Provvedimento 24 febbraio 2006 |
ISTRUZIONI APPLICATIVE PER GLI INTERMEDIARI IN MATERIA DI OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI PER FINALITA’ DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO SUL PIANO FINANZIARIO.
TITOLO I - Definizioni e ambito di applicazione 1. Fonti normative
La materia è regolata dalle seguenti disposizioni: - il decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni; - il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 di attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite; - il regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 febbraio 2006 in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari previsto dall’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56; - gli articoli da 6 a 9 nonché l’allegato tecnico del decreto del Ministro del Tesoro 7 luglio 1992, recante Modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonché standards e compatibilità informatiche da rispettare ai sensi dell’art. 13, comma 5, del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall’art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e, da ultimo, dall’art. 2, comma 1, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; - il decreto del Ministro del Tesoro 30 dicembre 1992, Modificazioni da apportare alle specifiche di dettaglio degli standards tecnici di produzione dei dati aggregati da inoltrare all'UIC da parte degli intermediari abilitati di cui all'allegato al decreto del Ministro del Tesoro 7 agosto 1992 e variazione del termine di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto in data 7 agosto 1992; - il decreto del Ministro del Tesoro 17 giugno 1998, Nuova classificazione della clientela per settori di attività economica nell'ambito dell'archivio unico informatico di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, e individuazione dello schema di raccordo tra settorizzazione analitica e sintetica ai fini dell'inoltro all'UIC dei dati mensili aggregati antiriciclaggio; - il decreto del Ministro del Tesoro 26 agosto 1998, Modalità di registrazione delle operazioni espresse sia in lire italiane che in euro nell'archivio unico informatico; - il decreto del Ministro del Tesoro 21 luglio 2000, Criteri generali per la segnalazione dei dati aggregati prevista dall'art. 5, comma 10, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.
2. Definizioni 1. Nelle presenti istruzioni si intendono per: a) “direttiva”, la direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001; 2 b) “legge antiriciclaggio”, il decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.197 e successive modificazioni; c) “decreto”, il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 “Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite”; d) "regolamento", il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 febbraio 2006 in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari previsto dall’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite; e) “codice in materia di protezione dei dati personali”, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; f) “UIC”, l’Ufficio Italiano dei Cambi; g) “intermediari”, i soggetti indicati nell’articolo 3 del Titolo 1 delle presenti istruzioni; h) “intermediari abilitati”, i soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 4 del decreto; i) “gruppo”, il gruppo bancario di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e disposizioni applicative, il gruppo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e disposizioni applicative e il gruppo individuato ai sensi dell’articolo 82 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; j) “personale incaricato”, il personale dipendente, i promotori finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 e gli agenti assicurativi iscritti, fino all’istituzione del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi previsto dall’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nell’albo previsto dall’articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 48; l) “cliente”, il soggetto che compie operazioni o instaura rapporti con gli intermediari; m) “dati identificativi”, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale; n) “mezzi di pagamento”, il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie; o) “operazione frazionata”, un’operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a 12.500 euro posta in essere attraverso più operazioni, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, singolarmente di valore non superiore a 12.500 euro; 3 p) “archivio unico informatico”, un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale gli intermediari conservano in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell’adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo le modalità previste nel regolamento e nelle presenti istruzioni; q) "GAFI", Gruppo di azione finanziaria internazionale; r) "insediamento fisico", si intende un luogo destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un paese nel quale il soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività; in tale luogo il soggetto deve impiegare una o più persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all’attività svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione a operare; s) “TUB”, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); t) “TUF”, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria); u) “società per la cartolarizzazione”, le società cessionarie di crediti pecuniari e le società emittenti titoli previste dall'art.3 della legge 30 aprile 1999, n. 130.
3.Destinatari 1. Il presente provvedimento si applica a: a) banche; b) poste italiane spa; c) istituti di moneta elettronica (IMEL); d) società di intermediazione mobiliare (SIM); e) società di gestione del risparmio (SGR); f) società di investimento a capitale variabile (SICAV); g) imprese di assicurazione; h) agenti di cambio; i) società fiduciarie; l) società che svolgono il servizio di riscossione di tributi; m) intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del TUB ; n) intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del TUB; o) soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell’elenco generale previste dagli artt.113 e 155, commi 4 e 5, del TUB1; p) succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno stato estero nonché succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate. 1 La sezione dell’elenco generale degli intermediari finanziari prevista dall’art.113 del TUB è riservata ai soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico, le attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi. Le sezioni dell’elenco generale degli intermediari finanziari previste dall’art.155, commi 4 e 5, del TUB sono riservate rispettivamente ai consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile che esercitano le attività indicate nell’articolo 29, comma 1, della Legge 5 ottobre 1991, n. 317 e ai soggetti che svolgono professionalmente l'attività di cambiavalute.
4.Obblighi applicabili 1. Gli intermediari, in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti lo svolgimento della propria attività istituzionale o professionale, devono: a) identificare i clienti; b) registrare e conservare nell’archivio unico informatico i dati identificativi e le altre informazioni relative alle operazioni e ai rapporti; c) istituire l’archivio unico informatico; d) inviare i dati aggregati all’UIC, limitatamente agli intermediari abilitati. 2. Gli intermediari, al fine di prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio, devono istituire misure di controllo interno e assicurare un'adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori, anche per approfondire la conoscenza dei propri clienti. 3. L'attività dei clienti deve essere valutata con continuità nel corso del rapporto sulla base di evidenze aggiornate. A tal fine l'intermediario definisce adeguate procedure interne per la conoscenza e l'identificazione della clientela secondo le indicazioni di cui al Titolo II, Paragrafo 6. 4. Gli intermediari devono rispettare le prescrizioni contenute nell'articolo 12 del regolamento (Protezione dei dati e delle informazioni).
5.Attività istituzionale o professionale 1. Le disposizioni di cui all’articolo 4 si applicano agli intermediari nell’esercizio della propria attività istituzionale o professionale prevista dalla specifica normativa di settore; rilevano altresì le attività strumentali e connesse come definite dalla normativa di settore. 2. Per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell’elenco generale previste dagli artt.113 e 155, comma 5, del TUB, le disposizioni di cui al precedente articolo 4 si applicano esclusivamente in relazione allo svolgimento delle attività di cui ai citati artt.113 e 155, comma 5. 3. Sono escluse dal campo di applicazione tutte le incombenze funzionali all'amministrazione interna dell'intermediario, vale a dire, a titolo esemplificativo: il regolamento di forniture per l'acquisizione di materiali/strumenti non rientranti nell'attività istituzionale, le spese pertinenti all'acquisizione/manutenzione dell'immobile funzionale all'esercizio dell'attività istituzionale, ecc.
6.Rapporti 1. Gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione, sussistono in sede di accensione, variazione e chiusura di conti, depositi e altri rapporti continuativi, sia nominativi che al portatore. 2. Il termine “conto” va inteso nel senso di conti movimentabili dal cliente, quali il conto corrente e conti analoghi, fra cui i depositi di risparmio. Sono, quindi, esclusi conti quali i conti di evidenza ed i conti transitori. 3. Il termine “deposito” comprende la custodia e l'amministrazione di strumenti finanziari anche in forma “dematerializzata”, i depositi chiusi, la locazione delle cassette di sicurezza. 5 Nella nozione di "deposito" non sono ricompresi i depositi di titoli al portatore effettuati presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione - ai sensi dell'art. 2370 del codice civile - per consentire la partecipazione alle assemblee sociali. 4. L’espressione “altro rapporto continuativo” va intesa come rapporto di durata che rientra nell’esercizio di attività istituzionali, quali ad esempio: a) la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compreso il leasing finanziario ed il rilascio di garanzie e di impegni di firma; b) la prestazione di servizi di pagamento di cui all’art.106 del TUB; c) l’assunzione di partecipazioni di cui all’art.106 del TUB; d) la prestazione di servizi di investimento di cui all’art.1, comma 5, del TUF; e) l’assicurazione privata sulla vita di cui all’art.1, comma 1, lett.b) del d.lgs. n. 209 del 2005; f) l’amministrazione di beni di cui all’art.1 della legge n.1966 del 1939; g) la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all’art.1, comma 1 lett. n), del TUF. In ogni caso costituisce rapporto continuativo ogni rapporto di durata che si instauri in relazione alla ricezione di un incarico o mandato, anche di tipo fiduciario. 5. La prestazione del servizio di collocamento - con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente - comporta la registrazione del rapporto con il soggetto conferente l'incarico di collocamento mentre non comporta di per sé l'accensione di un rapporto continuativo con il singolo sottoscrittore. 6. Nell'esercizio dell'attività di assunzione di partecipazioni, costituisce rapporto continuativo la partecipazione comportante la titolarità di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della società partecipata. 7. L'emissione delle carte di credito e di debito comporta l'accensione di rapporti continuativi con i titolari; la gestione di carte di credito e di debito comporta l'accensione di rapporti continuativi con gli esercenti convenzionati. 8. Nell’attività di gestione del patrimonio di un OICR o di un fondo pensione, costituisce rapporto continuativo l’instaurazione di una relazione negoziale strumentale alla gestione dei beni in cui è investito il fondo o patrimonio. 9. La sottoscrizione di quote di OICR e di quote di fondi pensione non costituisce rapporto continuativo. 10. Fermo restando in capo agli intermediari l'obbligo di registrare il rapporto connesso alla prestazione del servizio di investimento, l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari derivati e di pronti contro termine non comporta di per sé l’accensione di un rapporto continuativo. 11. Non costituiscono rapporti continuativi i rapporti derivanti da contratti di assicurazione contro i danni. 12. Non costituisce rapporto continuativo: a) il rapporto con il sottoscrittore derivante dalla sottoscrizione di un prestito obbligazionario; b) il rapporto con il contribuente derivante dallo svolgimento del servizio di riscossione dei tributi; c) il rapporto con l’acquirente di moneta elettronica purchè essa sia memorizzata su strumenti al portatore non ricaricabili; 6 d) il rapporto derivante dalla compravendita di certificati di deposito e di titoli analoghi nonché i rapporti che si sostanziano in una sola operazione; e) il rapporto con il soggetto finanziato qualora la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresi mutui e finanziamenti in valuta, sia effettuata a valere di un conto corrente preesistente presso lo stesso intermediario erogante. 13. Le operazioni di acquisto di crediti effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non comportano l'apertura dei rapporti continuativi con i debitori ceduti da parte della società per la cartolarizzazione.
7.Operazioni 1. Gli obblighi di identificazione dei clienti, di registrazione e di conservazione sussistono per ogni operazione, anche frazionata, che comporti la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore a 12.500 euro. 2. Gli obblighi di cui al comma 1 sussistono altresì nei casi in cui gli intermediari abilitati agiscono da tramite ai sensi dell’articolo 1 della legge antiriciclaggio, o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente superiore a 12.500 euro. 3. Ai fini dell’individuazione del valore delle operazioni e della registrazione delle stesse nell’archivio unico informatico non deve procedersi alla compensazione di operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente.
