del contributo del
FEASR al programma di cui trattasi. Esso può essere frazionato su due esercizi
finanziari, in funzione delle disponibilità di bilancio.
2. Alla Commissione è rimborsata la totalità del prefinanziamento, qualora nei
24 mesi successivi alla data del versamento della prima parte del
prefinanziamento non sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa per il
relativo programma di sviluppo rurale.
3. Gli interessi generati dal prefinanziamento sono destinati al relativo
programma di sviluppo rurale e dedotti dall'importo delle spese pubbliche
indicate nella dichiarazione finale di spesa.
4. La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento è
effettuata all'atto della chiusura del relativo programma di sviluppo rurale.
 
Articolo 26
Versamento dei pagamenti intermedi.
 
1. Per ciascun programma di sviluppo rurale sono effettuati pagamenti
intermedi calcolati applicando il tasso di cofinanziamento di ciascun asse
prioritario alle spese pubbliche certificate per tale asse.
2. La Commissione effettua i pagamenti intermedi, nei limiti delle disponibilità
di bilancio, allo scopo di rimborsare le spese sostenute dagli organismi pagatori
riconosciuti per la realizzazione delle operazioni.
3. La Commissione effettua ciascun pagamento intermedio a condizione che
siano rispettati i seguenti obblighi:
a) le sia stata trasmessa una dichiarazione delle spese firmata
dall'organismo pagatore riconosciuto, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1,
lettera c);
b) sia rispettato l'importo globale del contributo del FEASR assegnato ad
ogni asse prioritario per l'intero periodo di riferimento del programma
interessato;
c) le sia stata trasmessa l'ultima relazione annuale sull'attuazione del
programma di sviluppo rurale.
4. Nel caso in cui una delle condizioni di cui al paragrafo 3 non sia rispettata, la
Commissione informa immediatamente l’organismo pagatore riconosciuto e
l’organismo di coordinamento, se quest’ultimo è stato designato. In caso di
mancata osservanza di una delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a) o
lettera c), la dichiarazione di spesa non è ammissibile (15).
5. La Commissione effettua il pagamento intermedio entro un termine non
superiore a 45 giorni a decorrere dalla registrazione di una dichiarazione di
spesa rispondente alle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo,
fatte salve le decisioni di cui agli articoli 30 e 31.
6. Gli organismi pagatori riconosciuti elaborano e trasmettono alla
Commissione, tramite l'organismo di coordinamento o direttamente, qualora lo
stesso non sia stato designato, dichiarazioni di spesa intermedie relative ai
programmi di sviluppo rurale secondo una periodicità fissata dalla
Commissione. Tali dichiarazioni di spesa riguardano le spese sostenute
dall'organismo pagatore riconosciuto nel corso di ciascun periodo interessato.
Le dichiarazioni di spesa intermedie relative alle spese sostenute a partire dal
16 ottobre sono imputate al bilancio dell'anno successivo.
(15) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n.
1437/2007, con decorrenza indicata al suo articolo 2.
 
Articolo 27
Sospensione e riduzione dei pagamenti intermedi.
 
1. I pagamenti intermedi sono effettuati alle condizioni previste all'articolo 81
del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 in base alle dichiarazioni di spesa
e alle informazioni finanziarie fornite dagli Stati membri.
2. Se le dichiarazioni di spesa o le informazioni comunicate da uno Stato
membro non permettono di constatare la conformità della dichiarazione di
spesa alle norme comunitarie applicabili, si chiede allo Stato membro
interessato di fornire informazioni complementari entro un termine fissato in
funzione della gravità del problema, che, in linea di massima, non può essere
inferiore a trenta giorni.
3. In assenza di risposta dello Stato membro alla richiesta di cui al paragrafo 2,
oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o permette di concludere che la
normativa non è stata rispettata o che si è in presenza di un'utilizzazione
impropria dei fondi comunitari, la Commissione può ridurre o sospendere
temporaneamente i pagamenti intermedi allo Stato membro. Essa ne informa
lo Stato membro.
4. La sospensione e la riduzione dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 26
rispettano il principio di proporzionalità e sono effettuate fatte salve le decisioni
di cui agli articoli 30 e 31.
 
Articolo 27 bis (16)
Sospensione e riduzione dei pagamenti intermedi in determinati casi.
 
L’articolo 17 bis si applica mutatis mutandis alla sospensione e alla riduzione
dei pagamenti intermedi di cui all’articolo 26.
(16) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1437/2007, con
decorrenza indicata al suo articolo 2.
 
Articolo 28
Versamento del saldo e chiusura del programma.
 
