Contenzioso Tributario: Organi e Processo

PDF Stampa E-mail

Decreto Legislativo del 31/12/1992 n. 545

 

G. U. del 13 gennaio 1993, n. 9

 

 

Gli Organi del Processo Tributario

 

 

CAPO I

Gli organi della giurisdizione tributaria

 

Articolo 1: Le commissioni tributarie

1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

636, sono riordinati in commissioni tributarie provinciali, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in commissioni

tributarie regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni regione.

Fino al 31 dicembre 1996, sezioni delle commissioni provinciali e regionali possono essere ubicate, ove occorra presso

le sedi delle attuali commissioni di primo e di secondo grado. Entro il 31 dicembre 1993, con decreto del ministro delle

finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, in relazione alle esigenze di

reperimento dei locali, sono individuate dette sezioni le quali costituiscono mera articolazione interna delle commissioni

tributarie non rilevante ai fini della competenza e della validità degli atti processuali. Con decreto del presidente della

commissione provinciale o regionale sono determinati i criteri e le modalità di funzionamento delle sezioni. (1)

1 bis. Nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di sezioni staccate di tribunali

amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata in vigore della

presente disposizione distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, saranno istituite sezioni

staccate delle commissioni tributarie regionali nei limiti numerici dei contingenti di personale già impiegato negli uffici di

segreteria delle commissioni tributarie, senza incrementare il numero complessivo dei componenti delle medesime

commissioni, con corrispondente adeguamento delle sedi delle sezioni esistenti e conseguente riduzione delle relative

spese. L'istituzione delle sezioni staccate non deve comunque comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello

Stato. (2)

2. In ciascuna delle province di Trento e di Bolzano la giurisdizione di cui al comma 1 è esercitata da commissioni

tributarie di primo e di secondo grado, aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, alle quali si

applicano rispettivamente le disposizioni concernenti le commissioni provinciali e regionali compatibili con le norme di

legge e dello statuto regionale che le riguardano.

3. Le commissioni tributarie provinciali e regionali, il numero delle relative sezioni e i corrispondenti organici sono

indicati nelle tabelle A e B allegate al presente decreto.

4. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione può essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi, con

decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.

5. Alla istituzione di nuove commissioni ed alle variazioni conseguenti, in relazione a mutamenti dell'assetto provinciale

e regionale del territorio della Repubblica, si provvede con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro

del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia. (3) (4)

-----

(1) Il presente comma prima modificato dall'art. 3 sexies D.L. 23.01.1993, n. 16 è stato poi così modificato dall'art. 69

D.L. 30.08.1993, n. 331.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 35 L. 18.02.1999, n. 28.

(3) E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del presente articolo sollevata in riferimento

agli artt. 24, 25, primo c. 97 e 101 della Costituzione (C.cost. 17.06-24.06 1997, n. 201 Ordinanza).

(4) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento

all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

 

Articolo 2: La composizione delle commissioni tributarie

1. A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione.

2. Il Presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, a sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età.

3. Il presidente di commissione con oltre quindici sezioni può delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o più presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 2.

4. A ciascuna sezione è assegnato un presidente, un vice presidente e non meno di quattro giudici tributari.

5. Ogni collegio giudicante è presieduto dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con numero

invariabile di tre votanti.

6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente della

commissione designa i componenti di altre sezioni. (1)

-----

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento

all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

 

Articolo 3: I presidenti delle commissioni tributarie e delle sezioni

1. I presidenti delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o

militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.

2. I presidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi o

militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F. I vicepresidenti di sezione

delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati di cui al comma 1, ovvero tra i componenti che abbiano esercitato, per almeno cinque anni le funzioni di giudice tributario, purchè in possesso del diploma di laurea in

giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.

3. I presidenti delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o

militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.

4. I presidenti di sezione delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero

amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F. I

vicepresidenti di sezione delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati di cui al comma 3 ovvero

tra i componenti che abbiano esercitato per almeno dieci anni le funzioni di giudice tributario regionale purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F. (1)

------

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento

all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144 Ordinanza).

 

Articolo 4: I giudici delle commissioni tributarie provinciali

1. I giudici delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra:

a) i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;

b) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche in servizio o a riposo che hanno prestato servizio per

almeno dieci anni, di cui almeno due in una qualifica alla quale si accede con la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente;

c) gli ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo prestato per almeno dieci anni;

d) coloro che sono iscritti negli albi dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;

e) coloro che, in possesso del titolo di studio ed in qualità di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attività nelle materie tributarie ed amministrativo contabili;

f) coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili ed hanno svolto almeno cinque anni di attività;

g) coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in materie giuridiche, economiche o tecnico

ragionieristiche ed esercitato per almeno cinque anni attività di insegnamento;

h) gli appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 5 ;

i) coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;

l) gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei dottori agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni. (1) (2)

-----

(1) La presente lettera è stata così rettificata con avviso pubblicato in G.U. n. 72 del 27.03.93.

(2) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento

all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

 

Articolo 5: I giudici delle commissioni tributarie regionali

1. I giudici delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra:

a) i magistrati ordinari, amministrativi e militari, in servizio o a riposo e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;

b) i docenti di ruolo universitari o delle scuole secondarie di secondo grado ed i ricercatori in materie giuridiche,

economiche e tecnico ragionieristiche, in servizio o a riposo;

c) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in

giurisprudenza o economia e commercio o altra equipollente, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni in

qualifiche per le quali è richiesta una di tali lauree;

d) gli ufficiali superiori o generali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo;

e) gli ispettori del Servizio centrale degli ispettori tributari cessati dall'incarico dopo almeno sette anni di servizio;

f) i notai e coloro che sono iscritti negli albi professionali degli avvocati e procuratori o dei dottori commercialisti ed

hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;

g) coloro che sono stati iscritti negli albi professionali indicati nella lettera f) o dei ragionieri e dei periti commerciali ed

hanno esercitato attività di amministratori, sindaci, dirigenti in società di capitali o di revisori di conti. (1)

-----

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento

all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

 

Articolo 6: La formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti

1. Il presidente di ciascuna commissione tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisce con proprio decreto la composizione

delle sezioni in base ai criteri fissati dal consiglio di presidenza per assicurare l'avvicendamento dei componenti tra le

stesse.

2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze ed, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal consiglio di presidenza. Ciascun collegio giudicante deve tenere udienza almeno una volta alla settimana.

3. Il presidente della commissione tributaria, col decreto di cui al comma 1, indica una o più delle sezioni, che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare

del provvedimento impugnato. (1)

-----

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento

all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144 Ordinanza).

 

CAPO II I componenti delle commissioni tributarie

 

Articolo 7: Requisiti generali

1. I componenti delle commissioni tributarie debbono:

a) essere cittadini italiani;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari

e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di età; (2)

e) avere idoneità fisica e psichica;

f) avere o aver dichiarato di voler stabilire la residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria. (1)

-----

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento

all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144 Ordinanza).

(2) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 3-bis, D.L. 30.09.2005, n. 203, con decorrenza dal 03.12.2005. Si riporta di seguito il testo previgente:

"d) non aver superato al momento della nomina settantadue anni di età;".

 

Articolo 8: Incompatibilità

1. Non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;

b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o

hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi; (1)

c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici del delle Agenzie delle Entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.(4)

d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;

e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle societa` concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;

f) gli ispettori tributari di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146;

g) i prefetti;

h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;

i) a decorrere dal 1º ottobre 2001, coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario; (2)

l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;

m) coloro che sono coniugi o parenti fino al secondo grado o affini in primo grado di coloro che sono iscritti negli albi professionali o negli elenchi di cui alla lettera i) nella sede della commissione tributaria o che comunque esercitano dinanzi alla stessa abitualmente la loro professione.

2. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, nonché i parenti ed affini entro il quarto grado.

3. Nessuno può essere componente di più commissioni tributarie.

4. I componenti delle commissioni tributarie, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilità; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la commissione tributaria di appartenenza. (3)

-----

(1) La presente lettera è stata così modificata dall'art 69 D.L. 30.08.1993, n. 331.

(2) La presente lettera prima sostituita dall'art. 31 L. 27.12.1997, n. 449, è stata, poi, così sostituita dall'art. 85, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194), con decorrenza dal 10.12.2000. Si riporta di seguito il testo previgente:

" i) coloro che esercitano in qualsiasi forma la consulenza tributaria ovvero l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario; "

(3) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144 Ordinanza).

(4) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 16 quater del D.L.28.12.2001, n. 452 , con decorrenza dal 28.02.2002, si riporta di seguito il testo previgente:

" c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici del Dipartimento delle entrate e del Dipartimento del territorio"

 

Articolo 9: Procedimenti di nomina dei componenti delle commissioni tributarie

1. I componenti delle commissioni tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del consiglio di presidenza, secondo l'ordine di collocazione negli elenchi previsti nel comma 2.

2. Il consiglio di presidenza procede alle deliberazioni di cui al comma 1 sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti.

3. Alla comunicazione di disponibilità all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all'art. 8 . 4. La formazione degli elenchi di cui al comma 2 è fatta secondo i criteri di valutazione ed i relativi punteggi indicati nella tabella E e sulla base della documentazione allegata alla comunicazione di disponibilità all'incarico.

5. Il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il termine e le modalità per le comunicazioni di disponibilità agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi di cui al comma 2.

6. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, è fatta con decreto del Ministro delle finanze, su conforme deliberazione del consiglio di presidenza. (1)

-----

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144 Ordinanza).

 

Articolo 10: Giuramento

1. I componenti delle commissioni tributarie, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunziando e sottoscrivendo la formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio".