8.Operazioni frazionate 1. Gli intermediari devono dotarsi di strumenti tecnici idonei a conoscere in tempo reale le operazioni eseguite dal cliente presso l'intera struttura degli intermediari stessi nel giorno dell’operazione e nei giorni lavorativi ricompresi nei sette giorni precedenti, al fine di valutare se si tratti di parti di un’unica operazione. Nel caso di ordini di pagamento o di accreditamento, ciascun intermediario effettua le aggregazioni con riferimento al cliente per il quale interviene. 2. Gli intermediari, nell’ambito della loro autonomia organizzativa, possono individuare classi di operazioni e di importo non significative ai fini della rilevazione delle operazioni frazionate. 3.Ai fini della rilevazione delle operazioni frazionate, sono escluse le operazioni di entrata della Tesoreria dello Stato e, comunque, qualsiasi operazione di pagamento a favore dello Stato. 4. Per quanto concerne le operazioni frazionate, nella predisposizione degli strumenti tecnici di ausilio al personale incaricato idonei a conoscere in tempo reale le operazioni frazionate, gli intermediari tengono conto della tipologia dell'attività in concreto svolta presso la propria struttura anche mediante tecniche di comunicazione a distanza. 5. L'aggregazione delle operazioni che possono ritenersi, per natura e modalità, parti di un'unica operazione frazionata può effettuarsi con elaborazioni da eseguirsi immediatamente o, comunque, entro il giorno lavorativo successivo. 7
TITOLO II - Modalità di identificazione
1.Identificazione: principi generali
1. L'identificazione deve essere effettuata dagli intermediari all'atto dell'operazione o dell'apertura del rapporto, secondo le disposizioni contenute nel presente Titolo. Dovrà inoltre procedersi ad identificazione in caso di modifica dei soggetti delegati ad operare sullo stesso rapporto nonché in sede di chiusura del rapporto medesimo qualora disposta da un soggetto in precedenza non identificato. 2. Deve essere identificato chi esegue un'operazione in proprio o per conto terzi nonché devono essere acquisiti i dati identificativi del soggetto per conto del quale il cliente opera. Nel caso in cui il cliente sia un soggetto diverso da persona fisica, si dovrà procedere all'identificazione del legale rappresentante o del soggetto delegato ad operare sul rapporto. 3. All’atto dell’identificazione il cliente è tenuto a dichiarare se il rapporto è instaurato o l’operazione è posta in essere per conto di altro soggetto. In caso positivo, il cliente fornisce per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l’identificazione del soggetto per conto del quale opera. 4. Non deve essere identificato chi è mero latore di un ordine scritto di cliente già identificato. 5. In caso di rapporti intestati a più soggetti, l'identificazione deve essere effettuata nei confronti di ciascuno degli intestatari. 6. Per identificazione si intende la verifica dell’identità del cliente e l'acquisizione dei dati identificativi dello stesso attraverso una delle seguenti modalità: a) diretta, ovvero effettuata alla presenza del cliente ed attraverso un documento valido per l'identificazione, non scaduto; b) indiretta, ovvero effettuata in base a informazioni già acquisite o acquisibili da documentazione qualificata o con l'ausilio di un mediatore creditizio o di un broker assicurativo; c) a distanza, ovvero effettuata senza la presenza simultanea dell’intermediario e del cliente, attraverso il rilascio di idonea attestazione. 7. È in ogni caso necessario procedere all’identificazione diretta qualora si abbia motivo di ritenere che l’identificazione effettuata in modo indiretto o a distanza non sia attendibile ovvero non consenta l’acquisizione delle informazioni necessarie. 8. Gli intermediari definiscono procedure interne per l'identificazione della clientela volte a garantire uniformità di comportamento all'interno dell'intera struttura.
2.Identificazione diretta mediante personale incaricato e collaboratori esterni 1. L'identificazione diretta del cliente è effettuata da parte del personale incaricato dell'intermediario. 2. Nel caso di erogazione di credito al consumo e di distribuzione di moneta elettronica l'identificazione del cliente può essere effettuata da collaboratori esterni legati all'intermediario da 8 apposita convenzione scritta che specifichi gli obblighi previsti dal decreto, dal regolamento e dalle presenti istruzioni nonché individui chiaramente i doveri di trasmissione delle informazioni all’intermediario preponente, la responsabilità per i casi di omessa o impropria identificazione, la durata della convenzione stessa. 3. L'intermediario che intende offrire o distribuire propri prodotti o servizi per il tramite di altri intermediari può procedere ad identificazione della clientela attraverso l'acquisizione dei dati identificativi trasmessi dall'intermediario che in sede di offerta o distribuzione è venuto in contatto con il cliente.
3. Documenti validi per l’identificazione 1. Si considerano validi per l'identificazione i documenti di identità e di riconoscimento, non scaduti, di cui agli articoli 1 e 35 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Per l'identificazione di soggetti non comunitari, può procedersi all'acquisizione dei dati identificativi attraverso il passaporto o il permesso di soggiorno. 3. In assenza del codice fiscale, l'identificazione di un cliente si ritiene valida nelle sole ipotesi in cui il codice fiscale non possa essere rilasciato da parte delle autorità a ciò preposte ai sensi della normativa nazionale. 4. Per l'identificazione di un soggetto di minore età, i dati identificativi devono essere acquisiti, in mancanza di un documento di identità o di riconoscimento, dal certificato di nascita o dall'eventuale provvedimento del giudice tutelare. L'identificazione può avvenire anche a mezzo di una foto autenticata; in tal caso devono essere acquisiti e riportati nell'archivio unico informatico gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato.
4. Identificazione indiretta 1. E’ possibile procedere ad identificazione indiretta nei seguenti casi: a) per i clienti già identificati dall'intermediario in relazione ad un rapporto in essere. Pertanto ove si tratti di persona fisica o giuridica, titolare di rapporti in essere, o di un suo delegato e/o procuratore, che come tali siano stati già identificati, l'acquisizione dei dati identificativi si realizza con l'indicazione del nome e cognome o denominazione e gli estremi del rapporto; b) in relazione a operazioni che, a valere su un conto o un altro rapporto, sono effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamento o mediante moneta elettronica. Tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del conto o del rapporto al quale inseriscono. Nel caso di invio per corrispondenza di mezzi di pagamento per l'esistenza di rate di mutuo o di altre obbligazioni connesse, l'operazione deve essere riferita all'intestatario del mutuo; c) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da documenti recanti la firma digitale ai sensi dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. Pertanto, in caso di sub ingresso nel debito, qualora si sia in possesso di atti o documenti idonei a comprovare il sub ingresso, l'operazione va riferita al soggetto indicato in tali atti o documenti come nuovo debitore. Tenendo conto anche di quanto indicato nella precedente lettera b), nel caso di invio per corrispondenza di mezzi di 9 pagamento ad estinzione, parziale o totale, di crediti ceduti l'operazione va riferita al soggetto indicato come debitore negli atti o documenti idonei a comprovare la cessione che si trovino in possesso dell'intermediario; d) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza ovvero dell’autorità consolare italiana, così come indicata nell’art. 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153. 2. Per i clienti il cui contatto è avvenuto attraverso l’intervento di un mediatore creditizio o assicurativo, l’intermediario può procedere all’identificazione, in relazione al rapporto per il quale è stata compiuta la mediazione, acquisendo dal mediatore le informazioni necessarie, anche senza la presenza contestuale del cliente. Il mediatore creditizio e il broker assicurativo identificano direttamente il cliente e trasmettono i dati identificativi acquisiti all'intermediario.
5. Identificazione a distanza 1. E' possibile procedere all’identificazione a distanza dei clienti qualora l’intermediario ottenga un’attestazione da soggetti presso i quali i clienti sono titolari di conti, depositi o altri rapporti continuativi e in relazione ai quali sono stati già identificati di persona o secondo le modalità individuate al comma 1, lettera a) dell'articolo precedente. L'istituto dell'identificazione a distanza presuppone la collaborazione tra i soggetti che intervengono. 2. L’attestazione deve essere idonea a confermare la corrispondenza tra il cliente che deve essere identificato e il soggetto titolare del rapporto presso l’intermediario attestante, nonché l’esattezza delle informazioni comunicate a distanza. 3. L’idonea attestazione può essere effettuata mediante compilazione di un modulo, predisposto dall’intermediario che deve procedere all’identificazione o a cura del cliente, contenente i dati identificativi del cliente, ivi compresi gli estremi del documento impiegato per l’identificazione, debitamente timbrato e sottoscritto dall’intermediario attestante. Tale certificazione può essere prodotta su specifica richiesta dello stesso soggetto interessato. 4. L’attestazione può consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall’intermediario che deve procedere all’identificazione. L’attestazione, resa in via implicita attraverso la trasmissione di un bonifico dalla banca attestante all’intermediario che deve identificare il cliente a distanza, è ritenuta idonea a condizione che: a) il bonifico sia eseguito a valere su un rapporto nominativo per il quale il cliente è stato opportunamente identificato; b) l’intermediario che deve identificare il cliente a distanza riceva dal cliente comunicazione dei dati identificativi, assegni al cliente stesso un codice identificativo che questi avrà cura di comunicare alla banca presso la quale è intrattenuto il rapporto che, a sua volta, lo dovrà riportare sul bonifico inviato all’intermediario. 5. L’attestazione di avvenuta identificazione può essere resa attraverso il flusso elettronico di accettazione dell’attivazione della procedura RID, da parte della banca presso cui il cliente intrattiene un rapporto di conto. L’attestazione, resa in via implicita attraverso il flusso elettronico di accettazione di addebito del conto, è ritenuta idonea a condizione che: a) il cliente sottoscriva la richiesta di autorizzazione di addebito RID, comunichi all’intermediario operante a distanza i propri dati identificativi, trasmetta fotocopia del documento valido per l’identificazione; b) in relazione al conto da addebitare, il cliente sia stato opportunamente identificato dall’intermediario attestante. 6. L’attestazione può essere rilasciata dai seguenti soggetti: a) intermediari abilitati; 10 b) enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell’Unione europea, così come definiti nell’articolo 1, lettera A) e lettera B), n. 2), 3) e 4) della direttiva2; c) banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all’Unione europea purché aderenti al GAFI e succursali in tali paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI. 7. In nessun caso l’attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese. 8. Nel caso di conti o altri rapporti cointestati, per l'identificazione a distanza di ciascuno dei soggetti intestatari dovranno essere rispettate le modalità sopra descritte.