1. La Commissione procede al pagamento del saldo nei limiti delle disponibilità
di bilancio, in base al tasso di cofinanziamento applicabile per asse, dopo aver
ricevuto l'ultima relazione annuale sull'attuazione di un programma di sviluppo
rurale, i conti annuali dell'ultimo esercizio di attuazione del relativo programma
di sviluppo rurale e la corrispondente decisione di liquidazione. I conti annuali
sono da presentarsi alla Commissione non oltre il 30 giugno 2016 e riguardano
le spese sostenute dall'organismo pagatore riconosciuto fino al 31 dicembre
2015.
2. Il pagamento del saldo è effettuato entro sei mesi dal ricevimento delle
informazioni e dei documenti indicati al paragrafo 1 del presente articolo. Dopo
il pagamento del saldo la Commissione disimpegna entro sei mesi gli importi
che rimangono impegnati, fatto salvo il disposto dell'articolo 29, paragrafo 6.
3. La mancata trasmissione alla Commissione entro il 30 giugno 2016
dell'ultima relazione annuale di attuazione e dei documenti necessari per la
liquidazione dei conti dell'ultimo anno di attuazione del programma comporta il
disimpegno automatico del saldo, a norma dell'articolo 29.
 
Articolo 29
Disimpegno automatico.
 
1. La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un
impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale che non sia
stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la
quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle
condizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 3, a titolo di spese sostenute, entro il
31 dicembre del secondo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.
2. La parte degli impegni di bilancio ancora aperti al 31 dicembre 2015, per la
quale non sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa entro il 30 giugno
2016, è disimpegnata automaticamente.
3. Qualora sia necessaria una decisione della Commissione, successiva alla
decisione di approvazione di un programma di sviluppo rurale, per autorizzare
un aiuto o un regime di aiuti, il termine per il disimpegno automatico decorre a
partire dalla data di tale decisione successiva. Gli importi che beneficiano di
tale deroga sono fissati in base ad uno scadenzario fornito dallo Stato membro.
4. In caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo aventi effetto
sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, allo scadere del
quale interviene il disimpegno automatico, è interrotto, per l'importo
corrispondente alle operazioni interessate, per la durata di tale procedimento o
ricorso amministrativo, a condizione che la Commissione riceva dallo Stato
membro un'informazione motivata entro il 31 dicembre dell'anno N+2.
5. Dal calcolo degli importi disimpegnati automaticamente sono escluse:
a) la parte degli impegni di bilancio per la quale è stata presentata una
dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è ridotto o sospeso dalla
Commissione al 31 dicembre dell'anno N + 2;
b) la parte degli impegni di bilancio che un organismo pagatore non ha
potuto pagare per causa di forza maggiore, con serie ripercussioni sulla
realizzazione del programma di sviluppo rurale. Le autorità nazionali che
invocano la forza maggiore devono dimostrarne le conseguenze dirette
sull'attuazione di tutto o di parte del programma.
6. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e le autorità
interessate quando esista il rischio di applicazione del disimpegno automatico.
La Commissione comunica allo Stato membro e alle autorità interessate
l'importo del disimpegno automatico risultante dalle informazioni in suo
possesso. Lo Stato membro dispone di un termine di due mesi a decorrere dal
ricevimento di tale informazione per dare il proprio accordo sull'importo del
disimpegno o presentare osservazioni. La Commissione procede al disimpegno
automatico entro i nove mesi successivi ai termini indicati ai paragrafi da 1 a 4.
7. In caso di disimpegno automatico, la partecipazione del FEASR al
corrispondente programma di sviluppo rurale è ridotta, per l'anno considerato,
dell'importo oggetto del disimpegno automatico. Lo Stato membro presenta un
piano di finanziamento riveduto allo scopo di ripartire l'importo della riduzione
del contributo tra gli assi del programma. In assenza di tale piano, la
Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati a ciascun asse
prioritario.
8. Qualora il presente regolamento entri in vigore dopo il 1° gennaio 2007, il
termine alla scadenza del quale può essere effettuato il primo disimpegno
automatico, di cui al paragrafo 1, è prorogato, per il primo impegno, del
numero di mesi compreso tra il 1° gennaio 2007 e la data di adozione, da
parte della Commissione, del corrispondente programma di sviluppo rurale.
 
TITOLO IV
Liquidazione dei conti e sorveglianza da parte della Commissione
Capo 1
Liquidazione
 
Articolo 30
Liquidazione contabile.
 
1. Anteriormente al 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio considerato la
Commissione procede alla liquidazione contabile degli organismi pagatori
riconosciuti, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 3, in base
alle informazioni comunicate a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c),
punto iii).
2. La decisione di liquidazione dei conti riguarda la completezza, l'esattezza e
la veridicità dei conti annuali trasmessi. Essa non pregiudica l'adozione di
decisioni successive a norma dell'articolo 31.
 