2. I presidenti delle commissioni tributarie regionali prestano giuramento dinanzi al presidente del consiglio di presidenza.

3. I presidenti delle commissioni tributarie provinciali prestano giuramento dinanzi al presidente della commissione

tributaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la commissione cui sono destinati.

4. I presidenti di sezione e gli altri componenti delle commissioni tributarie prestano giuramento dinanzi al presidente della commissione cui sono destinati.

5. I verbali di giuramento sono conservati presso l'ufficio cui appartiene l'organo dinanzi al quale esso e` stato prestato.

(1)

-----

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144 Ordinanza).

 

Articolo 11: Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per   trasferimento

1. La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.

2. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantacinquesimo anno di età.

3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi.

4. L'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio è disposta nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali è annunciata dal Consiglio di presidenza e portata a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale i componenti che aspirano all'incarico devono presentare domanda;

b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Consiglio di presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E e F, risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44-ter, allegate al presente decreto, tenendo conto delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità di età;

c) i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.

5. Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dall'articolo 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, a un incarico nelle commissioni tributarie provinciali e regionali. (1)

-----

(1) Il presente articolo prima modificato dall'art. 12, L. 28.12.2001, n. 448, poi modificato dall'art. 16 quater, D.L.

28.12.2001, n. 452, poi modificato dall'art. 8, D.L. 29.11.2004, n. 282. è stato, poi, così sostituito dall'art. 3-bis, D.L. 30.09.2005, n. 203, con decorrenza dal 03.12.2005. Si riporta di seguito il testo previgente:

"(Durata dell'incarico) - 1. I componenti delle commissioni tributarie durano in carica nella stessa commissione non oltre dieci anni e sono nominati con precedenza sugli altri disponibili, in posti che si rendono vacanti in altre commissioni secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F ed a parità di punteggio secondo la maggiore anzianità di età. Nei casi di necessita' di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 10 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. I componenti delle commissioni tributarie cessano dall'incarico in ogni caso al compimento del settantacinquesimo anno di età.

3. I componenti delle commissioni tributarie provinciali possono essere nominati, dopo cinque anni di attività nelle stesse, in posti vacanti nelle commissioni tributarie regionali, anche in deroga alla previsione di cui all'articolo 5, con precedenza su altri disponibili, secondo i criteri e i punteggi di cui alle tabelle E ed F ed a parità di punteggio secondo la maggiore anzianità di età.

4. La nomina a componente di commissione tributaria non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.".

 

Articolo 12: Decadenza dall'incarico

1. Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni tributarie i quali:

a) perdono uno dei requisiti di cui all'art. 7 ;

b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'art. 8 ;

c) cessano, se magistrati o altri dipendenti dell'amministrazione pubblica in attività di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie, secondo i rispettivi ordinamenti; d) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;

e) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

2. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro delle finanze previa deliberazione del consiglio di presidenza. (1)

-----

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144 Ordinanza).

 

Articolo 13: Trattamento economico

1. Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle commissioni tributarie.

2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonché per i residenti in comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della commissione. Il compenso e` liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso. (2)

3. La liquidazione dei compensi e` disposta dalla direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione ha sede la commissione tributaria di appartenenza ed i pagamenti relativi sono fatti dal dirigente responsabile della segreteria della commissione, quale funzionario delegato cui sono accreditati i fondi necessari. (1) (3)

3 bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati . (4)

-----

(1) Nella seduta del 24.10.96 il Senato della Repubblica ha respinto il disegno di legge n. 1537 recante: conversione in legge del D.L.23.10.96, n. 539. La decadenza delle disposizioni di questo decreto ha riguardato anche il D.L. n. 437/96 le cui disposizioni erano state abrogate dall'art. 14 del D.L. n. 539. Le disposizioni del D.L. n. 437/96 hanno, dunque, riacquistato efficacia a partire dal 25.10.96 (comunicato relativo alla mancata conversione del D.L. n. 539/96 in G.U. n. 251 del 25.10.96). Inoltre nella medesima G.U., è stata altresì pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 437/96, che, relativamente alle modifiche apportate, ha effetto a partire dal 26.10.96.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 11 D.L. 08.08.1996, n. 437 (3) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144 Ordinanza).

(4) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 86, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194), con decorrenza dal 10.12.2000.

 

Articolo 14: Responsabilità

1. Ai componenti delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni della legge 13 aprile 1988, n. 117, concernente il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali. (1)

-----

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144 Ordinanza).

 

Articolo 15: Vigilanza e sanzioni disciplinari

1. Il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti e sull'andamento dei servizi di segreteria. Il presidente di ciascuna commissione tributaria regionale esercita la vigilanza sulla attività delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti.

2. I componenti delle commissioni tributarie, per comportamenti non conformi a doveri o alla dignità del proprio ufficio, sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonimento, per lievi trasgressioni;

b) censura, per il mancato deposito di una decisione dopo un primo ammonimento e nei casi di recidiva in altre trasgressioni di cui alla lettera a);

c) sospensione dalle funzioni per un periodo da tre a sei mesi, per tardivo deposito più di tre volte in un anno delle decisioni dopo la scadenza dell'ulteriore termine fissato per iscritto dal presidente della commissione, dopo l'inosservanza del termine prescritto di sessanta giorni, per omissione da parte di presidente di sezione di convocazione del collegio giudicante per un periodo superiore ad un mese senza giustificato motivo o di fissazione per più di tre volte da parte di presidente di commissione dell'ulteriore termine per il deposito tardivo di sentenze, per inosservanza di altri doveri dell'incarico e per contegno scorretto nell'ambito della sezione, del collegio giudicante o verso il pubblico;

d) rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in trasgressioni di cui alla lettera c). (1)

-----

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144 Ordinanza).

 

Articolo 16: Procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare e` promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal presidente della commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato.

2. Il consiglio di presidenza, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni.

3. Il consiglio di presidenza, sulla base delle risultanze emerse provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro novanta giorni col deposito degli atti relativi presso la segreteria. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'incolpato.

4. Il presidente del consiglio di presidenza, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti allo stesso con decreto da notificare almeno quaranta giorni prima all'incolpato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.

5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del consiglio di presidenza di cui al comma 3 svolge la relazione. L'incolpato ha per ultimo la parola e può farsi assistere da altro componente di commissione tributaria.

6. La sanzione disciplinare deliberata dal consiglio di presidenza è applicata con decreto del Ministro delle finanze.

7. Per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari in quanto compatibili. (1)

-----

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento

all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144 Ordinanza).

 

Articolo 17: Composizione

1. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze.

2. Il consiglio di presidenza e' composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università' in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni"(4)

2-bis. Il consiglio di presidenza elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti. (2)

2-ter. I componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, ne' alcuna altra attività suscettibile di interferire con le

funzioni degli organi di giustizia tributaria. (5)

3. I componenti del consiglio di presidenza sono eletti da tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con voto personale, diretto e segreto, e non sono immediatamente rieleggibili.

4. E' eletto, per ogni componente effettivo, un componente supplente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.] (1) (3)

-----

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento

all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

(2) Il presente comma ha così sostituito l'originario comma 2, in virtù dell'art. 85, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U.

25.11.2000, n.276, S.O. n.194), con decorrenza dal 10.12.2000. Si riporta di seguito il testo previgente:

"2. Il consiglio di presidenza è composto da tre presidenti di commissione o di sezione, di cui almeno uno presidente di

commissione tributaria regionale, e da tre giudici delle commissioni tributarie, di cui almeno uno componente di

commissione tributaria regionale."

(3) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 85, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000, n.276, S.O. n.194), con

decorrenza dal 10.12.2000.

(4) Il presente comma è stato così modificato dall'art.16-quater del D.L.28.12.2001, n.452 , con decorrenza dal 28.02.2002, si riporta di seguito il testo previgente " Il consiglio di presidenza e' composto da quindici membri eletti tra i giudici tributari."

(5) Il presente comma è stato aggiunto all'art.16-quater del D.L.28.12.2001, n.452 , con decorrenza dal 28.02.2002.

CAPO III Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria

 

Articolo 18: Durata

1. Il consiglio di presidenza dura in carica per quattro anni.

2. I componenti del consiglio di presidenza, che nel corso del quadriennio cessano per qualsiasi causa di farne parte o, se eletti in qualità di giudice, conseguono la nomina a presidente, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti di corrispondente qualifica. (1)

-----

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

 

Articolo 19: Il presidente

[1. Il presidente del consiglio di presidenza è eletto dai suoi componenti fra i presidenti di commissione o di sezione che ne fanno parte.

2. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal componente del consiglio di presidenza con qualifica di presidente di commissione o di sezione che ha riportato più voti nella nomina a componente del consiglio di

presidenza, o, a parità di voti, dal più anziano di età.] (1) (2)

-----

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento

all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 85, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000, n.276, S.O. n.194), con

decorrenza dal 10.12.2000.

 

Articolo 20: Ineleggibilità

1. Non possono essere eletti al consiglio di presidenza, e sono altresì esclusi dal voto, i componenti delle commissioni tributarie sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione più grave dell'ammonimento.