6. Procedure per la conoscenza e l’identificazione della clientela 1. Gli intermediari devono disporre di procedure volte all’identificazione dei clienti e dei soggetti per conto dei quali i clienti operano, finalizzate all'acquisizione di un’adeguata conoscenza degli stessi. 2. Per acquisire una conoscenza adeguata dei propri clienti, gli intermediari devono valutare il profilo di rischio. Per rischio si intende la probabilità di esposizione a fenomeni di riciclaggio. La valutazione della sussistenza di tale rischio si basa sulla stessa conoscenza dei clienti e tiene conto, in particolare, delle circostanze seguenti: a) aspetti oggettivi concernenti, in particolare, le caratteristiche delle attività svolte dai clienti, delle operazioni da essi compiute e degli strumenti utilizzati (ad esempio, interposizione di soggetti terzi; impiego di strumenti societari, associativi o fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della proprietà e della gestione; utilizzo di denaro contante o di strumenti al portatore); b) aspetti soggettivi concernenti, in particolare, le caratteristiche dei clienti (soggetti insediati in Paesi/centri caratterizzati da regimi fiscali o antiriciclaggio privilegiati, quali quelli individuati dal GAFI come “non cooperativi”). 3. Gli intermediari devono valutare con continuità l’attività dei clienti al fine di individuare eventuali incongruenze rispetto al profilo di rischio di riciclaggio. Laddove necessario, gli intermediari devono aggiornare il profilo di rischio assegnato al cliente e devono procedere ad aggiornare i dati e la documentazione riferita al cliente quando vengono a conoscenza di variazioni o, comunque, quando lo ritengono necessario in relazione a verifiche effettuate. Momento opportuno per la verifica è quello in cui viene richiesta l’esecuzione di una transazione rilevante o in cui si rileva un cambiamento sostanziale nell’operatività del cliente. 4. Qualora cliente sia una società o un ente, ovvero qualora il cliente operi per conto di una società o di un ente, l’intermediario deve ottenere sufficienti evidenze sull’identità del soggetto per conto 2 "ente creditizio": un ente definito a norma dell'articolo 1, punto 1), primo comma della direttiva 2000/12/CE, nonché una succursale, quale definita all'articolo 1, punto 3), della direttiva suddetta e situata nella Comunità, di un ente creditizio che abbia la sede sociale all'interno o al di fuori della Comunità; "ente finanziario": 2)un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 79/267/CEE, nella misura in cui svolga attività che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva; 3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 1, punto 2 della direttiva 93/22/CEE; 4) un organismo di investimento collettivo che commercializza le sue quote o azioni. 11 del quale il cliente agisce nonché informazioni dettagliate sul rapporto di rappresentanza. Dal cliente devono essere acquisite informazioni circa la struttura della società al fine di determinare gli amministratori e i proprietari effettivi di tale società o ente e i soggetti che hanno il controllo. Qualora sia necessaria una verifica circa le attestazioni fornite dalla clientela, le informazioni a disposizione dovranno essere verificate con quelle desumibili da pubblici registri o archivi commerciali. 5. Gli intermediari devono attuare un regolare programma di formazione del personale (dipendenti e collaboratori) affinché questo sia costantemente aggiornato e addestrato sulle procedure poste in essere per addivenire ad un’adeguata conoscenza della clientela. L’impostazione dei corsi può differire a seconda delle diverse esigenze sottese all’operatività del personale.
TITOLO III -Acquisizione e conservazione delle informazioni
1. Obblighi di registrazione
1. Gli obblighi di registrazione sussistono: • in sede di accensione, variazione e chiusura di conti, depositi e altri rapporti continuativi, sia nominativi che al portatore; • per ogni operazione che comporti la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore a 12.500 euro. Rilevano in tale ambito anche le operazioni frazionate. 2. La registrazione in archivio unico informatico deve essere effettuata tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione o dall'apertura, variazione e chiusura del rapporto. 3. Per le imprese e gli enti assicurativi, il termine suddetto decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. Nell’intervallo di tempo eventualmente intercorrente fra l’effettuazione delle operazioni e l’immissione dei dati e delle informazioni nell’archivio, al fine di assicurarne la facile reperibilità, gli intermediari devono mantenerne evidenza, anche presso le unità e gli operatori distaccati.
2. Informazioni da acquisire e registrare: principi generali 1. Le informazioni da registrare con le modalità contenute nell'allegato tecnico al decreto ministeriale 7 luglio 1992 e nell’allegato n. 10 delle presenti istruzioni sono: a)con riferimento all’operazione, la data e la causale, l’importo e i dati identificativi del soggetto che effettua l’operazione in proprio o per conto terzi e i dati identificativi del soggetto per conto del quale l’operazione stessa viene eseguita. b)con riferimento a conti, depositi o altri rapporti continuativi, la data, i dati identificativi del titolare e dei delegati ad operare per conto del titolare del rapporto, il codice del rapporto. 2. Per “data” si intende quella di effettuazione dell’operazione direttamente presso l’intermediario ovvero, negli altri casi, la data in cui si acquisiscono gli elementi necessari alla contabilizzazione dell’operazione. Per “causale” si intende la tipologia dell’operazione in base al codice attribuito dall’UIC (causale analitica). L'elenco delle causali è riportato nel Titolo V delle presenti istruzioni; Per “importo” dell’operazione si intende l’ammontare complessivo dei mezzi di pagamento. Nell’indicazione dell’importo delle operazioni deve essere evidenziata, mediante apposito codice, la 12 parte in contanti. Le registrazioni degli importi espressi in valuta estera vanno effettuate nel controvalore in euro al cambio di effettiva negoziazione ovvero, in mancanza, al cambio indicativo del giorno precedente l’operazione; in ogni caso, deve essere conservata evidenza della valuta estera in cui l’operazione è espressa. Ai fini dell’individuazione del valore delle operazioni, non deve procedersi alla compensazione di operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente. 3. Nel caso di ordini di pagamento o accreditamento, dovranno essere indicati il beneficiario e l'ordinante e gli intermediari che danno attuazione all'operazione. In particolare, l'intermediario che interviene per conto del soggetto ordinante è tenuto a registrare: a) i dati identificativi di chi effettua l’operazione in proprio o per conto di terzi, nel qual caso dovranno essere forniti i dati identificativi del soggetto per conto del quale l’operazione stessa viene eseguita; b) gli estremi (nome, cognome o denominazione sociale e, ove noti, indirizzo, sede o paese estero) del beneficiario; c) l’intermediario (denominazione e localizzazione o paese estero) presso il quale deve essere effettuato il pagamento o l’accredito dell’importo. L’intermediario che interviene per conto del beneficiario registra: a) i dati identificativi del beneficiario dell’operazione in proprio o per conto terzi, nel qual caso dovranno essere forniti i dati identificativi del soggetto per conto del quale l’operazione stessa viene eseguita; b) gli estremi (nome, cognome o denominazione sociale e, ove noti, indirizzo, sede o paese estero) dell’ordinante; c) l’intermediario (denominazione e localizzazione o paese estero) presso il quale l’ordine è stato disposto.
3. Ulteriori informazioni da acquisire e registrare 1. Per consentire l'effettuazione di analisi statistiche dei dati aggregati di cui all'art. 5, comma 10, della legge antiriciclaggio con le modalità precisate nel decreto del Ministro del Tesoro del 21 luglio 2000, nell'archivio unico informatico gli intermediari abilitati sono tenuti a: a) completare, ai fini della descrizione della tipologia di operazione, i dati relativi a conti, depositi ed altri rapporti continuativi, con l'indicazione della settorizzazione dell'attività economica del soggetto titolare, secondo le codifiche emanate dall'UIC; b) riportare le medesime codifiche all'atto della registrazione di operazioni effettuate su conti, depositi e altri rapporti continuativi; c) mantenere evidenza, ai fini delle aggregazioni per le segnalazioni periodiche all'UIC, delle sole operazioni in contanti di importo inferiore a 12.500 euro che, prese inizialmente in considerazione quali possibili parti di un'unica operazione di importo complessivo superiore al suddetto limite, non abbiano, nel termine di cui al comma 2 dell’art. 5 del regolamento, formato oggetto di registrazione nell'archivio unico. 2. Per le operazioni e i rapporti intrattenuti dagli intermediari abilitati aventi sede o succursale in Italia con organismi internazionali, autorità governative di Stati esteri ed uffici postali esteri, vanno acquisiti e registrati il codice dell'anagrafe dei corrispondenti esteri attribuito (o da attribuire) dall'UIC, la data, il codice Paese estero e, per le sole operazioni, la causale e l'importo.
4. Obblighi di conservazione 13 1. Le informazioni registrate nell'archivio unico informatico devono essere conservate per i dieci anni successivi al compimento dell'operazione o alla chiusura del rapporto.
TITOLO IV - Modalità di registrazione in archivio unico informatico
1. Principi generali di registrazione 1. La registrazione relativa a conti depositi ed altri rapporti continuativi va tenuta unicamente dall’intermediario cui è imputato il rapporto, ancorché l’identificazione sia effettuata presso l’intermediario che viene in contatto con la clientela. 2. L’apertura di rapporti di delega ad operare su conti depositi ed altri rapporti continuativi può essere effettuata valorizzando l’attributo A52 con il codice 25 tante volte quante sono i delegati o, alternativamente, inserendo i dati dei delegati ad operare nel raggruppamento informativo E (previsto negli standard tecnici dell’archivio unico informatico di cui all’allegato al decreto ministeriale del 7 luglio 1992) se i rapporti di delega sono aperti contestualmente al rapporto principale. Le stesse modalità di registrazione si applicano in caso di chiusura dei rapporti di delega (l’attributo A52 deve essere valorizzato rispettivamente con il codice 28 ovvero codice 26). 3. La registrazione relativa alle operazioni va tenuta dall'intermediario che viene in contatto con la clientela. 4. Ciascun intermediario deve registrare le operazioni disposte dalla clientela secondo le causali indicate nelle presenti istruzioni. 5. Nel caso di transazioni regolate mediante ordini di pagamento o di accreditamento, gli intermediari di cui all’articolo 3, lettere a), b) e c) del Titolo 1 delle presenti istruzioni che operano per conto dell’ordinante e quelli che operano per conto del beneficiario registrano gli ordini di pagamento o di accreditamento; gli altri intermediari di cui all’articolo 3, lettere a), b) e c) del Titolo 1 delle presenti istruzioni che si dovessero interporre nell’esecuzione di detti trasferimenti devono limitarsi a curare la trasmissione dei dati informativi necessari per la registrazione. L’obbligo di registrazione sussiste altresì per gli intermediari di cui all'articolo 3, lettere da d) a h) e da l) a o) del Titolo 1 delle presenti istruzioni, beneficiari dei mezzi di pagamento o ordinanti il trasferimento. I dati concernenti le suddette operazioni non dovranno essere inseriti nelle segnalazioni mensili aggregate da inviare all'UIC. 6. Nel caso di ordini di pagamento o accreditamento provenienti dall’estero, l’intermediario di cui all’articolo 3, lettere a), b) e c) del Titolo 1 delle presenti istruzioni tenuto alla registrazione, oltre ad acquisire i dati identificativi del beneficiario, deve comunque indicare l’intermediario estero intervenuto per conto dell’ordinante e, ove noti, il paese e le generalità di quest’ultimo. Qualora il trasferimento dei fondi a favore del beneficiario avvenga per il tramite di più intermediari nazionali, le informazioni relative all'intermediario ed all'ordinante estero, acquisite dal primo intermediario nazionale intervenuto, devono comunque essere trasmesse all'intermediario del beneficiario, di cui all’articolo 3, lettere a), b) e c), del Titolo 1 tenuto alla registrazione dell'operazione nell'archivio unico informatico. 7. Nel caso di ordini di pagamento in cui un cliente figura come ordinante ed uno degli intermediari di cui all'articolo 3, lettere da d) a h) e da l) a o) del Titolo 1 delle presenti istruzioni figura come beneficiario, sussiste l’obbligo di registrazione dell’operazione per gli intermediari di cui all’articolo 3, lettere a), b) e c) del Titolo 1 delle presenti istruzioni che curano il trasferimento. In particolare, chi opera per conto dell’ordinante imputa l’operazione al cliente; chi opera per conto 14 del beneficiario imputa l’operazione all’intermediario di cui all'articolo 3, lettere da d) a h) e da l) a o) del Titolo 1 delle presenti istruzioni. Parimenti, nel caso di ordini di accreditamento in cui il cliente figura come beneficiario e uno degli intermediari di cui all'articolo 3, lettere da d) a h) e da l) a o) del Titolo 1 delle presenti istruzioni figura come ordinante, chi opera per conto del beneficiario imputa al cliente; chi opera per conto dell’ordinante imputa l’operazione all’intermediario di cui all'articolo 3, lettere, da d) a h) e da l) a o) del Titolo 1 delle presenti istruzioni. 8. Le società fiduciarie che eseguono operazioni per conto del cliente mediante intestazione fiduciaria devono procedere alla registrazione di dette operazioni nel proprio archivio informatico. Qualora le operazioni siano eseguite attraverso ordini di pagamento o accreditamento disposti o ricevuti presso gli intermediari di cui all’articolo 3, lettere a), b) e c) del Titolo 1 delle presenti istruzioni, con sede in Italia o all'estero, le società fiduciarie devono riportare i dati completi del soggetto (ordinante/beneficiario) per conto del quale agiscono, gli estremi del soggetto controparte, l'intermediario del soggetto controparte. L'intermediario di cui all’articolo 3, lettere a), b) e c) del Titolo 1 delle presenti istruzioni che dà esecuzione agli ordini di cui sopra non effettua registrazione sotto il nome della fiduciaria. 9. Qualora un’operazione venga disposta con un ordine di pagamento o di accreditamento avvalendosi di conti, depositi o altri rapporti continuativi esistenti all’estero, l’obbligo di registrazione grava sull’intermediario italiano ordinante o beneficiario. 10. Le operazioni relative a rapporti intestati a più soggetti vanno riferite a tutti gli intestatari. Per la registrazione, può essere indicato il solo numero del rapporto, in presenza di un’anagrafe che comunque consenta di individuare tutti i contestatari e garantisca la possibilità di trarre evidenze aziendali integrate. Devono essere comunque registrati i dati identificativi dei soggetti che eseguono le operazioni.