Articolo 31
Verifica di conformità.
 
1. La Commissione decide gli importi da escludere dal finanziamento
comunitario qualora constati che alcune spese, di cui all'articolo 3, paragrafo 1,
e all'articolo 4, non sono state eseguite in conformità delle norme comunitarie,
secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 3.
2. La Commissione valuta gli importi da rifiutare tenendo conto, in particolare,
della gravità dell'inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal
fine del tipo e della gravità dell'inosservanza, nonché del danno finanziario
causato alla Comunità.
3. Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati
delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato
costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali le parti
cercano di raggiungere un accordo sulle misure da adottare.
In assenza di accordo, lo Stato membro può chiedere che sia avviata una
procedura volta a conciliare le rispettive posizioni nel termine di quattro mesi,
il cui esito costituisce oggetto di una relazione alla Commissione, che la
esamina prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento.
4. Il rifiuto del finanziamento non può riguardare:
a) le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, eseguite più di 24 mesi prima
della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro
interessato, dei risultati delle verifiche;
b) le spese per misure pluriennali che rientrano nelle spese di cui all'articolo
3, paragrafo 1, o in quelle relative ai programmi di cui all'articolo 4, per le
quali l'ultimo obbligo imposto al beneficiario risale a oltre 24 mesi prima della
comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro
interessato, dei risultati delle verifiche;
c) le spese relative alle misure nell'ambito dei programmi di cui all'articolo
4, diverse da quelle previste alla lettera b), per le quali il pagamento o, se del
caso, il pagamento del saldo da parte dell'organismo pagatore è stato
effettuato oltre 24 mesi prima che la Commissione abbia comunicato per
iscritto allo Stato membro interessato il risultato delle verifiche.
5. Il paragrafo 4 non si applica alle conseguenze finanziarie:
a) delle irregolarità di cui agli articoli 32 e 33;
b) connesse ad aiuti nazionali o ad infrazioni per le quali è stata avviata la
procedura di cui all'articolo 88 del trattato o quella di cui all'articolo 226 dello
stesso;
c) del mancato rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi loro
incombenti in virtù del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21
dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle
operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Garanzia, purché la
Commissione comunichi per iscritto allo Stato membro in questione le
conclusioni della propria ispezione entro dodici mesi dal ricevimento della
relazione del medesimo Stato membro sui risultati dei controlli effettuati sulla
spesa considerata (17).
(17) Lettera aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1437/2007, con
decorrenza indicata al suo articolo 2.
 
TITOLO IV
Liquidazione dei conti e sorveglianza da parte della Commissione
Capo 2
Irregolarità
 
Articolo 32
Disposizioni specifiche per il FEAGA.
 