2. Il componente di commissione tributaria sottoposto alla sanzione della censura è eleggibile dopo tre anni dalla data del relativo provvedimento, se non gli è stata applicata altra sanzione disciplinare. (1)

-----

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

 

Articolo 21: Elezione del consiglio di presidenza

1. Le elezioni del consiglio di presidenza hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente consiglio e sono indette con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno

trenta giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21. (3) (4)

2. Per l'elezione dei componenti del consiglio di presidenza e' istituito presso il Ministero delle finanze l'ufficio elettorale centrale, composto da un presidente di commissione tributaria regionale o provinciale che lo presiede e da due giudici

tributari, nominati dal Ministro delle finanze. (2)

2 bis. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle commissioni provinciali e regionali e presso ciascuna di queste sedi e' istituito l'ufficio elettorale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari nominati dal presidente delle rispettive commissioni. Il voto viene espresso presso la sede della commissione presso la quale e' espletata la funzione giurisdizionale . (1) (2)

-----

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento

all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

(2) Il presente comma ha così sostituito l'originario comma 2, in virtù dell'art. 85, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U.

25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194), con decorrenza dal 10.12.2000. Si riporta di seguito il testo previgente:

2. Per l'elezione dei componenti del consiglio di presidenza è istituito presso il Ministero delle finanze l'ufficio elettorale centrale, nominato dal Ministro e composto da un presidente di commissione tributaria regionale, che lo presiede,

nonché dal presidente di sezione e dal giudice tributario più anziani nell'incarico. E' istituito altresì presso ciascuna direzione regionale delle entrate un ufficio elettorale regionale nominato dal Ministro delle finanze e composto dal presidente della commissione tributaria regionale con sede nel capoluogo della regione, nonché dal presidente di sezione e dal giudice tributario della stessa con maggiore anzianità"

(3) Secondo quanto disposto dall'art. 84 comma 3, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194), in

vigore dal 10.12.2000, i termini di cui al presente comma decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 2 del medesimo articolo 84 (dieci mesi dalla data del 10.12.2000).

(4) Tali termini, in base al disposto della L. 23.12.2000, n. 386, decorrono a partire dal centoventesimo giorno successivo al 29.10.2001.

 

Articolo 22: Votazioni

[1. Le votazioni si svolgono presso gli uffici elettorali regionali costituiti in seggi per tutti i componenti delle commissioni tributarie con sede nella regione.] (3)

[2. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere un voto per un componente delle commissioni tributarie provinciali e regionali appartenente a ciascuna delle qualifiche previste dall'art. 17 .] (3)

3. Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di sei candidati. Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore.(4)

4. L'ufficio elettorale regionale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel processo verbale delle operazioni.

5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio è trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti ed alla loro prima convocazione . (1) (2)

-----

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento

all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 85, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194), con decorrenza dal 10.12.2000. Si riporta di seguito il testo previgente:

5. Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale regionale procede immediatamente allo spoglio delle schede e trasmette i verbali delle operazioni e dei risultati degli scrutini con allegate le schede scrutinate all'ufficio elettorale centrale. "

(3) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 85, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194), con decorrenza dal 10.12.2000.

(5) Il presente comma è stato aggiunto all'art. 16 quater del D.L.28.12.2001, n. 452 , con decorrenza dal 28.02.2002, si riporta di seguito il testo previgente " Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore."

 

Articolo 23: Proclamazione degli eletti - Reclami

1. L'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

2. I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali sono indirizzati al consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria dello stesso entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

3. Il consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza. (1)

-----

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

 

Articolo 24: Attribuzioni

1. Il consiglio di presidenza:

a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;

c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie;

d) formula al Ministro delle finanze proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti delle commissioni tributarie;

e) predispone elementi per la redazione della relazione del Ministro delle finanze di cui all'art. 29, comma 2, anche in

ordine alla produttività comparata delle commissioni;

f) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;

g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie divise in sezioni;

h) promuove iniziative intese a perfezionare la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari;

i) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente decreto o che comunque riguardano il funzionamento delle commissioni tributarie;

l) esprime parere sulla ripartizione fra le commissioni tributarie dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze per le spese di loro funzionamento;

m) esprime parere sulla determinazione dei compensi fissi ed aggiuntivi ai componenti delle commissioni tributarie di cui all'art. 13 ;

m bis) dispone, in caso di necessita' l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno. (2)

n) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

2. Il consiglio di presidenza vigila sul funzionamento delle commissioni tributarie e può disporre ispezioni affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti. (1)

-----

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento

all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

(2) Il presente comma è stato aggiunto all'art. 16 quater del D.L.28.12.2001, n. 452 , con decorrenza dal 28.02.2002,

 

Articolo 25: Convocazione

1. Il consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal componente che lo sostituisce, di iniziativa propria o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. (1)

-----

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento

all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

 

Articolo 26: Deliberazioni

1. Il consiglio di presidenza delibera con la presenza di almeno quattro componenti.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto, se riguardano persone o su richiesta di almeno due componenti presenti. (1)

-----

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento

all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

 

Articolo 27: Trattamento dei componenti del consiglio di presidenza

1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell'ufficio ed il relativo trattamento economico ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella più elevata conferita nello stesso periodo ai presidenti di commissione tributaria [regionale]. (1)

2. Ai componenti del consiglio di presidenza spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita e comunque non inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello Stato, livello C. (1)

-----

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

(2) La parola tra parentesi quadra contenuta nel presente comma è stata soppressa dall'art. 3 comma 121, L. 24.12.2003, n. 350, con decorrenza dal 01.01.2004.

 

Articolo 28: Scioglimento del consiglio di presidenza

1. Il consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento ed hanno luogo entro il bimestre successivo. (1)

-----

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

 

Articolo 29: Alta sorveglianza

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita l'alta sorveglianza sulle commissioni tributarie e sui giudici tributari. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro delle finanze hanno facoltà di chiedere al consiglio di presidenza e ai presidenti delle commissioni informazioni circa il funzionamento della giustizia tributaria ed i servizi relativi e possono fare, al riguardo, le comunicazioni che ritengono opportune al consiglio di presidenza.

2. Il Ministro delle finanze presenta entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione al Parlamento sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria sulla base degli elementi predisposti dal consiglio di presidenza. (1)

-----

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento

all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

 

Articolo 29 Bis: Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della

giustizia tributaria

1. Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati

nella Gazzetta Ufficiale. (1) (2)

-----

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 36 L. 18.02.1999, n. 28

(2) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04.1998, n. 144

Ordinanza).

CAPO IV Gli uffici di segreteria

 

Articolo 30: Ufficio di segreteria del consiglio di presidenza

1. Il consiglio di presidenza è assistito da un ufficio di segreteria, al quale vengono assegnati un primo dirigente, funzionari ed impiegati delle diverse qualifiche funzionali, appartenenti al contingente di cui all'art. 32, nei limiti fissati

con decreto del Ministro delle finanze.

2. L'ufficio di segreteria, per l'espletamento dei compiti affidatigli, può avvalersi dei servizi di cui all'art. 36 . (1)

-----

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento

all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144 Ordinanza).

 

Articolo 31: Uffici di segreteria delle commissioni tributarie

1. E' istituito presso ogni commissione tributaria un ufficio di segreteria con funzioni di assistenza e collaborazione nell'esercizio dell'attività giurisdizionale nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa attribuita alla

stessa o ai suoi componenti. (1)

-----

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

 

Articolo 32: Personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni

tributarie

1. Agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie sono addetti dipendenti del Ministero delle finanze compresi in un apposito contingente del personale indicato nell'art. 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

2. Il contingente del personale istituito a norma del comma 1 è costituito con la dotazione indicata, complessivamente, nella tabella C e, per ogni commissione tributaria, nella tabella D.

Il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, con proprio decreto determina ogni anno le variazioni da apportare alle dotazioni del contingente in relazione alle variazioni del numero di sezioni e del flusso dei ricorsi presso ogni commissione tributaria. (1)

-----

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

 

Articolo 33: Trattamento economico del personale degli uffici di

segreteria

1. Al personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle disposizioni concernenti il personale del Ministero delle finanze.

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuita dalla data di entrata in funzione delle nuove commissioni tributarie, se più favorevole, l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, e con le modalità da essa stabilite in luogo dei

compensi previsti dall'art. 4, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, del compenso previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25

giugno 1983, n. 344, nonché di qualsiasi altro compenso o indennità incentivante la produttività.

3. L'attribuzione dell'indennità di cui al comma 2, nei casi stabiliti dall'art. 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, è fatta con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. (1)

-----

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

 

Articolo 34: Amministrazione del personale delle segreterie

1. Il personale di cui all'art. 32 è amministrato secondo le disposizioni della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e del suo regolamento di attuazione. (1)

-----

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

 

Articolo 35: Attribuzioni del personale delle segreterie

1. I direttori delle segreterie delle commissioni tributarie e i funzionari con IX e VIII qualifica funzionale provvedono all'organizzazione tecnica del lavoro degli uffici di segreteria per adeguarne l'efficienza alle necessità del processo

tributario; partecipano a commissioni di studio relative al funzionamento del contenzioso tributario istituite in seno all'Amministrazione finanziaria; vigilano sul restante personale assegnato alla segreteria.

2. Gli impiegati con VII e VI qualifica funzionale assistono i collegi giudicanti nelle udienze e controfirmano gli atti nei quali la legge richiede il loro intervento; ricevono gli atti del processo concernenti il loro ufficio; rilasciano le copie delle

decisioni; svolgono compiti di carattere amministrativo e contabile e provvedono agli adempimenti che ad essi vengono affidati; possono, nel caso di assenza o vacanza, fare le veci dei funzionari della qualifica funzionale immediatamente

superiore.

3. Gli impiegati con V e IV qualifica funzionale provvedono ai servizi di protocollazione, classificazione, copiatura, fotocopiatura, spedizione e ogni altra mansione inerente alla qualifica di appartenenza; sostituiscono in caso di assenza o impedimento gli impiegati della qualifica funzionale immediatamente superiore.

4. Il personale ausiliario con III qualifica funzionale espleta servizi di anticamera, attività connesse e attività di ufficiale giudiziario in udienza.