2. Eccezioni agli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione 1. Gli obblighi, nei termini sopra riportati, non sussistono per le operazioni e i rapporti posti in essere tra intermediari abilitati quando operano in nome e per conto proprio; l’esenzione opera per ambedue gli intermediari abilitati. 2. Gli obblighi, nei termini sopra riportati, non sussistono altresì per le operazioni ed i rapporti posti in essere tra intermediari abilitati quando operano in nome proprio e per conto terzi e pertanto le operazioni e/o i rapporti non sono esplicitamente riconducibili ad un cliente; l’esenzione opera per ambedue gli intermediari abilitati. 3. Parimenti, gli obblighi non sussistono per gli intermediari abilitati in relazione alle operazioni e ai rapporti posti in essere con enti creditizi e finanziari e le imprese di assicurazione che esercitano l’attività di assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita debitamente autorizzate ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 e le relative succursali – così come definiti all’articolo 1, lettera A) e lettera B) n. 2), 3) e 4) della direttiva3 – situati ed autorizzati ad operare in 3 "ente creditizio": un ente definito a norma dell'articolo 1, punto 1), primo comma della direttiva 2000/12/CE, nonché una succursale, quale definita all'articolo 1, punto 3), della direttiva suddetta e situata nella Comunità, di un ente creditizio che abbia la sede sociale all'interno o al i fuori della Comunità; "ente finanziario": 2)un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 79/267/CEE), nella misura in cui svolga attività che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva; 3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 1, punto 2 della direttiva 93/22/CEE; 4) un organismo di investimento collettivo che commercializza le sue quote o azioni. 15 Stati membri dell’Unione europea, nonché con soggetti cui sia stato attribuito dall’UIC il codice di corrispondente bancario estero. 4. Le deroghe in questione non si applicano alle operazioni e rapporti posti in essere con e da soggetti privi di insediamenti fisici in alcun paese. 5. In caso di materiali movimentazioni di contante e di titoli al portatore tra intermediari abilitati italiani ed enti creditizi e finanziari e le imprese di assicurazione che esercitano l’attività di assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita debitamente autorizzate ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 e le relative succursali – così come definiti all’articolo 1 lettera A e lettera B n.2), 3) e 4) della direttiva – situati in Stati membri dell’Unione europea, anche per il tramite di vettori specializzati, gli intermediari nazionali si limitano ad acquisire e registrare la data, la causale, il codice Paese estero e l’importo dell’operazione, distinguendo mediante apposito codice la parte in contante, il codice dell’anagrafe dei corrispondenti bancari esteri rilasciato dall'UIC ovvero in mancanza indicando la denominazione sociale di detti intermediari. 6. Gli intermediari non sono tenuti agli obblighi di identificazione e di registrazione per i rapporti intrattenuti e per le operazioni poste in essere dalle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, dalle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e dai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, dalle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari, dalle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari, dagli uffici della pubblica amministrazione. Resta fermo in capo agli intermediari l’obbligo di identificazione del cliente e di registrazione delle operazioni che il cliente compie in contropartita con i suddetti soggetti. 7. Gli obblighi sono altresì esclusi per i conti, i depositi e gli altri rapporti continuativi intrattenuti dagli intermediari con le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d’Italia e l’UIC. 8. Non sono sottoposte a registrazione le operazioni contabili di accredito e addebito relative ai Titoli di Stato effettuate, presso lo stesso intermediario, tra rapporti recanti identica intestazione. 9. Gli intermediari con funzioni di capogruppo, o esercenti l'attività nei confronti del gruppo, che provvedono a regolare rapporti di debito e credito tra le società dello stesso gruppo attraverso movimenti scritturali che non danno luogo ad una effettiva trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento, non sono tenuti agli obblighi di registrazione.
TITOLO V - Causali analitiche e loro utilizzo
1. Principi generali 1. Ciascun intermediario deve registrare le operazioni disposte dalla clientela nel rispetto dei principi sopra indicati e con l'ausilio delle causali analitiche di seguito specificate. 2. Di seguito sono fornite indicazioni circa la codifica delle causali analitiche, le istruzioni per il corretto utilizzo delle stesse ed i criteri di raccordo tra causali analitiche e voci, distinte a seconda della tipologia di intermediari. Nella tabella 1 sono riportate le causali utilizzabili da banche, poste, società fiduciarie e IMEL ed i criteri di raccordo con le causali sintetiche (voci). Nella tabella 2 sono riportate le causali che devono essere utilizzate dalle SGR e SICAV, nella tabella 3 le causali che devono essere utilizzate dalle SIM e dagli agenti di cambio, nella tabella 4 le causali che devono essere utilizzate dalle imprese di assicurazione, nella tabella 5 le causali che devono essere 16 utilizzate dalle società di riscossione tributi, nella tabella 6 le causali che devono essere utilizzate dagli intermediari finanziari, dai cambiavalute e dai confidi. 3. Per voci si intendono le causali sintetiche attraverso cui sono trasmessi dagli intermediari abilitati all'UIC i dati aggregati. Per le modalità di inoltro dei dati aggregati e per l'elencazione delle voci si rimanda al Titolo VI delle presenti istruzioni. 4. L’attribuzione dei segni (D/A) è finalizzata alla rilevazione, da parte dell’UIC, dei dati aggregati. Detti segni evidenziano i flussi che si attivano da o verso gli intermediari stessi. Di norma si diversificano a seconda che il cliente effettui l’operazione a valere sui conti o depositi ("operazioni eseguite su conti") ovvero utilizzi esclusivamente altri mezzi di pagamento e/o titoli al portatore ("operazioni eseguite per cassa") che non transitano sui conti o depositi. In alcuni casi l’attribuzione del segno è univoca per esigenze specifiche di rilevazione.
Parte I - Banche, Poste, Società Fiduciarie e IMEL
1. Causali analitiche e voci 1. Nella tabella seguente sono riportate le causali utilizzabili da banche, poste, società fiduciarie e IMEL ed i criteri di raccordo con le causali sintetiche (voci). Sono inoltre indicate le modalità di utilizzo di alcune delle causali in essa contenute.