1. Gli importi recuperati in seguito a irregolarità o negligenze, con i relativi
interessi, sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le
entrate del FEAGA del mese dell'incasso effettivo.
2. All'atto del versamento nel bilancio comunitario degli importi recuperati di
cui al paragrafo 1, lo Stato membro può trattenerne il 20% a titolo di rimborso
forfettario delle spese di recupero, salvo per gli importi relativi a irregolarità o
negligenze imputabili alle amministrazioni o altri organismi dello stesso Stato
membro.
3. All'atto della trasmissione dei conti annuali, a norma dell'articolo 8,
paragrafo 1, lettera c), punto iii), gli Stati membri comunicano alla
Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in
seguito ad irregolarità, contenente una ripartizione degli importi non ancora
recuperati, per procedimento amministrativo e/o giudiziario e per anno
corrispondente al primo verbale, amministrativo o giudiziario, che accerta
l'irregolarità.
Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione la situazione
dettagliata dei singoli procedimenti di recupero e dei singoli importi non ancora
recuperati.
4. Dopo aver dato corso alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 3, la
Commissione può decidere di imputare allo Stato membro gli importi da
recuperare nei seguenti casi:
a) qualora lo Stato membro non abbia avviato tutti i procedimenti
amministrativi o giudiziari previsti dal diritto nazionale e comunitario per
procedere al recupero nel corso dell'anno successivo al primo verbale
amministrativo o giudiziario;
b) qualora il primo verbale amministrativo o giudiziario non sia stato stilato
o lo sia stato con un ritardo tale da compromettere il recupero, oppure qualora
l'irregolarità non sia stata registrata nella tabella riepilogativa, di cui al
paragrafo 3, primo comma, del presente articolo, nell'anno del primo verbale
amministrativo o giudiziario.
5. Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla
data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto
anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le
conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50% a carico dello
Stato membro e per il 50% a carico del bilancio comunitario.
Nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo 3, primo comma, lo Stato membro
indica separatamente gli importi per i quali il recupero non è stato realizzato
nei termini previsti al primo comma del presente paragrafo.
La ripartizione dell'onere finanziario connesso al mancato recupero, a norma
del primo comma, lascia impregiudicato l'obbligo per lo Stato membro
interessato di dare corso ai procedimenti di recupero, in applicazione
dell'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento. Gli importi così
recuperati sono imputati al FEAGA nella misura del 50%, previa applicazione
della trattenuta di cui al paragrafo 2, del presente articolo.
Qualora, nell'ambito del procedimento di recupero, un verbale amministrativo o
giudiziario avente carattere definitivo constati l'assenza di irregolarità, lo Stato
membro interessato dichiara al FEAGA, come spesa, l'onere finanziario di cui si
è fatto carico in applicazione del primo comma.
Tuttavia, qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato, il
recupero non abbia potuto aver luogo nel termine di cui al primo comma e
l'importo da recuperare superi 1 milione di EUR, la Commissione può, su
richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo massimo
pari al 50% del termine iniziale.
6. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono decidere di non
portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata
solo nei casi seguenti:
a) se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente
superiori all'importo da recuperare;
b) se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle
persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta
in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato.
Lo Stato membro interessato indica separatamente, nella tabella riepilogativa
di cui al paragrafo 3, primo comma, gli importi per i quali ha deciso di non
portare avanti i procedimenti di recupero, giustificando la propria decisione.
7. Lo Stato membro dichiara le conseguenze finanziarie che sono a suo carico,
in applicazione del paragrafo 5, nei conti annuali da trasmettere alla
Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii). La
Commissione ne verifica la corretta applicazione e procede, se del caso, ai
necessari adattamenti all'atto dell'adozione della decisione di cui all'articolo 30,
paragrafo 1.
8. Dopo aver dato corso alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 3, la
Commissione può decidere di escludere dal finanziamento comunitario gli
importi posti a carico del bilancio comunitario nei seguenti casi:
a) in applicazione dei paragrafi 5 e 6 del presente articolo, qualora constati
che le irregolarità o il mancato recupero sono imputabili a irregolarità o
negligenze dell'amministrazione o di un servizio od organismo di uno Stato
membro;
b) in applicazione del paragrafo 6 del presente articolo, qualora ritenga che
la giustificazione addotta dallo Stato membro non è sufficiente per giustificare
la decisione di porre fine al procedimento di recupero.
 
Articolo 33
Disposizioni specifiche per il FEASR.
 
1. Gli Stati membri applicano le rettifiche finanziarie connesse a irregolarità e
negligenze rilevate nelle operazioni o nei programmi di sviluppo rurale
attraverso la soppressione totale o parziale del relativo finanziamento
comunitario. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle
irregolarità rilevate, nonché dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR.
2. Qualora si siano già versati fondi comunitari al beneficiario, l'organismo
pagatore riconosciuto procede al loro recupero secondo le proprie procedure
interne e li riutilizza a norma del paragrafo 3, lettera c).
3. Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie e alla riutilizzazione dei
fondi recuperati alle seguenti condizioni:
a) in caso di constatazione di irregolarità, gli Stati membri ampliano le
indagini in modo da coprire tutte le operazioni presumibilmente interessate
dalle irregolarità;
b) gli Stati membri comunicano le rettifiche corrispondenti alla
Commissione;
c) gli importi esclusi dal finanziamento comunitario e gli importi recuperati,
con i relativi interessi, sono riassegnati al programma interessato. Tuttavia, lo
Stato membro può riutilizzare i fondi comunitari esclusi o recuperati soltanto
per un'operazione prevista dallo stesso programma di sviluppo rurale e non
può riassegnarli a favore di operazioni che sono state oggetto di una rettifica
finanziaria.
4. All'atto della trasmissione dei conti annuali, a norma dell'articolo 8,
paragrafo 1, lettera c), punto iii), gli Stati membri comunicano alla
Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in
seguito ad irregolarità, contenente una ripartizione degli importi non ancora
recuperati, per procedimento amministrativo e/o giudiziario e per anno
corrispondente al primo verbale, amministrativo o giudiziario, che accerta
l'irregolarità.
[Essi informano la Commissione del modo in cui hanno deciso o prevedono di
riutilizzare i fondi annullati e, se del caso, di modificare il piano di
finanziamento del corrispondente programma di sviluppo rurale.] (18).
5. Dopo aver dato corso alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 3, la
Commissione può decidere di imputare allo Stato membro gli importi da
recuperare nei seguenti casi:
a) quando lo Stato membro non abbia avviato tutti i procedimenti
amministrativi o giudiziari previsti dal diritto nazionale e comunitario per il
recupero delle somme versate ai beneficiari nell'anno che segue il primo
verbale amministrativo o giudiziario;
b) quando lo Stato membro non abbia rispettato gli obblighi che gli
incombono ai sensi del paragrafo 3, lettere a) e c), del presente articolo.
6. Qualora sia stato possibile realizzare il recupero di cui al paragrafo 2 dopo la
chiusura di un programma di sviluppo rurale, lo Stato membro riversa le
somme recuperate nel bilancio comunitario.
7. Gli Stati membri possono decidere di porre fine al procedimento di recupero
dopo la chiusura di un programma di sviluppo rurale alle condizioni di cui
all'articolo 32, paragrafo 6.
8. Qualora il recupero non abbia avuto luogo prima della chiusura di un
programma di sviluppo rurale, le conseguenze finanziarie dell'assenza di
recupero sono per il 50% a carico dello Stato membro interessato e per il 50%
a carico del bilancio comunitario e sono imputate a bilancio decorsi quattro
anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure decorsi otto anni,
qualora il recupero sia oggetto di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali
nazionali, oppure alla chiusura del programma, qualora tali termini scadano
prima della chiusura.
Tuttavia, qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato il
recupero non abbia potuto aver luogo nel termine di cui al primo comma e
l'importo da recuperare superi 1 milione di EUR, la Commissione può, su
richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo massimo
pari al 50% del termine iniziale.
9. Nei casi di cui al paragrafo 8, lo Stato membro versa al bilancio comunitario
gli importi relativi alla quota del 50% a suo carico.
10. Un'eventuale rettifica finanziaria effettuata dalla Commissione lascia
impregiudicati gli obblighi dello Stato membro di recuperare gli importi versati
nell'ambito della propria partecipazione finanziaria, in virtù dell'articolo 14 del
regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante
modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.
(18) Comma soppresso dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1437/2007, con
decorrenza indicata al suo articolo 2.
 