5. Il personale della segreteria di cui ai commi 2 e 3 nell'espletamento dei propri compiti utilizza le procedure e le apparecchiature fornite per il funzionamento dei servizi automatizzati di cui all'art. 36 . (1)

-----

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento

all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

CAPO V I servizi amministrativi del contenzioso

 

Articolo 36: Servizi automatizzati

1. E' istituito il servizio automatizzato per la gestione delle attività degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie e del consiglio di presidenza e per le rilevazioni statistiche sull'andamento dei processi comprese la formazione e la

tenuta dei ruoli.

2. Al servizio automatizzato di cui al comma 1 è preposto il centro informativo del dipartimento delle entrate di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

3. Le modalità di gestione dei servizi automatizzati sono stabiliti con regolamento. (1)

-----

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento

all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

 

Articolo 37: Attivita` di indirizzo agli uffici periferici

1. La direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario presso il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze cura la rilevazione e l'esame delle questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza nelle controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie sulla base di segnalazioni periodiche dei presidenti delle stesse.

2. La direzione centrale di cui al comma 1, sentita quando occorre l'Avvocatura generale dello Stato, in particolare quando si tratti di questioni sulle quali non vi sia un univoco orientamento giurisprudenziale, formula e propone al Ministro indirizzi per gli uffici periferici ai fini della difesa dell'Amministrazione finanziaria, in ordine alle questioni rilevate ed esaminate, secondo criteri di uniforme e corretta interpretazione della legge.

3. La direzione centrale di cui al comma 1, sulla base di relazioni periodiche delle direzioni regionali o compartimentali, esamina l'attività di rappresentanza e difesa degli uffici periferici dinanzi alle commissioni tributarie e, se necessario,

impartisce le direttive del caso per la loro organizzazione.

4. Gli uffici periferici, sulla base degli indirizzi e delle direttive di cui ai commi 2 e 3, esercitano l'attività di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione nelle controversie dinanzi alle commissioni tributarie e coordinano con gli uffici competenti dell'Avvocatura dello Stato le iniziative dirette a facilitare l'assistenza consultiva e il patrocinio in giudizio da parte della stessa.

4 bis. Il dirigente dell'ufficio del Ministero delle finanze di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, riguardante la capacità di stare in giudizio, stabilisce le condizioni necessarie per la formulazione o l'accettazione della proposta di conciliazione di cui all'articolo 48 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992. (1) (2)

-----

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 14 D.Lgs. 19.06.1997, n. 218.

(2) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

 

Articolo 38: Rilevazione ed esame dei motivi di accoglimento dei ricorsi

1. La direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, rileva, sulla base di relazioni trimestrali delle direzioni regionali e compartimentali ed avvalendosi anche del servizio di cui all'art. 36, i motivi per i quali più frequentemente i ricorsi

avverso atti degli uffici periferici sono accolti dalle commissioni tributarie; essa, in relazione ai motivi di accoglimento rilevati, elabora le direttive per gli uffici periferici e formula le conseguenti proposte al Ministro.

2. La direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, in relazione alla rilevazione di cui al comma 1 ed anche avvalendosi di informazioni ed elementi acquisiti dall'ufficio per l'elaborazione di studi di politica tributaria e di analisi fiscali, formula le proposte di modifiche legislative ritenute necessarie e le trasmette all'ufficio del coordinamento legislativo. (1)

-----

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

 

Articolo 39: Rilevazioni statistiche

1. La direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, avvalendosi del servizio di cui all'art. 36, compie tutte le rilevazioni statistiche relative alle controversie pendenti, ai ricorsi proposti ogni anno, alle varie fasi dei processi in corso ed alla

loro definizione, nonché ai provvedimenti adottati.

2. Le modalità delle rilevazioni previste dal comma 1 e gli elementi che ne sono oggetto sono stabiliti con regolamento.

(1)

-----

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

 

Articolo 40: Ufficio del massimario

1. E` istituito presso ciascuna commissione tributaria regionale un ufficio del massimario, che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni della stessa e delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella

sua circoscrizione.

2. Alle esigenze del suindicato ufficio si provvede nell'ambito del contingente di cui all'art. 32 .

3. Le massime delle decisioni saranno utilizzate per alimentare la banca dati del servizio di documentazione tributaria gestita dal sistema centrale di elaborazione del Ministero delle finanze, al quale le commissioni sono collegate anche per accedere ad altri sistemi di documentazione giuridica e tributaria. (1)

-----

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

 

Articolo 41: Corsi di aggiornamento

1. La scuola centrale tributaria, d'intesa con la direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, e il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, organizza ogni anno corsi di aggiornamento per i componenti delle commissioni tributarie concernenti la disciplina del processo in relazione al sistema normativo dei singoli tributi ed alle modificazioni sopravvenute.

2. Le modalità dei corsi di aggiornamento sono stabiliti con regolamento. (1)

-----

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

CAPO VI Disposizioni finali e transitorie

 

Articolo 42: Insediamento delle commissioni tributarie

1. Le commissioni tributarie provinciali e regionali sono insediate in unica data entro l'1 aprile 1996 con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno sessanta giorni prima. (1) (5)

2. Dalla stessa data sono soppresse le commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 636.

3. La commissione tributaria centrale prevista dal decreto di cui al comma 2 è soppressa e cessa di funzionare, tenuto conto dei ricorsi pendenti, entro la data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro delle finanze. (2)

4. Al reperimento delle sedi necessarie all'insediamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. (3) (4)

-----

(1) La data unica di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali è stata differita all'1 ottobre 1994 dall'art. 69 del D.L. 30.06.93, n. 213, non convertito in legge e dall'art. 69 del D.L. 30.08.93, n. 331 convertito con

modificazioni con L. 29.10.93, n. 427. Successivamente tale data è stata differita al 1 ottobre 1995, in base a quanto disposto dalla Legge di conversione del D.L. n. 260/94, n. 413 del 27.06.1994.

(2) Il presente comma prima modificato dall'art. 69 D.L. 30.08.1993, n. 331 è stato poi così modificato dall'art. 19 L. 08.05.1998, n. 146

(3) E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del presente articolo sollevata in riferimento agli artt. 24, 25, primo comma, 97 e 101 della Costituzione (C.cost. 17.06-24.06 1997, n. 201 Ordinanza).

(4) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

(5) Le parole "01.10.1993" sono state così sostituite dalle attuali parole "01.04.1996" dall'art. 1, D.L. 26.09.1995, n. 403

 

Articolo 43: Nomina dei primi componenti nelle commissioni tributarie regionali e provinciali

1. I componenti delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado e della commissione tributaria centrale, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, in possesso dei requisiti di cui agli articoli

3, 4 e 5, in relazione a ciascun incarico da conferire, sono nominati a domanda componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con precedenza rispetto agli altri aspiranti e fino alla concorrenza dei posti disponibili, anche se

hanno superato il limite di età di cui all'art. 7, comma 1, lettera d).

2. La domanda di nomina, con l'indicazione completa del posto o dei posti richiesti in ordine di preferenza (presidente di commissione, presidente di sezione, vicepresidente di sezione, giudice tributario, commissione provinciale o regionale, sede) è rivolta al Ministro delle finanze con le modalità ed entro i termini che saranno stabiliti con decreto dello stesso Ministro.

3. Sono formati, per ciascuna commissione tributaria, con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella F, distinti elenchi per la nomina a presidente di sezione, a vicepresidente di sezione ed a giudice. A parità di punteggio prevale il candidato più anziano di età. Il periodo di esercizio delle funzioni nelle commissioni di primo e secondo grado e nella commissione centrale è considerato a tutti gli effetti.

4. I componenti delle commissioni di primo e secondo grado già aventi sede nella regione sono nominati componenti nelle commissioni tributarie rispettivamente provinciali e regionali costituite nella stessa regione con conferma del grado, della funzione e dell'incarico e con precedenza su ogni altro richiedente collocato negli elenchi di cui al comma

3, salva la precedenza eventualmente spettante nei gradi, nelle funzioni e negli incarichi al presidente, ai presidenti di sezione ed ai componenti della commissione tributaria centrale; dette precedenze vanno determinate in base ai

punteggi previsti nelle tabelle E ed F. I componenti le commissioni tributarie di primo e secondo grado, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza

ovvero in economia e commercio, con un'anzianità di servizio, senza demerito, di almeno dieci anni per il primo grado e di quindici anni per il secondo grado, sono nominati, con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella F, nei

limiti dei posti disponibili, rispettivamente vicepresidenti della commissione provinciale e vicepresidenti della commissione regionale. (1)

5. Sono formati, per le nomine di componenti nei posti rimasti disponibili dopo la formazione degli elenchi di cui al comma 3, elenchi di coloro che hanno dichiarato la propria disponibilità secondo il procedimento previsto dall'art. 9,

sostituita al consiglio di presidenza della giustizia tributaria la commissione di cui al comma 6.

6. Gli elenchi di cui ai commi 3 e 5 sono formati da una commissione nominata dal Ministro delle finanze, costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, da due magistrati di cassazione, da due magistrati

amministrativi e da due magistrati della Corte dei conti, con qualifica equiparata, e da due dirigenti generali del Ministero delle finanze. La commissione si avvale della Direzione centrale degli affari giuridici e del contenzioso del Ministero. Gli elenchi predetti sono approvati con decreto del Ministro delle finanze. (2)

7. Le nomine dei componenti le commissioni tributarie provinciali e regionali nella prima applicazione del presente decreto sono disposte secondo l'ordine degli elenchi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del

Ministro delle finanze.

8. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali nominati secondo le disposizioni del presente articolo prestano giuramento dinanzi al presidente rispettivamente del tribunale e della corte di appello, nella cui circoscrizione la commissione relativa ha sede. Si applicano le disposizioni dell'art. 10, commi 1 e 5.

8 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera su ogni provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie, nonché su eventuali rettifiche degli elenchi di cui ai commi 3 e 5, relativamente al periodo di tempo intercorrente tra la approvazione di detti elenchi e la data del suo insediamento. (3)

9 . Gli elenchi di cui ai commi 3 e 5 sono sottoposti a ratifica del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che procede alle eventuali rettifiche e promuove i conseguenti provvedimenti subito dopo la sua prima elezione]. (4)

10. Prima della costituzione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le nomine dei giudici tributari sono effettuate secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, con

l'osservanza dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto legislativo; in tali ipotesi si applica il disposto del primo periodo del comma 4. (5)

-----

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 31 L. 27.12.1997, n. 449

.(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1 D.L. 26.09.1995, n. 403

.(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 11 D.L. 08.08.1996, n. 437

(4) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 1 D.L. 26.09.1995, n. 403

(5) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04.1998, n. 144

Ordinanza).

 

Articolo 44: Nomina nelle commissioni tributarie provinciali e regionali

dei componenti della commissione tributaria centrale

1. Coloro che sono rimasti a comporre la commissione tributaria centrale fino alla cessazione dell'attività di tale organo, a partire da tale data entrano a far parte dell'ordinamento giudiziario tributario e sono nominati nelle commissioni

tributarie provinciali e regionali, su loro domanda, con precedenza sugli altri aspiranti con i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alla tabella F ed, a parità di punteggio, secondo la maggiore anzianità di età. (1) (2)

-----

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 3-bis, D.L. 30.09.2005, n. 203, con decorrenza dal 03.12.2005. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Coloro che sono rimasti a comporre la commissione tributaria centrale fino alla cessazione della sua attività sono nominati nelle commissioni tributarie provinciali e regionali, su loro domanda, con precedenza sugli altri aspiranti con i

criteri di valutazione ed i punteggi di cui alla tabella F ed, a parità di punteggio, secondo la maggiore anzianità di età.".

 

Articolo 44 Bis: Decisione di controversie pendenti al 1 aprile 1996

1. In deroga all'articolo 2, comma 5, le controversie pendenti alla data del 1 aprile 1996 dinanzi alle commissioni tributarie di primo grado, di valore inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise da un giudice singolo designato

dal presidente della sezione fra i componenti della stessa.

2. Oltre ai compensi fisso e aggiuntivo spettanti ai sensi dell'articolo 13, al giudice unico è dovuto, per ogni ricorso definito nella qualità, un compenso uguale a quello globalmente stabilito per le sentenze collegiali. (1) (2)

-----

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 32 L. 08.05.1998, n. 146.

(2) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

 

Articolo 45: Prima costituzione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria

1. Nella prima applicazione del presente decreto il consiglio di presidenza è eletto da tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali nominati a norma dell'art. 43 .

2. Le elezioni hanno luogo entro il 31 dicembre 1996. (1) (2)

-----

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 11 D.L. 08.08.1996, n. 437.

(2) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

 

Articolo 46: Personale addetto alle segreterie delle commissioni  tributarie soppresse

1. Il personale in servizio alla data del 1 ottobre 1993 presso le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è assegnato dalla stessa

data al contingente di cui all'art. 32 e destinato alle commissioni provinciali e regionali nella cui circoscrizione è la residenza di ognuno nei limiti dei posti disponibili.

2. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1995 presso la segreteria della commissione tributaria centrale

prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è assegnato dal 1 gennaio 1996 al contingente di cui all'art. 32 e destinato alle commissioni provinciali o regionali aventi sede in Roma.

3. Al personale in servizio presso la segreteria della commissione tributaria centrale spetta, dalla data di entrata in funzione delle nuove commissioni tributarie e comunque nel limite del contingente di cui all'art. 32, fino alla cessazione dell'attività della stessa il trattamento economico previsto dall'art. 33 . (1)

-----

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

 

Articolo 47: Rinunzia all'assegnazione alle segreterie delle commissioni tributarie provinciali e regionali

1. I dirigenti, il personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale o equiparata e di direttore di divisione o equiparate e gli impiegati delle qualifiche funzionali, di ruolo e non di ruolo, compresi quelli provenienti dalle abolite

imposte di consumo e quelli degli enti soppressi di cui al ruolo speciale istituito presso il Ministero delle finanze, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso le segreterie delle commissioni tributarie,

hanno facoltà di rinunciare, entro e non oltre trenta giorni dalla stessa data, a prestare servizio presso le commissioni tributarie provinciali e regionali.

2. Il personale, che si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, continua a prestare servizio presso gli uffici delle segreterie delle commissioni tributarie provinciali e regionali fino a quando i posti non saranno coperti con personale di

corrispondente qualifica del contingente di cui all'art. 32 . (1)

-----

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento

all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

 

Articolo 48: Modalità particolari di inquadramento del personale delle segreterie

1. Alla copertura dei posti disponibili nelle qualifiche dirigenziali e di quelli rimasti nelle qualifiche funzionali dopo gli inquadramenti di cui all'art. 46, si procede nei modi previsti dalle disposizioni vigenti. E' data tuttavia facoltà, in relazione

alla necessità di urgente copertura dei posti delle qualifiche VI, IV e III, di procedere all'assunzione di idonei nei concorsi ordinari indetti dal Ministero delle finanze nei cinque anni antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto,

sulla base di graduatorie uniche nazionali approvate con decreto del Ministro delle finanze, e di indire concorsi speciali da espletarsi secondo le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 4 agosto 1975, n. 397.

2. Gli impiegati di VII qualifica funzionale, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio od equipollenti, che, per almeno cinque anni, abbiano svolto effettivamente e lodevolmente

funzioni di cancelliere, coordinando due o più sezioni, purché risultanti da provvedimenti formali di udienza di data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati nell'VIII qualifica funzionale. (1)

-----

(1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144

Ordinanza).

 

Articolo 49: Norme abrogate

1. A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono abrogati gli articoli da 2 a 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, salvo quanto disposto dal comma 2. (1)

2. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quarto comma, 13, 13 bis e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, continuano ad applicarsi relativamente alla commissione tributaria centrale fino alla cessazione

del suo funzionamento. (1) (2)

-----

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art 69 D.L. 30.08.1993, n. 331.

(2) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144 Ordinanza).

 

Articolo 50: Regolamenti

1. I regolamenti previsti dal presente decreto sono emanati entro il 28 febbraio 1994. (1) (2)

-----

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall'art 69 D.L. 30.08.1993, n. 331.

(2) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144 Ordinanza).

 

Articolo 51: Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993

 

****************************************************************

Decreto Legislativo del 31/12/1992 n. 546

Disposizioni sul Processo Tributario

Titolo I

Disposizioni generali Sottosezione

 

Capo I

Del giudice tributario e suoi ausiliari

 

Art. 1 Gli organi della giurisdizione tributaria.

1. La giurisdizione tributaria e' esercitata dalle commissioni tributarie provinciali e dalle commissioni tributarie regionali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 545.
2. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.

Art. 2 Oggetto della giurisdizione tributaria.
1. in vigore dal 03/12/2005 modificato da: DL del 30/09/2005 n. 203 art. 3 - bis convertito
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonche' le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
2. Appartengono altresi' alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa particella, nonche' le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonche' le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni.
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacita' delle persone, diversa dalla capacita' di stare in giudizio.


Art. 3 Difetto di giurisdizione.
1. Il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie e' rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
2. E' ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'art. 41, primo comma, del codice di procedura civile.
Testo: in vigore dal 15/01/1993

Art. 4 Competenza per territorio.
1. Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione; se la controversia e' proposta nei confronti di un centro di servizio e' competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso.
2. Le commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 5 Incompetenza.
1. La competenza delle commissioni tributarie e' inderogabile.
2. L'incompetenza della commissione tributaria e' rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.
3. La sentenza della commissione tributaria che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza della commissione tributaria in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5.
4. Non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza.
5. La riassunzione del processo davanti alla commissione tributaria dichiarata competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o in mancanza nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo continua davanti alla nuova commissione, altrimenti si estingue.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 6 Astensione e ricusazione dei componenti delle commissioni tributarie.
1. L'astensione e la ricusazione dei componenti delle commissioni tributarie sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto applicabili.
2. Il giudice tributario ha l'obbligo di astenersi e puo' essere ricusato anche nel caso di cui all'art. 13, comma 3, e in ogni caso in cui abbia o abbia avuto rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti.
3. Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il componente della commissione tributaria ricusato, senza la sua partecipazione e con l'integrazione di altro membro della stessa commissione designato dal suo presidente.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 7 Poteri delle commissioni tributarie.
1.in vigore dal 03/12/2005 modificato da: DL del 30/09/2005 n. 203 art. 3 - bis convertito
1. Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facolta' di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta.
2. Le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessita', possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.
3. (Comma abrogato)
4. Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
5. Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.


Art. 8 Errore sulla norma tributaria.
1. La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione e' giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 9 Organi di assistenza alle commissioni tributarie.
1. Il personale dell'ufficio di segreteria assiste la commissione tributaria secondo la disposizione del codice di procedura civile concernenti il cancelliere.
2. Le attivita' dell'ufficiale giudiziario in udienza sono disimpegnate dal personale ausiliario addetto alla segreteria. Art. 10 Le parti.
1. Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto ovvero, se l'ufficio e' un centro di servizio, l'ufficio delle entrate del Ministero delle finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 11 Capacita' di stare in giudizio.
1.in vigore dal 01/06/2005 modificato da: DL del 31/03/2005 n. 44 art. 3 - bis convertito
1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, puo' risultare anche da scrittura privata non autenticata.
2. L'ufficio del Ministero delle finanze nei cui confronti e' proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata.
3. L'ente locale nei cui confronti e' proposto il ricorso puo' stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui e' collocato detto ufficio.