CRITERI DI RACCORDO TRA CAUSALI ANALITICHE E VOCI tabella 1 (omissis)
D1 Versamento di contante: la causale accoglie esclusivamente le operazioni che si sostanziano in un versamento effettivo di banconote nonché in un versamento di contante virtuale; in quest'ultimo caso deve essere riportato nel flag A23 il valore 0. D2 Versamento di titoli di credito: la causale accoglie indistintamente titoli di credito su piazza e fuori piazza. D3 Versamento di titoli di credito con resto: conformemente al principio per cui non possono essere effettuate compensazioni tra operazioni di segno contrario disposte dallo stesso soggetto, nella causale deve essere indicato l’importo totale dei titoli versati. Il contante ritirato, se di importo 25 Da utilizzare, come unica registrazione, anche per i pagamenti diretti a soggetti diversi. 26 Riguarda il cliente che riceve pagamenti dalla P.A.. 27 Riguarda il soggetto che paga alla P.A.. 21 superiore ai 12.500 euro o al diverso limite stabilito per i casi di frazionamento, va individuato autonomamente con la causale 52 Prelevamento con moduli di sportello. D4 Versamento di assegno circolare: la causale accoglie indistintamente gli assegni emessi dallo stesso intermediario o da intermediario diverso. Nel caso di versamento composito (versamento di contante e/o titoli di credito e/o assegni circolari) di valore complessivo superiore ai 12.500 euro, devono essere valorizzate le causali D1 e/o D2 e/o D4, anche se ciascuna per importi singolarmente inferiori al predetto limite, con l’attivazione dell’attributo di connessione A53. L’attributo A22 (flag frazionata) deve inoltre riportare il valore <<0>>. La medesima modalità di registrazione deve essere osservata in caso di versamento composito effettuato per mezzo di cassa continua (causali 3 e/o D2 e/o D4). D5 Versamento di titoli di credito e contante: la causale deve essere attivata ai fini della rilevazione delle operazioni frazionate in caso di versamento composito (versamento di contante e/o titoli di credito e/o assegni circolari) di valore complessivo inferiore ai 12.500 euro. Deve essere riportato nell’attributo A22 (flag frazionata) il valore <<1>>. Deve essere indicata la parte eseguita in contante. D6/D7 accredito-incasso / addebito-pagamento per contratti derivati: le causali accolgono tutte le movimentazioni connesse al regolamento delle operazioni di cui all’art.1, comma 2, lett. f), g), h), i) e j) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a qualsiasi titolo effettuate (margini, differenziali, premi, esecuzione a scadenza). Le registrazioni devono aver riguardo all’effettiva movimentazione avvenuta e non devono riferirsi ai valori nozionali dei contratti. Devono essere utilizzate anche qualora il regolamento delle operazioni avvenga in titoli. Si fa presente che l'operatività in pronti contro termine deve essere registrata attivando queste causali. La registrazione deve essere eseguita all'effettivo valore di regolamento e anche quando il pronti contro termine ha per oggetto titoli di Stato. L'operatività in strumenti derivati non comporta la movimentazione del dossier titoli. D8 Estinzione polizze assicurative ramo vita: la causale deve essere utilizzata in connessione alla liquidazione della prestazione relativa ad una polizza vita o in caso di riscatto. D9 Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita: la causale deve essere utilizzata esclusivamente per la registrazione dei premi pagati per la stipula di polizze di assicurazione sulla vita. I premi pagati a fronte della stipula di polizze di diversa natura devono essere registrati con la causale DA.) D0 Conversione banconote in euro: la causale deve essere utilizzata - a partire dall’introduzione dei biglietti denominati in euro - a fronte della conversione in euro di banconote di un qualsiasi paese dell’area euro. DB/DC Vendita/Acquisto di banconote estere contro euro: le causali devono essere utilizzate per le operazioni di cambio propriamente dette e dunque per l’acquisto o la vendita di banconote estere contro euro o altre valute di un paese non appartenente all’area dell’euro, con l'attivazione del flag valuta secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del Tesoro 26 agosto 1998. Le causali devono essere attivate sia quando la negoziazione avviene per cassa sia quando essa avviene con movimentazione di conto corrente. DE/DF Estinzione/Emissione carte prepagate: le causali devono essere attivate esclusivamente per il rilascio, la ricarica e l’estinzione di carte emesse sia dietro versamento di denaro contante che con addebito in conto. Tali causali devono inoltre essere utilizzate per estinzione ed emissione di moneta elettronica. 22 A2 Incasso proprio assegno: la causale accoglie anche gli assegni che il cliente ha tratto su un conto in essere presso una diversa dipendenza dello stesso intermediario. A3 Cambio assegni di terzi: la causale deve essere valorizzata anche nel caso in cui un soggetto effettui un’operazione di cambio di assegno tratto dal medesimo a valere su un conto in essere presso altro intermediario. B7/B8 Disposizioni di giro conto: le causali devono essere utilizzate anche per operazioni di arbitraggio fra divise effettuate su conti parimenti intestati presso lo stesso intermediario, attivando il flag valuta. AF Disposizione di giro tra conti diversamente intestati: la causale deve essere utilizzata per il trasferimento di fondi tra soggetti diversi intestatari di rapporti presso il medesimo intermediario. Devono effettuarsi nell'archivio unico informatico due distinte registrazioni aventi come operante, rispettivamente, il soggetto che ha impartito l’ordine ed il soggetto beneficiario. Le registrazioni dovranno inoltre contenere tulle le informazioni elencate nell'articolo 2, comma 3, Titolo III delle presenti istruzioni. La causale deve essere utilizzata anche per operazioni di arbitraggio fra divise effettuate su conti diversamente intestati presso lo stesso intermediario, attivando il flag valuta. BR/BS Ritiro/Consegna titoli allo sportello: le causali devono essere attivate anche in connessione ad operazioni principali di diversa natura da cui consegue il ritiro o la consegna dei titoli allo sportello. Segnalazione di operazioni sospette La causale DG Cambio taglio biglietti deve essere utilizzata in caso di operazioni di cambio di taglio di banconote effettuate allo sportello solamente per agevolare la codifica e la segnalazione di operazioni ritenute sospette. Si fa presente che non è prevista la confluenza della causale in alcuna voce.
2. Bonifici La disposizione di bonifico da/per l’estero effettuata a valere su un conto denominato in valuta diversa da quella dell’ordine comporta la sola registrazione dell’operazione di bonifico, con attivazione del flag valuta e non anche la registrazione dell’operazione di cambio valuta. La ricezione di un bonifico da Paese estero sarà sempre registrata utilizzando la causale AA. L'importo bonificato, se in valuta estera, andrà riportato nel controvalore in euro, mentre l'apposito codice indicherà la divisa in cui il bonifico è espresso. Ciò anche nel caso in cui l'importo medesimo venga accreditato in conto corrente tenuto in valuta diversa da quella dell'ordine. Nel caso di bonifico disposto a favore di più beneficiari per importi singoli inferiori a 12.500 euro, qualora non vi sia coincidenza tra i comuni di residenza dei beneficiari e le localizzazioni delle banche riceventi, l’intermediario dell’ordinante potrà eseguire un'unica registrazione, riportando negli attributi A33 ed F14 (denominazione in chiaro del comune, codice CAB, sigla provincia) i propri estremi (già indicati nell’attributo A12). In tali casi all’attributo F11 andrà riportata la dizione "BENEFICIARI DIVERSI".
3. Operazioni in titoli Per la registrazione delle operazioni di acquisto titoli e successiva immissione in un conto titoli intestato all’acquirente presso lo stesso intermediario deve essere impiegata la sola causale BB (Acquisto titoli). 23 Analogamente, la vendita di titoli prelevati da dossier intestato al venditore verrà registrata con la sola causale BA. L'acquisto e/o la vendita andranno registrati all'effettivo valore di negoziazione. Rimane ferma la necessità di registrare il rapporto continuativo consistente nel deposito titoli, all’atto della sua apertura. Qualora all'acquisto dei titoli faccia seguito il ritiro degli stessi allo sportello, ovvero l'immissione in dossier intestato a soggetto diverso dall'acquirente, andranno effettuate due distinte registrazioni utilizzando nel primo caso le causali BB e BR e nel secondo le causali BB e C5 (Immissione titoli in dossier). Il ritiro o la movimentazione di titoli devono essere registrate al valore nominale. Qualora la vendita avvenga mediante consegna allo sportello dei titoli, ovvero sia collegata all'uscita dei titoli da dossier intestato a soggetto diverso dal venditore, le due registrazioni andranno effettuate nel primo caso con le causali BS e BA e nel secondo con le causali C6 e BA.
4. Prestiti d’uso Fermo restando l’obbligo di registrazione del rapporto continuativo, l’operazione di consegna e ritiro di oro/metalli preziosi a fronte di prestito d’uso, non configurandosi quale movimentazione dei mezzi di pagamento, non è soggetta a registrazione nell’archivio unico informatico. Qualora a scadenza l’estinzione del prestito non avvenga con la restituzione di oro/metalli preziosi, ma con un’effettiva operazione di acquisto/vendita, deve essere attivata la causale C0 o C9.
5. Valorizzazione del contante Ai fini di una corretta registrazione delle operazioni eseguite in contanti, si precisa che per operazioni in contanti si intendono esclusivamente quelle che riflettono una movimentazione fisica di banconote. Per queste operazioni l’attributo A23 (flag contante) deve essere valorizzato a "1" e il relativo importo va inserito nell’attributo B15. Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, fattispecie operative che, pur essendo generalmente trattate per cassa, non producono di norma alcuna movimentazione fisica di contante: • emissione assegni circolari, titoli similari e vaglia mediante addebito su conto; • estinzione certificati di deposito e buoni fruttiferi con accredito di fondi su conto corrente o su libretti a risparmio; • rimborso titoli e/o quote di fondi comuni di investimento con accredito di fondi su conto corrente o su libretti a risparmio; • cambio assegni di terzi con contestuale richiesta di emissione di assegni circolari o titoli similari; • incasso proprio assegno con contestuale richiesta di emissione di assegni circolari o titoli similari; • incasso assegno circolare con contestuale richiesta di emissione di assegni circolari o titoli similari; • ritiro effetti; • incasso assegno proprio o di terzi con contestuale accredito su libretto a risparmio. • operazioni eseguite in connessione a prelevamenti o versamenti a valere su depositi a risparmio. Per le operazioni in questione l’attributo A23 (Flag contante) deve riportare il valore <<0>> ed il relativo importo va inserito nell’attributo B15. In caso di compresenza di contante effettivo e virtuale, ferma restando la valorizzazione della specifica causale con l’importo complessivo, l’attributo A23 (Flag contante) deve riportare il valore <<1>> e l’importo relativo al contante effettivo va inserito nell’attributo B15. 24 Nell’aggregazione dei dati da inoltrare all’UIC, secondo le modalità indicate nell'allegato n.1, per la determinazione della "sommatoria di cui contante" andrà preso in considerazione l’attributo B15 solo per le registrazioni aventi il flag A23 valorizzato ad "1". Nelle causali sintetiche 76 (versamenti contanti < 12.500 euro ) e 77 (prelevamenti di contanti < 12.500 euro) saranno riportate esclusivamente le operazioni di versamento/prelevamento di banconote, a qualsiasi titolo effettuate, che, inizialmente prese in considerazione quali possibili casi di frazionamento, non hanno poi superato la soglia di 12.500 euro secondo quanto indicato all'art. 3, comma 1, lettera c) del Titolo III. Le causali U3 e U4 vanno valorizzate solo ai fini della predetta segnalazione e non formano oggetto di registrazione nell'archivio unico informatico.
6. Gestioni patrimoniali Gli intermediari gestori devono registrare esclusivamente l’apertura e/o la chiusura del rapporto continuativo con la clientela e le movimentazioni di apporto iniziale, apporto successivo, prelievo parziale o totale effettuate dalla clientela, purché di importo superiore a 12.500 euro con la causale relativa al mezzo di pagamento utilizzato. Pertanto, tutte le operazioni di investimento e disinvestimento disposte dall'intermediario nell'ambito del rapporto di gestione del patrimonio affidatogli non devono essere registrate (ad esempio c.d. switch di quote di fondi comuni). Le medesime modalità di registrazione vanno seguite nel caso di ordini di acquisto o vendita impartiti dal cliente all'intermediario non nell'ambito di un rapporto di gestione patrimoniale, che comportano esclusivamente una diversa composizione del portafoglio.
7. Prestazione del servizio di collocamento L'attività di mera assegnazione dei titoli nell’ambito di un consorzio di collocamento non rileva ai fini degli adempimenti concernenti l'archivio unico informatico. La registrazione del rapporto continuativo (dossier titoli) e delle operazioni con i sottoscrittori grava, infatti, sugli intermediari che instaurano un diretto rapporto con la clientela. Il soggetto collocatore dovrà registrare sia il rapporto continuativo con il soggetto conferente l'incarico di collocamento che l'operazione di rimessa dei fondi allo stesso, salve le eccezioni previste all’art. 14 del regolamento.
8. Operazioni di finanziamento in pool In relazione all’accensione del rapporto continuativo, gli obblighi di identificazione e di registrazione devono essere assolti sia dalla banca capofila, se residente, sia dagli altri istituti partecipanti qualora la posizione creditoria venga aperta da questi ultimi direttamente nei confronti del soggetto finanziato. In relazione alla movimentazione dei mezzi di pagamento, l’obbligo di registrazione non sussiste nel caso essa intervenga fra i partecipanti al pool, se intermediari abilitati.