Articolo 34
Destinazione specifica delle entrate provenienti dagli Stati membri.
 
1. Sono considerate entrate con destinazione specifica, ai sensi dell'articolo 18
del regolamento (CE/Euratom) n. 1605/2002:
a) gli importi che, in applicazione degli articoli 31, 32 e 33 del presente
regolamento, devono essere versati al bilancio comunitario, inclusi i relativi
interessi;
b) gli importi riscossi o recuperati in applicazione del regolamento (CE) n.
1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
c) gli importi del contributo temporaneo per la ristrutturazione riscossi a
norma del regolamento (CE) n. 320/2006 (19).
2. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) sono versati nel bilancio
comunitario e, in caso di riutilizzazione, usati esclusivamente per finanziare
spese del FEAGA o rispettivamente del FEASR (20).
3) Le disposizioni del presente regolamento si applicano, per analogia, alle
entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo (21).
(19) Lettera aggiunta dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 320/2006.
(20) Paragrafo così modificato dall'articolo 14 del regolamento (CE) n.
320/2006.
(21) Paragrafo aggiunto dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 320/2006.
 
Articolo 35
Definizione di verbale amministrativo o giudiziario.
 
Ai fini del presente capo, il primo verbale amministrativo o giudiziario è la
prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o
giudiziaria, che in base a fatti concreti accerta l'esistenza di un'irregolarità,
ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce
degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.
 
TITOLO IV
Liquidazione dei conti e sorveglianza da parte della Commissione
Capo 3
Sorveglianza da parte della Commissione
 
Articolo 36
Accesso alle informazioni.
 
1. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le
informazioni necessarie per il buon funzionamento del FEAGA e del FEASR e
adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione
ritenga utile avviare nell'ambito della gestione del finanziamento comunitario,
compresi i controlli in loco.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta, le
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate per
l'applicazione degli atti comunitari inerenti alla politica agricola comune,
allorché questi atti abbiano un'incidenza finanziaria per il FEAGA o il FEASR.
3. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le
informazioni sulle irregolarità constatate, a norma degli articoli 32 e 33, e
quelle relative alle azioni avviate per il recupero delle somme indebitamente
versate in seguito a tali irregolarità.
 
Articolo 37
Controlli in loco.
 
1. Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative nazionali e delle disposizioni
dell'articolo 248 del trattato nonché qualsiasi controllo eseguito in base
all'articolo 279 del trattato, la Commissione può organizzare controlli in loco
allo scopo di verificare, in particolare:
a) la conformità delle prassi amministrative alle norme comunitarie;
b) l'esistenza dei documenti giustificativi necessari e la loro concordanza
con le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR;
c) le modalità secondo le quali sono realizzate e verificate le operazioni
finanziate dal FEAGA o dal FEASR.
Le persone incaricate dalla Commissione dell'esecuzione dei controlli in loco o
gli agenti della Commissione che agiscono nell'ambito delle competenze loro
conferite hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento,
compresi i documenti e relativi metadati elaborati o ricevuti e conservati su
supporto elettronico, inerenti alle spese finanziate dal FEAGA o dal FEASR.
I poteri di controllo di cui sopra non pregiudicano l'applicazione delle
disposizioni nazionali che riservano taluni atti ad agenti specificamente
individuati dalla normativa nazionale. Le persone incaricate dalla Commissione
non prendono parte, in particolare, alle perquisizioni e all'interrogatorio
formale delle persone, ai sensi della normativa interna dello Stato membro.
Hanno tuttavia accesso alle informazioni in tal modo ottenute.
2. La Commissione avvisa in tempo utile, prima del controllo, lo Stato membro
interessato o lo Stato membro sul cui territorio avrà luogo il controllo. A tali
controlli possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.
Su richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro, le autorità
competenti di detto Stato membro procedono a controlli complementari o ad
indagini relative alle operazioni di cui al presente regolamento, alle quali
possono partecipare gli agenti della Commissione o le persone da essa
incaricate.
Per migliorare le verifiche, la Commissione può, con l'accordo degli Stati
membri interessati, associare le amministrazioni di detti Stati membri a
determinati controlli o a determinate indagini.
 
TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali
 
Articolo 38
Spese del FEAOG, sezione garanzia, escluse le spese per lo sviluppo rurale.
 
1. Il FEAOG, sezione garanzia, finanzia le spese sostenute dagli Stati membri a
norma dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n.
1258/1999 fino al 15 ottobre 2006.
2. Alle spese sostenute dagli Stati membri a partire dal 16 ottobre 2006 si
applicano le norme stabilite dal presente regolamento.
 
Articolo 39
Spese del FEAOG, sezione garanzia, per lo sviluppo rurale.
 
1. Per gli Stati membri dell'Unione europea nella sua composizione anteriore al
1° maggio 2004, ai programmi di sviluppo rurale per il periodo 2000-2006,
finanziati dal FEAOG, sezione garanzia, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1258/1999, si applicano le seguenti norme:
a) i pagamenti ai beneficiari cessano al più tardi il 15 ottobre 2006 e la
Commissione rimborsa agli Stati membri le relative spese al più tardi
nell'ambito della dichiarazione corrispondente alle spese del mese di ottobre
2006. Tuttavia la Commissione, in casi giustificati e secondo la procedura di cui
all'articolo 41, paragrafo 2, può autorizzare pagamenti fino al 31 dicembre
2006, fatto salvo il rimborso al FEAGA di importi identici agli anticipi erogati
agli Stati membri per il periodo di attuazione di tali programmi a norma
dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n.
1258/1999;
b) gli anticipi erogati agli Stati membri per il periodo di attuazione dei
programmi, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del
regolamento (CE) n. 1258/1999, sono detratti dagli Stati membri dalle spese
finanziate dal FEAGA al più tardi con la dichiarazione delle spese di dicembre
2006;
c) su richiesta degli Stati membri, le spese sostenute dagli organismi
pagatori riconosciuti tra il 16 ottobre e il 31 dicembre 2006, ad eccezione delle
spese autorizzate a norma della seconda frase della lettera a) del presente
articolo, sono imputate al bilancio del FEASR per la programmazione dello
sviluppo rurale del periodo 2007-2013;
d) le risorse finanziarie disponibili in uno Stato membro alla data del 1°
gennaio 2007 in seguito a riduzioni o soppressioni di importi di pagamenti dallo
stesso effettuati su base volontaria o a seguito di sanzioni a norma degli
articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999, sono utilizzate da tale
Stato membro per il finanziamento delle misure di sviluppo rurale di cui
all'articolo 4 del presente regolamento;
e) qualora gli Stati membri non utilizzino le risorse finanziarie di cui alla
lettera d) entro un termine da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo
41, paragrafo 2, gli importi corrispondenti sono riversati nel bilancio del
FEAGA.
2. Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio
2004, gli importi impegnati per il finanziamento delle azioni di sviluppo rurale,
a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, decise dalla Commissione nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006 e per le quali non siano
stati comunicati alla Commissione i necessari documenti per la chiusura degli
interventi entro lo scadere del termine per la trasmissione della relazione
finale, sono oggetto di disimpegno automatico da parte della Commissione
entro il 31 dicembre 2010 e comportano per gli Stati membri la restituzione
degli importi indebitamente riscossi.
3. Sono esclusi dal calcolo dell'importo del disimpiego automatico di cui ai
paragrafi 1 e 2 gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi oggetto di
un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo avente effetto
sospensivo in virtù del diritto nazionale.
 