Art. 12 L'assistenza tecnica.
1.in vigore dal 03/12/2005 modificato da: DL del 30/09/2005 n. 203 art. 3 - bis convertito
1. Le parti, diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale nei cui confronti e' stato proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.
2. Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonche' i consulenti del lavoro purche' non dipendenti dall'amministrazione pubblica. Sono altresi' abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori in agraria, gli agronomi e i periti agrari, per le materie concernenti l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane. In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attivita' di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresi', abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR, e l'IRPEG nonche' i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni del presente periodo. Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.
3. Ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa e' certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico puo' essere conferito oralmente e se ne da' atto a verbale.
4. L'ufficio del Ministero delle finanze, nel giudizio di secondo grado, puo' essere assistito dall'Avvocatura dello Stato.
5. Le controversie di valore inferiore a 5.000.000 di lire, anche se concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali, nonche' i ricorsi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, possono essere proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato;in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste. Il presidente della commissione o della sezione o ilcollegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa e' tenuta, a pena di inammissibilita', a conferire l'incarico a un difensore abilitato.
6. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nel comma 2 possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di altri difensori.

Art. 13 Assistenza tecnica gratuita.

Testo: soppresso dal 01/07/2002

Art. 14 Litisconsorzio ed intervento.
1. Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente piu' soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non puo' essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.
2. Se il ricorso non e' stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 e' ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.
3. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.
4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.
5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente.
6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione e' gia' decorso il termine di decadenza.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 15 Spese del giudizio.
1. La parte soccombente e' condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria puo' dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile.
2. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base delle rispettive tariffe professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'art. 12, comma 2, si applica la tariffa vigente per i ragionieri.
2-bis. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Testo: in vigore dal 26/10/1996


Art. 16 Comunicazioni e notificazioni.
1. in vigore dal 12/08/2006 modificato da: DL del 04/07/2006 n. 223 art. 37 convertito
1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevinento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso. Le comunicazioni all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, e' restituito alla segreteria della commissione tributaria. La segreteria puo' anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma seguente.
2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'art. 17.
3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.
4. L'ufficio del Ministero delle finanze e l'ente locale provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.
5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto.


Art. 17 Luogo delle comunicazioni e notificazioni.
1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione.
2. L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.
3. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non e' possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione.
Testo: in vigore dal 15/01/1993
 

 

Art. 18 Il ricorso.
1. Il processo e' introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione:
a) della commissione tributaria cui e' diretto;
b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonche' del codice fiscale;
c) dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso e' proposto;
d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
e) dei motivi.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 12, comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2.
4. Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale, o non e' sottoscritta a norma del comma precedente.
Testo: in vigore dal 30/08/1993


Art. 19 Atti impugnabili e oggetto del ricorso.
1.in vigore dal 12/08/2006 modificato da: DL del 04/07/2006 n. 223 art. 35 convertito
1. Il ricorso puo' essere proposto avverso:
a) l'avviso di accertamento del tributo;
b) l'avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l'avviso di mora;
e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 3;
g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilita' davanti alle commissioni tributarie.
2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonche' delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20.
3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.



Art. 20 Proposizione del ricorso.
1. Il ricorso e' proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.
2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.
3. Resta fermo quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, sui centri di servizio.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 21 Termine per la proposizione del ricorso.
1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilita' entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'art. 19, comma 1, lettera g), puo' essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non e' prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non puo' essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si e' verificato il presupposto per la restituzione.
Testo: in vigore dal 30/08/1993


Art. 22 Costituzione in giudizio del ricorrente.
1.in vigore dal 03/12/2005 modificato da: DL del 30/09/2005 n. 203 art. 3 - bis convertito
1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilita' deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
2. L'inammissibilita' del ricorso e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente.
3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformita' dell'atto depositato a quello consegnato o spedito e' attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non e' conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso e' proposto, il ricorso e' inammissibile e si applica il comma precedente.
4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.
5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.



Art. 23 Costituzione in giudizio della parte resistente.
1. L'ufficio del Ministero delle finanze, l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti e' stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso e' stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.
2. La costituzione della parte resistente e' fatta mediante deposito presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione.
3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresi' le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 24 Produzione di documenti e motivi aggiunti.
1. I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.
2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, e' ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se e' stata gia' fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilita', deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 25 Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di parte.
1. La segreteria della commissione tributaria iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonche', successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.
2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio.
3. La segreteria sottopone al presidente della commissione tributaria il fascicolo del processo appena formato.
Testo: in vigore dal 01/07/2002


Art. 26 Assegnazione del ricorso.
1. Il presidente della commissione tributaria assegna il ricorso ad una delle sezioni; al di fuori dei casi di cui all'art. 29, comma 1, il presidente della commissione potra' assumere gli opportuni provvedimenti affinche' i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo vengano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 27 Esame preliminare del ricorso.
1. Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'inammissibilita nei casi espressamente previsti, se manifesta.
2. Il presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo.
3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla commissione.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 28 Reclamo contro i provvedimenti presidenziali.
1. Contro i provvedimenti del presidente e' ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria.
2. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, a pena d'inammissibilita' rilevabile d'ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 1, osservato anche il comma 3 dell'articolo richiamato.
3. Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie.
4. Scaduti i termini, la commissione decide immediatamente il reclamo in camera di consiglio.
5. La commissione pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilita' del ricorso o l'estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 29 Riunione dei ricorsi.
1. In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.
2. Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa commissione il presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma precedente.
3. Il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende piu' gravosa la loro trattazione, puo', con ordinanza motivata, disporne la separazione.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 30 Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione.
1. Se non ritiene di adottare preliminarnente i provvedimenti di cui all'art. 27, il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 e nomina il relatore.
2. Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione e' riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire. Un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione e' comunque riservata alla trattazione di controversie nei confronti di societa' con personalita' giuridica, nonche' di controversie inerenti l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Testo: in vigore dal 08/11/1997


Art. 31 Avviso di trattazione.
1. in vigore dal 09/04/2008 modificato da: DL del 08/04/2008 n. 59 art. 2
1. La segreteria da' comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno dieci giorni liberi prima.
2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.



Art. 32 Deposito di documenti e di memorie.
1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1.
2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti puo' depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.
3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 33 Trattazione in camera di consiglio.
1. La controversia e' trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'art. 32, comma 2.
2. Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia.
3. Della trattazione in camera di consiglio e' redatto processo verbale dal segretario.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 34 Discussione in pubblica udienza.
1. All'udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione.
2. Dell'udienza e' redatto processo verbale dal segretario.
3. La commissione puo' disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o orale, e' resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. Si applica l'art. 31, comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 35 Deliberazioni del collegio giudicante.
1. Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi e' stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio.
2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio puo' essere rinviata di non oltre trenta giorni.
3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 36 Contenuto della sentenza.
1. La sentenza e' pronunciata in nome del popolo italiano ed e' intestata alla Repubblica italiana.
2. La sentenza deve contenere:
1) l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono;
2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;
3) le richieste delle parti;
4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto;
5) il dispositivo.
3. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed e' sottoscritta dal presidente e dall'estensore.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 37 Pubblicazione e comunicazione della sentenza.
1. La sentenza e' resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data.
2. Il dispositivo della sentenza e' comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito di cui al precedente comma.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 38 Richiesta di copie e notificazione della sentenza.
1. Ciascuna parte puo' richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria e' tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese.
2. Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato, nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio.
3. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullita' della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.
Testo: in vigore dal 01/07/2002


Art. 39 Sospensione del processo.
1. Il processo e' sospeso quando e' presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacita' delle persone, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 40 Interruzione del processo.
1. Il processo e' interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica:
a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacita' di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza;
b) la morte, la radiazione o sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati a sensi dell'art. 12.
2. L'interruzione si ha al momento dell'evento se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi di cui al comna 1, lettera b). In ogni altro caso l'interruzione si ha al momento in cui l'evento e' dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l'evento si riferisce.
3. Se uno degli eventi di cui al comma 1 si avvera dopo l'ultimo giorno per il deposito di memorie in caso di trattazione della controversia in camera di consiglio o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, esso non produce effetto a meno che non sia pronunciata sentenza e il processo prosegua davanti al giudice adito.
4. Se uno degli eventi di cui al comma 1, lettera a), si verifica durante il termine per la proposizione del ricorso il termine e' prorogato di sei mesi a decorrere dalla data dell'evento. Si applica anche a questi termini la sospensione prevista dalla legge 7 ottobre 1969, numero 742.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 41 Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del processo.
1. La sospensione e' disposta e l'interruzione e' dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con ordinanza.
2. Avverso il decreto del presidente e' ammesso reclamo a sensi dell'art. 28.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 42 Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo.
1. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo.
2. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo seguente.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 43 Ripresa del processo sospeso o interrotto.
1. Dopo che e' cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, che provvede a norma dell'art. 30.
2. Se entro sei mesi da quando e' stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, quest'ultimo provvede a norma del comma precedente.
3. La comunicazione di cui all'art. 31, oltre che alle altre parti costituite nei luoghi indicati dall'art. 17, deve essere fatta alla parte colpita dall'evento o ai suoi successori personalmente. Entro un anno dalla morte di una delle parti la comunicazione puo' essere effettuata agli eredi collettivamente o impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dal defunto risultante dagli atti del processo.
La parte colpita dall'evento o i suoi successori possono costituirsi anche solo presentando documenti o memorie o partecipando alla discussione assistiti, nei casi previsti, da difensore incaricato nelle forme prescritte.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 44 Estinzione del processo per rinuncia al ricorso.
1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione e' fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile, che costituisce titolo esecutivo.
3. La rinuncia non produce effetto se non e' accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonche', se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della commissione.
5. Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo. Si applica l'ultimo comma dell'articolo seguente.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 45 Estinzione del processo per inattivita' delle parti.
1. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.
2. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
3. L'estinzione del processo per inattivita' delle parti e' rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti.
4. L'estinzione e' dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con sentenza. Avverso il decreto del presidente e' ammesso reclamo alla commissione che provvede a norma dell'art. 28.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 46 Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
2. La cessazione della materia del contendere e' dichiarata, salvo quanto diversamente disposto da singole norme di legge, con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale e' reclamabile a norma dell'art. 28.
3. Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge.
Testo: in vigore dal 15/01/1993
 