9. Operazioni con la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano Nel caso di ordini di pagamento o accreditamento disposti a valere su conti, depositi o altri rapporti continuativi esistenti presso banche site nei territori della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, i connessi obblighi di identificazione e registrazione sono a carico dell’intermediario italiano ordinante o beneficiario; in tali casi, debbono essere utilizzati rispettivamente i codici paese 037 e 093. 25
Parte II - SGR, SICAV, SIM, Agenti di cambio, Imprese di assicurazione, Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi, Intermediari finanziari, Confidi, Cambiavalute
1. Causali analitiche e voci 1. Nelle tabelle seguenti sono evidenziate le causali che devono essere utilizzate da parte di SGR, SICAV, SIM, agenti di cambio, società di assicurazioni, società di riscossione tributi e altri intermediari finanziari per la registrazione dei flussi connessi alla specifica attività esercitata secondo la disciplina di settore. 2. Per evidenziare quelle transazioni che - ai sensi dell'art. 11, comma 6 del regolamento e delle indicazioni contenute nelle presenti istruzioni (Titolo IV articolo 1 comma 5)- comportano una registrazione nell'archivio unico informatico dell'intermediario, ma che non rappresentano elemento di interesse ai fini della segnalazione dei dati aggregati, si precisa che la registrazione deve riguardare l’operazione effettivamente posta in essere e l’attributo A52 (di cui all'allegato tecnico al decreto ministeriale 7 luglio 1992 e all’allegato n. 10 delle presenti istruzioni) deve riportare il valore 18 in caso di ricezione di disponibilità a mezzo di ordine di accreditamento e il valore 19 in caso di dazione di disponibilità a mezzo di ordine di pagamento.
Tabella n. 2 SGR e SICAV Nella tabella seguente sono indicate le causali analitiche che devono essere utilizzate dalle SGR e dalle SICAV ed i criteri di raccordo con le causali sintetiche (voci).
CRITERI DI RACCORDO TRA CAUSALI ANALITICHE E VOCI tabella n. 2 (omissis) Le causali BE/BF devono essere utilizzate rispettivamente per registrare l'afflusso o deflusso di disponibilità nel patrimonio del fondo (anche fondi pensione) conseguenti alla sottoscrizione di quote (azioni nel caso della SICAV) o al rimborso delle stesse. La circolazione delle quote non comportante una variazione della consistenza del patrimonio del fondo non è oggetto di registrazione da parte della SGR/SICAV. In caso di operazione regolata a mezzo di ordine di accreditamento, si precisa che l’attributo A52 deve riportare il valore 18; in caso di operazione regolata a mezzo di ordine di pagamento, l’attributo A52 deve riportare il valore 19. Le causali BB/BA devono essere utilizzate rispettivamente per registrare l'afflusso o il deflusso di disponibilità funzionali alla prestazione del servizio di gestione individuale. In caso di operazione regolata a mezzo di ordine di accreditamento, si precisa che l’attributo A52 deve riportare il valore 18; in caso di operazione regolata a mezzo di ordine di pagamento, l’attributo A52 deve riportare il valore 19. In caso di trasferimento dei fondi conferiti in gestione da un soggetto ad un altro, si provvede a registrare il deflusso di disponibilità a nome del primo soggetto (causale BA) e l’afflusso a nome del nuovo soggetto (causale BB); le due registrazioni devono essere collegate valorizzando l’attributo A22 (codice 2) e l’attributo A53. La causale C3 deve essere utilizzata per registrare l’apporto in gestione individuale di titoli al portatore. La causale C4 deve essere utilizzata per registrare il ritiro dalla gestione individuale di titoli al portatore. La causale AA deve essere utilizzata solamente per la registrazione delle operazioni di cui al Titolo IV, articolo 1, comma 9 delle presenti istruzioni. Pertanto, nel caso di ordini di pagamento o accreditamento diretti o provenienti dall’estero che avvengono per il tramite di intermediari nazionali tenuti alla registrazione, dovrà essere utilizzata la causale pertinente all’operazione posta in essere, con l’attivazione dell’attributo A52 che deve riportare il valore 18 (ordine di accreditamento) o il valore 19 (ordine di pagamento). La causale U2 deve essere utilizzata per registrare gli afflussi (segno A) e i deflussi (segno D) di disponibilità diversi dalle ipotesi sopra evidenziate, quali ad esempio le movimentazioni connesse all’attività di gestione del fondo. In caso di operazione regolata a mezzo di ordine di accreditamento, si precisa che l’attributo A52 deve riportare il valore 18; in caso di operazione regolata a mezzo di ordine di pagamento, l’attributo A52 deve riportare il valore 19. La causale U1 deve essere utilizzata per registrare le operazioni di cui al Titolo I, articolo 7, comma 2 delle presenti istruzioni.
Tabella n. 3 SIM e Agenti di cambio Nella tabella seguente sono indicate le causali che devono essere utilizzate dalle SIM e dagli Agenti di cambio ed i criteri di raccordo con le causali sintetiche (voci).
CRITERI DI RACCORDO TRA CAUSALI ANALITICHE E VOCI tabella n. 3 (omissis)
Le causali BB e BA devono essere utilizzate rispettivamente per registrare l'afflusso o deflusso di disponibilità funzionali alla prestazione del servizio di investimento. In caso di operazione regolata a mezzo di ordine di accreditamento, si precisa che l’attributo A52 deve riportare il valore 18; in caso di operazione regolata a mezzo di ordine di pagamento, l’attributo A52 deve riportare il valore 19. In caso di trasferimento dei fondi conferiti in gestione patrimoniale da un soggetto ad un altro presso lo stesso intermediario, si provvede a registrare il deflusso di disponibilità a nome del primo soggetto (causale BA) e l’afflusso a nome del nuovo soggetto (causale BB); le due registrazioni devono essere collegate valorizzando l’attributo A22 (codice 2) e l’attributo A53. Le causali C1 e C2 devono essere utilizzate in caso di trasferimenti di titoli tra soggetti diversi che intrattengono un rapporto presso lo stesso intermediario. La causale C3 deve essere utilizzata per registrare l’apporto di titoli al portatore. La causale C4 deve essere utilizzata per registrare il ritiro di titoli al portatore. La causale AA deve essere utilizzata solamente per la registrazione delle operazioni di cui al Titolo IV, articolo 1, comma 9 delle presenti istruzioni. Pertanto, nel caso di ordini di pagamento o accreditamento diretti o provenienti dall’estero che avvengono per il tramite di intermediari nazionali tenuti alla registrazione, dovrà essere utilizzata la causale pertinente all’operazione posta in essere, con l’attivazione dell’attributo A52 che deve riportare il valore 18 (ordine di accreditamento) o il valore 19 (ordine di pagamento). La causale U2 deve essere utilizzata per registrare gli afflussi (segno A) e i deflussi (segno D) di disponibilità diversi dalle ipotesi sopra evidenziate, quali ad esempio quelli connessi alla prestazione dei servizi accessori o alla gestione di fondi pensione. In caso di operazione regolata a mezzo di ordine di accreditamento, si precisa che l’attributo A52 deve riportare il valore 18; in caso di operazione regolata a mezzo di ordine di pagamento l’attributo A52 deve riportare il valore 19. La causale U1 deve essere utilizzata per registrare le operazioni di cui al Titolo I, articolo 7, comma 2 delle presenti istruzioni.
Tabella n. 4 Imprese assicurative Nella tabella seguente sono evidenziate le causali analitiche che devono essere utilizzate dalle imprese assicurative ed i criteri di raccordo con le causali sintetiche (voci).
CRITERI DI RACCORDO TRA CAUSALI ANALITICHE E VOCI tabella n. 4 (omissis) La causale D9 deve essere utilizzata per la registrazione dei premi pagati a fronte di contratti di assicurazione sulla vita e di operazioni di capitalizzazione nonché per la registrazione dei contributi versati dagli aderenti nel caso di gestione di fondi pensione chiusi e gestione/istituzione di fondi pensione aperti in regime di contribuzione definita. In caso di operazione regolata a mezzo di ordine di accreditamento, si precisa che l’attributo A52 deve riportare il valore 18; in caso di operazione regolata a mezzo di ordine di pagamento, l’attributo A52 deve riportare il valore 19. La causale D8 deve essere utilizzata per la registrazione della liquidazione delle prestazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita ed alle operazioni di capitalizzazione nonché per la registrazione dei pagamenti di riscatti e di erogazioni di prestiti (nel caso di gestione delle risorse dei fondi pensione chiusi ed aperti in regime di contribuzione definita, pagamenti di riscatti ed erogazione di anticipazioni). In caso di operazione regolata a mezzo di ordine di accreditamento, si precisa che l’attributo A52 deve riportare il valore 18; in caso di operazione regolata a mezzo di ordine di pagamento, l’attributo A52 deve riportare il valore 19. La causale DA deve essere utilizzata per registrare gli afflussi e i deflussi di disponibilità connessi, rispettivamente, al pagamento di premi (segno A) e alla liquidazione di sinistri (segno D). In caso di operazione regolata a mezzo di ordine di accreditamento, si precisa che l’attributo A52 deve riportare il valore 18; in caso di operazione regolata a mezzo di ordine di pagamento, l’attributo A52 deve riportare il valore 19. La causale U2 deve essere utilizzata per tutte le altre ipotesi di transazioni diverse da quelle sopra evidenziate. In caso di operazione regolata a mezzo di ordine di accreditamento, si precisa che l’attributo A52 deve riportare il valore 18; in caso di operazione regolata a mezzo di ordine di pagamento, l’attributo A52 deve riportare il valore 19. La causale AA deve essere utilizzata solamente per la registrazione delle operazioni di cui al Titolo IV, articolo 1, comma 9 delle presenti istruzioni. Pertanto, nel caso di ordini di pagamento o accreditamento diretti o provenienti dall’estero che avvengono per il tramite di intermediari nazionali tenuti alla registrazione, dovrà essere utilizzata la causale pertinente all’operazione posta in essere, con l’attivazione dell’attributo A52 che deve riportare il valore 18 (ordine di accreditamento) o il valore 19 (ordine di pagamento). La causale U1 deve essere utilizzata per registrare le operazioni di cui al Titolo I, articolo 7, comma 2 delle presenti istruzioni.
Tabella n. 5 Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi Nella tabella seguente sono evidenziate le causali analitiche che devono essere utilizzate dalle società di riscossione tributi ed i criteri di raccordo con le causali sintetiche (voci).
CRITERI DI RACCORDO TRA CAUSALI ANALITICHE E VOCI tabella n. 5 (omissis) La causale DD deve essere utilizzata, tenendo conto del segno, per la registrazione degli afflussi/deflussi connessi rispettivamente al pagamento/rimborso di imposte e tasse da parte della clientela. In caso di operazione regolata a mezzo di ordine di accreditamento, si precisa che l’attributo A52 deve riportare il valore 18; in caso di operazione regolata a mezzo di ordine di pagamento l’attributo A52 deve riportare il valore 19. La causale U2 deve essere utilizzata per tutte le altre ipotesi di transazioni diverse da quelle sopra evidenziate. In caso di operazione regolata a mezzo di ordine di accreditamento, si precisa che l’attributo A52 deve riportare il valore 18; in caso di operazione regolata a mezzo di ordine di pagamento l’attributo A52 deve riportare il valore 19. La causale U1 deve essere utilizzata per registrare le operazioni di cui al Titolo I, articolo 7, comma 2 delle presenti istruzioni.
Tabella n. 6 Intermediari finanziari, cambiavalute, confidi Nella tabella seguente sono evidenziate le causali che devono essere utilizzate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 TUB e nell'elenco generale ex art. 106 TUB nonché dai soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli artt.113 e 115, commi 4 e 5 TUB.