Articolo 40
Spese del FEAOG, sezione orientamento.
 
1. In deroga all’articolo 31, paragrafo 2, all’articolo 32, paragrafo 4, e
all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio,
del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, gli
importi parziali impegnati per gli interventi cofinanziati dal FEAOG, sezione
Orientamento, approvati dalla Commissione tra il 1° gennaio 2000 e il 31
dicembre 2006, per i quali non sono stati trasmessi alla Commissione la
dichiarazione certificata delle spese effettivamente pagate, la relazione finale di
esecuzione e la dichiarazione di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del
medesimo regolamento entro quindici mesi dalla data finale di ammissibilità
della spesa stabilita nella decisione che concede un contributo dei fondi, sono
disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro sei mesi da tale
termine e danno luogo alla restituzione degli importi indebitamente versati (22).
2. Sono esclusi dal calcolo dell'importo del disimpegno automatico di cui al
paragrafo 1 gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi oggetto di un
procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo avente effetto
sospensivo in virtù del diritto nazionale.
(22) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n.
1437/2007, con decorrenza indicata al suo articolo 2.
 
Articolo 41
Comitato dei Fondi.
 
1. La Commissione è assistita dal comitato dei Fondi agricoli (di seguito
«comitato»).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli
articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è
fissato a un mese.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli
articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
 
Articolo 42
Modalità di applicazione.
 
La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento
secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2. Tali modalità includono
in particolare (23):
1) le condizioni applicabili al riconoscimento degli organismi pagatori e al
riconoscimento specifico degli organismi di coordinamento, alle rispettive
funzioni, alle informazioni richieste e alle modalità della messa a disposizione o
della trasmissione delle stesse alla Commissione (24);
2) le condizioni di eventuale delega dei compiti degli organismi pagatori;
3) le norme di certificazione ammissibili, la natura, la portata e la
periodicità delle certificazioni;
4) le modalità di esecuzione delle procedure di disimpegno automatico,
della verifica di conformità e di liquidazione dei conti;
5) le modalità di presa in considerazione e di assegnazione delle entrate
provenienti dagli Stati membri;
6) le disposizioni generali applicabili ai controlli in loco;
7) la forma, il contenuto, la periodicità, i termini e le modalità di
trasmissione alla Commissione o di messa a sua disposizione:
- delle dichiarazioni di spesa e degli stati di previsione delle spese, nonché
il relativo aggiornamento,
- della dichiarazione di affidabilità e dei conti annuali degli organismi
pagatori,
- delle relazioni di certificazione dei conti,
- dei dati relativi all'identificazione degli organismi pagatori riconosciuti,
degli organismi di coordinamento riconosciuti e degli organismi di
certificazione,
- delle modalità di imputazione e di pagamento delle spese finanziate
nell'ambito del FEAGA e del FEASR,
- delle notifiche delle rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri nel
quadro delle operazioni o dei programmi di sviluppo rurale e degli stati
riepilogativi dei procedimenti di recupero avviati dagli Stati membri in seguito
ad irregolarità,
- delle informazioni relative alle misure adottate in applicazione
dell'articolo 9;
8) le disposizioni relative alla conservazione dei documenti e delle
informazioni;
8 bis) le modalità applicabili al finanziamento e alla contabilizzazione delle
misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico e ad altre spese
finanziate dal FEAGA e dal FEASR (25);
8 ter) le modalità relative alla pubblicazione delle informazioni sui
beneficiari di cui all’articolo 44 bis, compresi gli aspetti pratici relativi alla
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
secondo i principi stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di protezione
dei dati. In particolare tali modalità stabiliscono che i beneficiari dei fondi siano
informati che i dati in questione possono essere resi pubblici e trattati da
organismi di revisione contabile e indagini ai fini della tutela degli interessi
finanziari delle Comunità e quando tali informazioni debbano essere fornite (26);
8 quater) le condizioni e le modalità applicabili agli stanziamenti riportati a
norma dell’articolo 149, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n.
1605/2002, allo scopo di finanziare le spese di cui all’articolo 3, paragrafo 1,
lettera c), del presente regolamento (27);
9) le misure di transizione necessarie per l'attuazione del presente
regolamento.
(23) Frase così sostituita dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 378/2007.
(24) Punto così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1437/2007,
con decorrenza indicata al suo articolo 2.
(25) Punto inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1437/2007, con
decorrenza indicata al suo articolo 2.
(26) Punto inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1437/2007, con
decorrenza indicata al suo articolo 2.
(27) Punto inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1437/2007, con
decorrenza indicata al suo articolo 2.
 