Art. 47 Sospensione dell'atto impugnato.
1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato puo' derivargli un danno grave ed irreparabile, puo' chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 22.
2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, con lo stesso decreto, puo' motivatamente disporre la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio.
4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
5. La sospensione puo' anche essere parziale e subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e termini indicati nel provvedimento.
6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.
7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.
8. In caso di mutamento delle circostanze la commissione su istanza motivata di parte puo' revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.
Testo: in vigore dal 15/01/1993

art. 47 – bis
Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie. (N.D.R.: Vedasi anche il comma 2 dell'art.2 decreto-legge 8 aprile 2008 n.59)
Testo: in vigore dal 09/04/2008 inserito da: DL del 08/04/2008 n. 59 art. 2
1. Qualora sia chiesta in via cautelare la sospensione dell'esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata: "decisione di recupero", la Commissione tributaria provinciale puo' concedere la sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento conseguente a detta decisione se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) gravi motivi di illegittimita' della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimita' della decisione di recupero la Commissione tributaria provinciale provvede con separata ordinanza alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle Comunita' europee, con richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata gia' deferita la questione di validita' dell'atto comunitario contestato. Non puo', in ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla legittimita' della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facolta' perche' individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.
3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 47; ai fini dell'applicazione del comma 8 rileva anche il mutamento del diritto comunitario.
4. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono definite, nel merito, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione di cui al medesimo comma 1. Alla scadenza del termine di sessanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di sospensione, il provvedimento perde comunque efficacia, salvo che la Commissione tributaria provinciale entro il medesimo termine riesamini, su istanza di parte, l'ordinanza di sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando comunque un termine di efficacia, non prorogabile, non superiore a sessanta giorni. Non si applica la disciplina sulla sospensione feriale dei termini. Nel caso di rinvio pregiudiziale il termine di cui al primo periodo e' sospeso dal giorno del deposito dell'ordinanza di rinvio e riprende a decorrere dalla data della trasmissione della decisione della Corte di giustizia delle Comunita' europee.
5. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono discusse in pubblica udienza e, subito dopo la discussione, il Collegio giudicante delibera la decisione in camera di consiglio. Il Presidente redige e sottoscrive il dispositivo e ne da' lettura in udienza, a pena di nullita'.
6. La sentenza e' depositata nella segreteria della Commissione tributaria provinciale entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data e ne da' immediata comunicazione alle parti.
7. In caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso avverso uno degli atti di cui al comma 1, tutti i termini del giudizio di appello davanti alla Commissione tributaria regionale, ad eccezione di quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla meta'. Nel processo di appello le controversie relative agli atti di cui al comma 1 hanno priorita' assoluta nella trattazione. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, terzo e quarto periodo, 5 e 6.

Art. 48 Conciliazione giudiziale.
1.in vigore dal 01/01/2008 modificato da: L del 24/12/2007 n. 244 art. 1
1. Ciascuna delle parti con l'istanza prevista dall'articolo 33, puo' proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.
2. La conciliazione puo' aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione puo' essere esperito d'ufficio anche dalla commissione.
3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire, previa prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le modalita' di versamento si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalita' possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante.
4. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione puo' assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5.
5. L'ufficio puo', sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza e' presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilita', dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto e' comunicato alle parti ed il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente e' depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.
6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.

 

Art. 49 Disposizioni generali applicabili.
1. Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, escluso l'art. 337 e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 50 I mezzi d'impugnazione.
1. I mezzi per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie sono l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione.
Testo: in vigore dal 26/10/1996


Art. 51 Termini d'impugnazione.
1. Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria e' di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 3.
2. Nel caso di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile il termire di sessanta giorni decorre dal giorno in cui e' stato scoperto il dolo o sono state dichiarate false le prove o e' stato recuperato il documento o e' passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 52 Giudice competente e legittimazione ad appellare.
1. La sentenza della commissione provinciale puo' essere appellata alla commissione regionale competente a norma dell'art. 4, comma 2.
2. Gli uffici periferici del Dipartimento delle entrate devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale delle entrate; gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio.
Testo: in vigore dal 26/10/1996


Art. 53 Forma dell'appello.
1. in vigore dal 03/12/2005 modificato da: DL del 30/09/2005 n. 203 art. 3 - bis convertito
1. Il ricorso in appello contiene l'indicazione della commissione tributaria a cui e' diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti e' proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non e' sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3.
2. Il ricorso in appello e' proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3. Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilita', depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.
3. Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della commissione tributaria regionale chiede alla segreteria della commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza.



Art. 54 Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale.
1. Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all'art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni.
2. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma puo' essere proposto, a pena d'inammissibilita', appello incidentale.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 55 Provvedimenti presidenziali.
1. Il presidente e i presidenti di sezione della commissione tributaria regionale hanno poteri corrispondenti a quelli del presidente e dei presidenti di sezione della commissione tributaria provinciale.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 56 Questioni ed eccezioni non riproposte.
1. Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 57 Domande ed eccezioni nuove.
1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.
2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 58 Nuove prove in appello.
1. Il giudice d'appello non puo' disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.
2. E' fatta salva la facolta' delle parti di produrre nuovi documenti.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 59 Rimessione alla commissione provinciale.
1. La commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi:
a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice;
b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non e' stato regolarmente costituito o integrato;
c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale;
d) quando riconosce che il collegio della commissione tributaria provinciale non era legittimamente composto;
e) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.
2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente la commissione tributaria regionale decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.
3. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado e' formalmente passata in giudicato, la segreteria della commissione tributaria regionale, nei successivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della commissione tributaria provinciale, senza necessita' di riassunzione ad istanza di parte.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 60 Non riproponibilita' dell'appello dichiarato inammissibile.
1. L'appello dichiarato inammissibile non puo' essere riproposto anche se non e' decorso il termine stabilito dalla legge.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 61 Norme applicabili.
1. Nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 62 Norme applicabili.
1. Avverso la sentenza della commissione tributaria regionale puo' essere proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 360, comma 1, del codice di procedura civile.
2. Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 63 Giudizio di rinvio.
1. Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili.
2. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue.
3. In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla commissione tributaria a cui il processo e' stato rinviato. In ogni caso, a pena d'inammissibilita', deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.
4. Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui e' stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.
5. Subito dopo il deposito dell'atto di riassunzione, la segreteria della commissione adita richiede alla cancelleria della Corte di cassazione la trasmissione del fascicolo del processo.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 64 Sentenze revocabili e motivi di revocazione.
1. Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate e' ammessa la revocazione ai sensi dell'art. 395 del codice di procedura civile.
2. Le sentenze per le quali e' scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile purche' la scoperta del dolo o della falsita' dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine suddetto.
3. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il termine per l'appello il termine stesso e' prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 65 Proposizione della impugnazione.
1. Competente per la revocazione e' la stessa commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.
2. A pena di inammissibilita' il ricorso deve contenere gli elementi previsti dall'art. 53, comma 1, e la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile nonche' del giorno della scoperta o della falsita' dichiarata o del recupero del documento. La prova della sentenza passata in giudicato che accerta il dolo del giudice deve essere data mediante la sua produzione in copia autentica.
3. Il ricorso per revocazione e' proposto e depositato a norma dell'art. 53, comma 2.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 66 Procedimento.
1. Davanti alla commissione tributaria adita per la revocazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti ad essa in quanto non derogate da quelle della presente sezione.
Testo: in vigore dal 15/01/1993

Art. 67 Decisione.
1. Ove ricorrano i motivi di cui all'art. 395 del codice di procedura civile la commissione tributaria decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento conseguenziale.
2. Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.
Testo: in vigore dal 15/01/1993

 

Art. 68 Pagamento del tributo in pendenza del processo.
1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui e' prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fisca1i, deve essere pagato:
a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;
b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto gia' corrisposto.
2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. 3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.
Testo: in vigore dal 01/04/1998


Art. 69 Condanna dell'ufficio al rimborso.
1. Se la commissione condanna l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15 e la relativa sentenza e' passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell'art. 475 del codice di procedura civile, applicando per le spese l'art. 25, comma 2.
Testo: in vigore dal 26/08/1996