CRITERI DI RACCORDO TRA CAUSALI ANALITICHE E VOCI tabella n. 6 (omissis) La causale U2 deve essere utilizzata per registrare, tenendo conto del segno, gli afflussi e i deflussi funzionali alla prestazione delle attività esercitabili da detti soggetti in base alla normativa di settore. La causale AA deve essere utilizzata solamente per la registrazione delle operazioni di cui al Titolo IV, articolo 1, comma 9 delle presenti istruzioni. Pertanto, nel caso di ordini di pagamento o accreditamento diretti o provenienti dall’estero che avvengono per il tramite di intermediari nazionali tenuti alla registrazione, dovrà essere utilizzata la causale pertinente all’operazione posta in essere, con l’attivazione dell’attributo A52 che deve riportare il valore 18 (ordine di accreditamento) o il valore 19 (ordine di pagamento). La causale U1 deve essere utilizzata per registrare le operazioni di cui al Titolo I, articolo 7, comma 2 delle presenti istruzioni esclusivamente da parte degli intermediari abilitati. La valorizzazione delle voci riguarda soltanto gli intermediari abilitati.
2. Causali analitiche U3 e U4 Nelle causali sintetiche 76 (versamenti contanti < 12.500 euro) e 77 (prelevamenti di contanti < 12.500 euro) saranno riportate esclusivamente le operazioni di versamento/prelevamento di banconote, a qualsiasi titolo effettuate, che, inizialmente prese in considerazione quali possibili casi di frazionamento, non hanno poi superato la soglia di 12.500 euro secondo quanto indicato all'art. 3, comma 1, lettera c) del Titolo III. Le causali U3 e U4 vanno valorizzate solo ai fini della predetta segnalazione e non formano oggetto di registrazione nell'archivio unico informatico.
3. Prestazione del servizio di gestioni individuale Nel caso di prestazione del servizio di gestione individuale gli intermediari devono registrare l’apertura del rapporto continuativo con la clientela e le movimentazioni di apporto iniziale, apporto successivo (BB/C3), prelievo parziale o totale (BA/C4) effettuate dalla clientela purché di importo superiore a 12.500 euro o soglia rilevante di frazionamento. Tutte le operazioni di investimento e disinvestimento disposte dal gestore nell'ambito del rapporto di gestione del patrimonio affidatogli non devono essere registrate.
4. Prestazione del servizio di negoziazione Nel caso di prestazione del servizio di negoziazione gli intermediari devono registrare l’apertura del rapporto continuativo con la clientela e le movimentazioni connesse al conferimento delle disponibilità (BB/C3) e prelievo delle stesse (BA/C4). Le operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari impartite dal cliente non devono essere registrate fintantochè non rappresentino un conferimento ulteriore di fondi da parte del cliente o un deflusso di fondi nella diretta disponibilità del cliente di importo superiore ai 12.500 euro o alla diversa soglia di frazionamento.
5. Prestazione del servizio di collocamento 32 L'attività di mera assegnazione dei titoli nell’ambito di un consorzio di collocamento non rileva ai fini degli adempimenti concernenti l'archivio unico informatico. La registrazione delle operazioni con i sottoscrittori grava sugli intermediari che entrano in contatto con la clientela. Il soggetto collocatore dovrà registrare sia il rapporto continuativo con il soggetto conferente l'incarico di collocamento che l'operazione di rimessa dei fondi allo stesso, salve le eccezioni previste all’art. 14 del regolamento.
6. Operazioni di finanziamento in pool In relazione all’accensione del rapporto continuativo, gli obblighi di identificazione e di registrazione devono essere assolti sia dalla capofila, se residente, sia dagli altri istituti partecipanti qualora la posizione creditoria venga aperta da questi ultimi direttamente nei confronti del soggetto finanziato. In relazione alla movimentazione dei mezzi di pagamento, l’obbligo di registrazione non sussiste nel caso essa intervenga fra i partecipanti al pool, se intermediari abilitati.
TITOLO VI - Archivio unico informatico e invio dati aggregati
Parte I - Archivio unico informatico
1. Principi generali 1. Gli intermediari sono tenuti ad istituire l'archivio unico informatico qualora vi siano dati da registrare. L’istituzione dell’archivio unico informatico è pertanto legata alla reale esistenza dei dati da registrare relativi ad operazioni effettivamente compiute ovvero a conti, depositi, altri rapporti continuativi instaurati nei confronti della clientela. 2. Per i soggetti che svolgono in via prevalente l'attività di cui all'art.113 del TUB, l'obbligo di istituire l'archivio unico informatico sorge dalla notifica dell'avvenuta iscrizione nella sezione dell'elenco generale di cui all'art.106 del TUB. Le informazioni relative ai rapporti connessi all'esercizio dell'attività di cui al citato art. 113 del TUB sorti anteriormente alla data della notifica ed ancora in essere alla stessa, dovranno essere registrati entro 6 mesi dalla notifica dell'avvenuta iscrizione; in particolare il campo "data" dovrà essere valorizzato con la data di notifica dell'avvenuta iscrizione nella citata sezione dell'elenco.
2. Caratteristiche dell'archivio unico informatico 1. L’archivio unico informatico deve essere strutturato in modo tale da assicurare la chiarezza e la completezza delle informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento della storicità delle informazioni, la possibilità di desumere evidenze integrate, la facilità di consultazione. 2. Qualora vi sia necessità di modificare informazioni già acquisite nell’archivio unico informatico, a seguito della modifica di elementi di fatto o di verifiche effettuate dopo la registrazione, occorre evidenziare con chiarezza le modifiche apportate conservando evidenza dell’informazione precedente, secondo le modalità contenute nell'allegato tecnico al decreto ministeriale 7 luglio 1992 e nell’allegato n. 10 delle presenti istruzioni. 3. Le informazioni registrate nell’archivio unico informatico devono essere conservate per i dieci anni successivi al compimento dell’operazione o alla chiusura del rapporto. 33 4. Gli intermediari rendono disponibili le informazioni contenute nell’archivio unico informatico ai fini della ricerca, da parte degli organi competenti, e dell’acquisizione delle prove e delle fonti di prova nel corso di procedimenti penali, sia nella fase delle indagini preliminari sia nelle fasi processuali successive, anche per l’applicazione delle misure di prevenzione. 5. I dati identificativi e le altre informazioni relative a conti, depositi o altri rapporti continuativi possono anche essere contenuti in archivi informatici, diversi dall'archivio unico, a condizione che sia comunque assicurata la possibilità di trarre evidenze aziendali integrate e la storicità dei dati e delle informazioni.
3. Gestione dell'archivio unico informatico 1. L’archivio unico informatico è formato e gestito a cura di ogni intermediario, secondo gli standard e le compatibilità informatiche indicate nel successivo articolo. 2. L’intermediario può avvalersi, per la tenuta e gestione dell’archivio unico informatico, di un autonomo centro di servizio, ferme restando le specifiche responsabilità previste dalla legge a carico dell’intermediario e purché sia assicurato a quest’ultimo l’accesso diretto e immediato all’archivio stesso. L’incarico può essere altresì conferito ad imprese del medesimo gruppo di appartenenza dell’intermediario tenuto agli obblighi in considerazione ovvero ad altri intermediari tenuti agli obblighi antiriciclaggio. Deve essere comunque assicurata l’unità logica dell’archivio, la sua separatezza da altri archivi tenuti dal medesimo soggetto – anche avvalendosi dei medesimi supporti hardware – e la possibilità di desumere evidenze aziendali integrate. Rimane ferma, in capo all’intermediario destinatario degli obblighi di identificazione e registrazione, la responsabilità per la corretta effettuazione dei relativi adempimenti. Le eventuali convenzioni stipulate per la tenuta dell’archivio unico informatico devono essere senza ritardo comunicate al seguente indirizzo: UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI- Servizio Antiriciclaggio -Divisione analisi statistica, antiriciclaggio e antiusura - Via delle Quattro Fontane 123 -00184 ROMA. 3. Gli intermediari abilitati dovranno comunicare con sollecitudine all'UIC le caratteristiche tecniche dell'archivio e le eventuali modifiche, utilizzando la scheda n.4 di cui all’allegato n.2. 4. Gli intermediari facenti parte di un medesimo gruppo possono avvalersi, per la tenuta e gestione dei propri archivi, di un unico centro di servizio affinché un delegato possa trarre evidenze integrate a livello di gruppo per le finalità di cui all’articolo 3 della legge antiriciclaggio. Deve essere comunque garantita la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun intermediario.
4. Standard e compatibilità informatiche 1. Per l'alimentazione e la gestione dell'archivio unico informatico, devono essere rispettati gli standard e le compatibilità informatiche (campi) richiesti nei diversi tipi di registrazione: a) struttura e codifica da utilizzare per ogni attributo informativo; b) modalità di alimentazione dell'archivio unico; c) tempi e durata delle registrazioni e tempi di conservazione "in linea" delle informazioni; d) ordinamento dei dati; e) modalità di scarico fuori linea delle informazioni meno recenti e struttura fisica e logica degli archivi fuori linea; 34 f) modalità di rettifica delle registrazioni errate; g) criteri di sicurezza e di riservatezza; h) modalità di certificazione delle procedure informatiche. 2. L'archivio unico informatico deve consentire le seguenti funzioni di utilizzo dei dati in esso contenuti: a) ricerca di massa delle informazioni; b) interrogazione dell'anagrafe dei rapporti; c) aggregazione di specifici sottoinsiemi delle registrazioni; d) ricerca interattiva per l'archivio in linea. 3. Le specifiche di dettaglio degli standards e delle compatibilità informatiche nonché i requisiti cui attenersi nella realizzazione delle funzioni di utilizzo dei dati sono contenute nell'allegato al decreto ministeriale 7 luglio 1992 e nell’allegato n. 10 delle presenti istruzioni.
5. Variazioni dei dati e di coordinate 1. Per variazione deve intendersi il cambiamento delle informazioni già registrate relative a conti, depositi ed altri rapporti continuativi che non comportino modifica delle coordinate di riferimento dei rapporti stessi; a titolo esemplificativo, la variazione dell'indirizzo, della natura giuridica, del codice valuta del conto deposito ed altro rapporto, l’aggiornamento degli estremi del documento di identificazione. 2. In caso di variazione, gli intermediari possono procedere all’acquisizione dei nuovi dati nell’archivio unico informatico effettuando due distinte registrazioni connesse tra loro tramite gli attributi A52 (valore 2) ed A53 (valore di connessione). La prima registrazione (tipo registrazione, attributo A52, valore 31) dovrà contenere le informazioni relative al rapporto prima della variazione, la seconda registrazione (tipo registrazione, attributo A52, valore 32) dovrà contenere le nuove complete informazioni (relative al rapporto) risultanti dalla variazione. 3. Per variazione di coordinate deve intendersi il cambiamento delle coordinate di riferimento di conti, depositi, altri rapporti continuativi, dovuto a motivi tecnici (quali la modifica dei sistemi informatici o dei criteri di attribuzione dei codici rapporto), in cui rimangono inalterati gli elementi identificativi sia soggettivi che oggettivi. 4. In caso di variazione di coordinate, dovranno essere eseguite due distinte registrazioni di chiusura e di apertura secondo i codici di seguito indicati: tipo di registrazione : 46 (Chiusura rapporto per variazione coordinate); tipo di registrazione: 43 (Apertura deposito a risparmio per variazione coordinate); tipo di registrazione: 44 (Apertura conto corrente per variazione coordinate); tipo di registrazione: 45 (Apertura altro rapporto continuativo per variazione coordinate). Le registrazioni di cui sopra dovranno essere effettuate entro sessanta giorni dalla data di avvenuta variazione. 5. Il trasferimento di un conto, deposito o altro rapporto continuativo, con la stessa intestazione, da una dipendenza all’altra di un medesimo intermediario, si configura come chiusura del rapporto presso la prima dipendenza ed accensione di un nuovo rapporto presso la seconda, in quanto ciò comporta la modifica delle coordinate di riferimento.