Articolo 43
Relazione finanziaria annuale.
 
Anteriormente al 1° settembre di ogni anno successivo a quello di ogni
esercizio finanziario, la Commissione redige una relazione finanziaria
sull'amministrazione del FEAGA e del FEASR con riferimento all'esercizio
precedente e la trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio.
 
Articolo 44
Riservatezza.
 
Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure necessarie per
garantire la riservatezza delle informazioni comunicate od ottenute nell'ambito
delle azioni di controllo e di liquidazione dei conti realizzate in applicazione del
presente regolamento.
A tali informazioni si applicano i principi di cui all'articolo 8 del regolamento
(Euratom/CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai
controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della
tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre
irregolarità.
 
Articolo 44 bis
Pubblicazione dei beneficiari.
 
In applicazione dell’articolo 53 ter, paragrafo 2, lettera d), del regolamento
(CE, Euratom) n. 1605/2002, gli Stati membri provvedono alla pubblicazione
annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e
degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi.
La pubblicazione contiene almeno le seguenti informazioni:
a) per il FEAGA, l’importo suddiviso tra pagamenti diretti ai sensi
dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003 e altre spese;
b) per il FEASR, l’importo totale del finanziamento pubblico per beneficiario.
(28) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1437/2007, con
decorrenza indicata al suo articolo 2.
 
Articolo 45
Utilizzazione dell'euro.
 
1. Gli importi indicati nelle decisioni della Commissione che adottano
programmi di sviluppo rurale, gli importi degli impegni e dei pagamenti della
Commissione, nonché gli importi delle spese attestate o certificate e delle
dichiarazioni di spesa degli Stati membri sono espressi e versati in euro.
2. Qualora ad un beneficiario sia effettuato un pagamento diretto previsto dal
regolamento (CE) n. 1782/2003 in una moneta diversa dall'euro, gli Stati
membri convertono in moneta nazionale l'importo dell'aiuto espresso in euro in
base all'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea
anteriormente al 1° ottobre dell'anno per il quale è stato concesso l'aiuto.
3. In caso di applicazione del paragrafo 2, i rimborsi agli Stati membri degli
importi versati ai beneficiari sono effettuati dalla Commissione in base alle
dichiarazioni di spesa fatte dagli Stati membri. Per la determinazione delle
dichiarazioni di spesa gli Stati membri applicano lo stesso tasso di conversione
applicato al momento del versamento al beneficiario.
 
Articolo 46
Modifica del regolamento (CEE) n. 595/91.
 
Il regolamento (CEE) n. 595/91 è modificato come segue:
1) all'articolo 5, il paragrafo 2 è soppresso;
2) all'articolo 7, il paragrafo 1 è soppresso.
 
Articolo 47
Abrogazioni.
 
1. Sono abrogati il regolamento n. 25, il regolamento (CE) n. 723/97 e il
regolamento (CE) n. 1258/1999.
Tuttavia, il regolamento (CE) n. 1258/1999 resta di applicazione fino al 15
ottobre 2006 per le spese sostenute dagli Stati membri e fino al 31 dicembre
2006 per quelle sostenute dalla Commissione.
2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente
regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura
nell'allegato.
 
Articolo 48
Misure transitorie.
 
Per l'attuazione del presente regolamento la Commissione adotta le misure
necessarie e debitamente giustificate per risolvere, in casi urgenti, problemi
pratici e specifici, in particolare problemi connessi alla transizione tra le
normative previste dai regolamenti n. 25, (CE) n. 723/97 e (CE) n. 1258/1999
e il presente regolamento. Tali misure possono derogare a determinate
disposizioni del presente regolamento, ma soltanto se e per quanto
strettamente necessario.
 
Articolo 49
Entrata in vigore.
 
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2007, ad eccezione dell'articolo
18, paragrafi 4 e 5, che si applica a decorrere dalla sua entrata in vigore, fatte
salve le disposizioni dell'articolo 47.
Tuttavia, le seguenti disposizioni sono applicabili a decorrere dal 16 ottobre
2006:
- gli articoli 30 e 31, per le spese sostenute a partire dal 16 ottobre 2006,
- l'articolo 32, per i casi comunicati a norma dell'articolo 3 del regolamento
(CEE) n. 595/91 e per i quali non si è ancora conseguito il recupero totale alla
data del 16 ottobre 2006,
- gli articoli 38, 39, 41, 44 e 45, per le spese dichiarate nel 2006 con
riferimento all'esercizio di bilancio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 2005.
 

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