Art. 70 Giudizio di ottemperanza.
1. Salvo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile per l'esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, la parte che vi ha interesse, puo' richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale.
2. Il ricorso e' proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale e' prescritto dalla legge l'adempimento dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale dell'obbligo posto a carico della sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo non sia estinto.
3. Il ricorso indirizzato al presidente della commissione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilita', della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del comma precedente, se necessario.
4. Uno dei due originali del ricorso e' comunicato a cura della segreteria della commissione all'ufficio del Ministero delle finanze o all'ente locale obbligato a provvedere.
5. Entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale puo' trasmettere le proprie osservazioni alla commissione tributaria, allegando la documentazione dell'eventuale adempimento.
6. Il presidente della commissione tributaria, scaduto il termine di cui al comma precedente, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione fissa il giorno per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria.
7. Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. Il collegio, se lo ritiene opportuno, puo' delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni della legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.
8. Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma precedente e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza.
9. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi.
10. Contro la sentenza di cui al comma 7 e' ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento.
Testo: in vigore dal 15/01/1993

 

Art. 71 Norme abrogate.
1. Sono abrogati l'art. 288 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, l'articolo 1 e gli articoli da 15 a 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 e successive modificazioni e integrazioni, l'art. 19, commi 4 e 5, e l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, gli articoli 63, comma 5, e 68, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, l'art. 4, comma 8, del decreto- legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144.
2. E' inoltre abrogata ogni altra norma di legge non compatibile con le disposizioni del presente decreto.
Testo: in vigore dal 26/10/1996


Art. 72 Controversie pendenti davanti alle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado.
1. Le controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, alla data d'insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, sono ad esse rispettivamente attribuite, tenuto conto, quanto alla competenza territoriale, delle rispettive sedi. La segreteria della commissione tributaria provinciale o regionale da' comunicazione alle parti della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. La consegna o spedizione del ricorso o dell'atto di appello ai sensi degli articoli 17, comma primo, e 22, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, equivale a costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi degli articoli 22 e 53, comma 2. La parte resistente puo' effettuare la costituzione in giudizio entro il termine di cui all'articolo 32, comma 1.
1-bis. In deroga alle disposizioni del presente decreto, le controversie previste dal comma 1, pendenti alla data ivi indicata dinanzi alle commissioni tributarie di primo grado ed il cui valore, determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, sia inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise in pubblica udienza da un giudice singolo, nominato per ciascun ricorso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, dal presidente della sezione alla quale il ricorso medesimo e' stato assegnato. Il presidente, se non intende designare se stesso, puo' nominare giudice unico il vicepresidente od un componente della sezione appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ovvero che sia in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ed abbia un'anzianita' di servizio presso le commissioni tributarie di almeno dieci anni. Per la trattazione della controversia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni III e IV del Capo I del Titolo II del presente decreto, ad eccezione dell'articolo 33, intendendosi sostituito in ogni caso il giudice singolo al relatore e al collegio. Restano ferme tutte le altre disposizioni del presente decreto, comprese, con la medesima sostituzione, quelle del Capo II del Titolo II. Il tentativo di conciliazione, di cui all'articolo 48, comma 2, e' obbligatorio se all'udienza sono presenti entrambe le parti. Le controversie di cui al presente comma sono trattate dal giudice singolo in udienze distinte da quelle collegiali.
2. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la proposizione di ricorsi secondo le norme previgenti, detti ricorsi sono proposti alle commissioni tributarie provinciali entro i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per impugnare decisioni delle commissioni tributarie di primo dette impugnazioni sono proposte secondo le modalita' e i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.
3. Se i termini per il compimento di atti processuali diversi dai ricorsi secondo le norme vigenti, alla data di cui ai commi 1 e 2, sono ancora pendenti, tali atti possono essere compiuti nei termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.
4. Le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado indicate nel comma 1 provvedono a trasmettere i fascicoli relativi alle controversie pendenti alle segreterie delle commissioni provinciale o regionale rispettivamente competenti.
5. Le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado indicate nel comma 1 continuano a funzionare, solo per gli adempimenti di cui al comma 4, anche oltre la data indicata nel comma precedente.
Testo: in vigore dal 15/05/1998


Art. 73 Istanza di trattazione.

Testo: soppresso dal 30/08/1993


Art. 74 Controversie pendenti davanti alla corte d'appello.
1. Alle controversie, che alla data di cui all'articolo 72 pendono davanti alla corte di appello o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni.
Testo: in vigore dal 30/08/1993


Art. 75 Controversie pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale.
1. Alle controversie che alla data di cui all'articolo 72 pendono davanti alla commissione tributaria centrale o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, nonche' alle controversie pendenti dinanzi alle commissioni di secondo grado per le quali, alla predetta data, e' stato depositato il solo dispositivo della decisione, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Relativamente alle controversie pendenti o per le quali pende il termine alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data, a proporre alla segreteria della commissione tributaria centrale apposita istanza di trattazione contenente gli estremi della controversia e del procedimento. L'istanza potra' essere sottoscritta dalla parte o dal suo precedente difensore, se nominato, e deve essere notificata o spedita o consegnata alla segreteria della commissione tributaria centrale nei modi previsti dall'articolo 20; in difetto, il giudizio davanti alla commissione tributaria centrale si estingue. L'estinzione e' dichiarata dal presidente della sezione, dopo aver verificato che non sia stata depositata in segreteria l'istanza di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della corte di cassazione a seguito della richiesta di esame a norma del comma seguente.
Contro il decreto del Presidente, di cui viene data comunicazione alle parti, e' ammesso reclamo al collegio nei modi e nei termini previsti dall'articolo 28.
3. Le parti che hanno proposto ricorso alla Commissione centrale, anziche' presentare l'istanza di trattazione di cui al comma precedente, possono chiedere nello stesso termine l'esame da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 360 del codice di procedura civile convertendo il ricorso alla Commissione tributaria centrale in ricorso per cassazione contro la decisione impugnata, osservate per il resto tutte le norme del codice di procedura civile per il procedimento davanti alla Corte di cassazione.
4. Se non e' stato richiesto l'esame da parte della Corte di cassazione e l'istanza di trattazione e' presentata nei termini, il procedimento prosegue davanti alla Commissione tributaria centrale, che provvede alla sua definizione mediante deposito della decisione entro i termini di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 applicando le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano per i ricorsi presentati alla Commissione tributaria centrale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. (soppresso)
6. La segreteria della Commissione tributaria centrale continua a funzionare anche oltre il termine di cui al comma 4 per trasmettere i fascicoli dei processi alla cancelleria della Corte di cassazione o alle commissioni tributarie regionale o provinciale.
Testo: in vigore dal 26/08/1996


Art. 76 Controversie in sede di rinvio.
1. Se alla data prevista dall'art. 72, a seguito di sentenza della Corte di cassazione o di corte d'appello o a seguito di decisione della Commissione tributaria centrale pendono i termini per la riassunzione del procedimento di rinvio davanti alle commissioni tributarie di primo o di secondo grado, detti termini decorrono da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla commissione tributaria provinciale o regionale competente.
2. Il termine per la riassunzione davanti alla corte d'appello non subisce modifiche.
3. Se alla data prevista all'art. 72, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, pende il termine per la riassunzione davanti alla Commissione tributaria centrale, detto termine decorre da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla commissione tributaria regionale competente.
4. Se la riassunzione non avviene nei termini, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue.
5. Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi di rinvio davanti alla commissione tributaria di primo o di secondo grado si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 4.
Testo: in vigore dal 30/08/1993


Art. 77 Procedimento contenzioso amministrativo davanti all'intendenza di finanza o al Ministero delle finanze.
1. Le controversie relative ai tributi comunali e locali indicati nell'art. 2, lettera h), per le quali era previsto il ricorso all'intendente di finanza o al Ministro delle finanze, se non ancora definite alla data di insedianento delle nuove commissioni, continuano ad essere decise in sede amministrativa dai suddetti organi secondo le relative disposizioni, ancorche' abrogate ai sensi dell'art. 71.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 78 Controversia gia' di competenza delle commissioni comunali per i tributi locali.
1. Le controversie gia' di competenza in primo grado delle commissioni comunali per i tributi locali, se alla data d'insediamento delle nuove commissioni pendono davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria, i relativi giudizi proseguono in questa sede.
2. Le controversie di cui al comma 1, che alla data indicata non pendono davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria e non sono gia' state definite, qualunque sia il grado in cui si trovavano al momento della sentenza della Corte costituzionale 27 luglio 1989, n. 451, debbono essere riattivate da parte degli enti impositori interessati mediante trasmissione dei relativi atti e documenti alla commissione tributaria provinciale competente entro il termine di mesi sei dalla data anzidetta; altrimenti ogni pretesa dell'ente impositore s'intende definitivamente abbandonata.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 79 Norme transitorie.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2, e 58, comma 1, non si applicano ai giudizi gia' pendenti in grado d'appello davanti alla commissione tributaria di secondo grado e a quelli iniziati davanti alla commissione tributaria regionale se il primo grado si e' svolto sotto la disciplina della legge anteriore.
2. Nei giudizi davanti alla commissione tributaria provinciale o regionale riguardanti controversie gia' pendenti davanti ad altri organi giurisdizionali o amministrativi la regolarizzazione della costituzione delle parti secondo le nuove norme sulla assistenza tecnica e' disposta, ove necessario, secondo le modalita' e nel termine perentorio fissato dal presidente della sezione o dal collegio rispettivamente con decreto o con ordinanza da comunicare alle parti a cura della segreteria.
Testo: in vigore dal 15/01/1993


Art. 80 Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993.
2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Testo: in vigore dal 30/08/1993

 

Powered by Crawlermotori.com.

Copyright © Roberto Di Carlo - Via Fulcieri Paulucci de' Calboli, 1 - 00195 ROMA - tel. 06.37353057 CF DCRRRT74M06A345J

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner o scorrendo questa pagina o cliccando qualunque elemento, acconsenti all'uso dei cookie. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information