6. Vicende dell’archivio unico informatico nei processi di trasformazione, fusione, incorporazione e cessione di ramo d'azienda 1. Nei casi di cessione di dipendenze, di cessione di rami di azienda, di scissione nonché di fusione, il cessionario, il soggetto risultante dalla fusione ed i soggetti derivanti dalla scissione non devono procedere ad una nuova identificazione in relazione all’apertura dei rapporti trasferiti, salvi i casi di dubbio sull’identità della clientela e ferma restando la responsabilità per i casi di omessa o inesatta identificazione. 35 2. I soggetti cedenti di dipendenze o di rami di azienda, dopo aver completato le registrazioni relative ai rapporti e alle operazioni non ancora riportate nel proprio archivio unico, devono registrare la chiusura dei rapporti trasferiti entro due mesi dalla data di esecutività dell’atto utilizzando il codice tipo registrazione 36 (chiusura rapporto per migrazione). Qualora da parte di detti soggetti cessi l’attività rilevante per l’applicazione del decreto, entro sei mesi dalla data di esecutività dell’atto devono trasferire il proprio archivio unico (off-line) al cessionario che garantirà la conservazione delle registrazioni ricevute e la integrazione delle stesse con le proprie registrazioni. 3. Il soggetto che si scinde, dopo aver completato le registrazioni relative ai rapporti e alle operazioni non ancora riportate nel proprio archivio unico, deve registrare la chiusura dei rapporti trasferiti entro due mesi dalla data di esecutività dell’atto utilizzando il codice tipo registrazione 36 (chiusura rapporto per migrazione). Qualora il soggetto che si scinde cessi l’attività rilevante per l’applicazione del decreto, deve trasferire l’archivio unico (off-line), entro sei mesi dalla data di esecutività dell’atto, al soggetto derivante dalla scissione che eserciti detta attività, il quale garantirà la conservazione delle registrazioni ricevute e la integrazione delle stesse con le proprie registrazioni; in caso di pluralità, le informazioni conservate nell’archivio unico saranno trasferite a tutti i soggetti derivanti dalla scissione. 4. In caso di fusione il soggetto che cessa l’attività, dopo aver completato le registrazioni relative ai rapporti e alle operazioni non ancora riportate nel proprio archivio unico, deve registrare, entro due mesi dalla data di esecutività dell’atto, la chiusura dei rapporti utilizzando il codice tipo registrazione 36 (chiusura rapporto per migrazione) e trasferire, entro sei mesi dalla stessa data, l’archivio unico (off-line) all’intermediario incorporante o risultante dalla fusione, il quale garantirà la conservazione delle registrazioni ricevute e la integrazione delle stesse con le proprie registrazioni. 5. Gli intermediari cessionari, derivanti dalla scissione, incorporanti o risultanti dalla fusione inseriranno nel proprio archivio unico i rapporti ancora in essere presso l'intermediario fuso, incorporato o cedente o scisso, utilizzando, secondo i casi, i codici tipo di registrazione 33 (apertura di deposito a risparmio per migrazione da), 34 (apertura di conto corrente per migrazione da), 35 (Apertura di altro rapporto continuativo per migrazione da) e con codice 25 per le deleghe, annotando nello spazio note, contraddistinto con la lettera Z, che si tratta di riapertura di delega proveniente per migrazione da altro intermediario. Negli spazi a disposizione dell'intermediario saranno inserite le informazioni che consentono di individuare esattamente il rapporto originario (quali codice intermediario, codice rapporto, data di apertura, codice fiscale, NDG). L'inserimento dei dati deve avvenire entro sei mesi dalla data di esecutività della fusione o dell'incorporazione o della cessione del ramo d'azienda, che verrà indicata quale data di apertura del nuovo rapporto presso l'intermediario subentrante. 6. Gli intermediari cessionari, derivanti dalla scissione, incorporanti o risultanti dalla fusione, inoltre, garantiranno la conservazione e la leggibilità dei dati contenuti negli archivi unici dei soggetti fusi, incorporati, cedenti o scissi secondo una delle tre seguenti modalità: I. gestione dei vecchi archivi unici mediante la conservazione di hardware e software esistenti; II. gestione dei vecchi archivi unici mediante i soli software di ricerca ed aggregazione batch, da eseguire sui supporti prodotti secondo quanto descritto al punto a). Per tale soluzione sarà eliminato il vecchio archivio delle correzioni riconducendo le stesse alle modalità standard; III. inserimento delle vecchie registrazioni nel proprio archivio unico trasformando lo stesso in un archivio multintermediario attraverso la gestione differenziata dell'attributo riguardante il codice 36 intermediario. L'inserimento potrà avvenire secondo modalità scelte dall'intermediario che comunque consentano un corretto funzionamento delle fasi di gestione ed utilizzo dei dati pregressi. Una delle tre soluzioni sopra indicate deve essere attuata contestualmente alla data di esecutività della fusione/incorporazione/cessione/scissione. La migrazione verso le soluzioni II o III potrà essere attuata senza limiti temporali. 7. In caso di trasformazione dei soggetti destinatari delle presenti istruzioni in una diversa forma giuridica ovvero in un diverso soggetto ugualmente compreso tra quelli indicati come destinatari, deve essere data immediata comunicazione all'UIC dell'eventuale variazione del codice identificativo del segnalante in modo da consentire l'acquisizione dei dati aggregati da inoltrare all'UIC.
7. Estinzione 1. Gli intermediari, nei casi di liquidazione, di procedure concorsuali o in qualsiasi altro evento che comporti la cessazione dell’attività, registrano la chiusura dei rapporti entro due mesi e trasferiscono l’archivio unico informatico (off-line) all’UIC entro i successivi quattro mesi secondo le modalità contenute nell'allegato n. 3.
Parte II - Invio dati aggregati
1. Voci 1. Gli intermediari abilitati devono produrre mensilmente aggregazioni dei dati raccolti ai sensi della stessa legge antiriciclaggio, distinguendo le seguenti voci:
CODIFICA DELLE VOCI (omissis) 2. Per ciascuna delle suddette voci dovranno essere indicati l’importo totale e il numero delle operazioni poste in essere nel periodo di riferimento, evidenziando le parti eseguite in contanti. Inoltre dovrà essere precisato: • Per tutte le voci: • comune e provincia in cui l’operazione è posta in essere; • tipo di valuta utilizzata (euro o altra valuta); • segno monetario (dare o avere). • Per la voce 16: • gruppo/ramo di attività economica del soggetto beneficiario con particolare riferimento al commercio, servizi e attività finanziarie; • comune e provincia o paese estero dell’ordinante e del relativo intermediario. • Per la voce 17: • gruppo/ramo di attività economica del soggetto ordinante con particolare riferimento al commercio, servizi e attività finanziarie; 38 • comune e provincia o paese estero del beneficiario e del relativo intermediario. Gli elenchi dei codici paesi esteri, dei codici valute e dei codici comune sono riportati, rispettivamente, negli allegati nn. 7, 8, 9. La tabella dei gruppi/rami di attività economica è riportata nell'allegato n. 4. L’indicazione dei sottogruppi di attività economica si effettua avvalendosi della tabella riportata nell'allegato n. 5 alle presenti istruzioni. Sono altresì riportati nell'allegato n. 6 i criteri di raccordo tra la settorizzazione sintetica, i sottogruppi e i rami di attività economica. 3. Gli intermediari non abilitati non hanno l’obbligo di acquisire le informazioni relative alla settorizzazione dell’attività economica dei soggetti.
2. Termini di inoltro dei dati aggregati 1. I dati devono essere inoltrati all’UIC su base mensile entro la seconda decade del secondo mese successivo a quello di riferimento. 2. Le imprese e gli enti assicurativi inoltrano i dati aggregati su base mensile entro la seconda decade del terzo mese successivo a quello di riferimento.
3. Modalità di inoltro dei dati aggregati 1. Al fine dell'inserimento e aggiornamento dei dati anagrafici degli intermediari abilitati, questi dovranno compilare la scheda 4 di cui all'allegato n. 2 e trasmetterla con sollecitudine all'UIC. Tale scheda andrà rimessa, con le medesime modalità, al verificarsi di ogni variazione dei dati già trasmessi. Tra le altre indicazioni, al punto F vengono richieste informazioni sull’ambiente elaborativo utilizzato. Ciò è necessario anche per valutare l’opportunità di estendere il software di diagnostica preventiva ad ulteriori ambienti elaborativi. a. Inoltro tramite RNI Gli intermediari bancari devono trasmettere le segnalazioni tramite Rete Nazionale Interbancaria (RNI) tenendo presente quanto segue: • a partire dal 1° gennaio 2006, le banche che sono in condizione possono utilizzare la RNI per la trasmissione dei dati aggregati; • dal 1° giugno 2006, le banche devono trasmettere i dati aggregati esclusivamente via RNI. Qualora nel mese di riferimento non siano state registrate operazioni soggette a segnalazione, gli intermediari bancari invieranno comunque un messaggio RNI che conterrà, come contenuto applicativo, unicamente i record di testa e di coda. Conseguentemente nel campo "numero record inviati" del record di coda il valore contenuto sarà zero (assenza di record inviati). Resta fermo che, nelle more dell'applicazione del nuovo regime segnalatorio tramite RNI, gli intermediari bancari inoltreranno i dati secondo quanto descritto al successivo punto b. b. Inoltro tramite supporto informatico Gli intermediari non bancari devono inviare le segnalazioni mediante i supporti informatici previsti (floppy, CD). Qualora nel mese di riferimento non siano state registrate operazioni soggette a segnalazione, gli intermediari dovranno darne comunicazione all'UIC avvalendosi del fac-simile di lettera riportato nella scheda 2 dell'allegato n. 2. 2. L'inoltro dei dati di cui alle precedenti lettere a, b, dovrà avvenire nel rispetto degli standards e delle modalità indicate negli allegati nn. 1 e 2. 39
TITOLO VII - Abrogazioni e disciplina transitoria 1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti dell’UIC: 1) Circolare del 20 ottobre 2000, pubblicata su G.U. dell’11 novembre 2000, n. 234; 2) Comunicato del 19 giugno 1998, pubblicata su G.U. del 7 luglio 1998, n. 156; 3) Circolare 22 marzo 1999, pubblicata su G.U. del 27 marzo 1999, n. 72. 2. Le presenti istruzioni si applicano a partire dalle registrazioni riferite al mese di giugno 2006. 3. Nel periodo transitorio continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nei decreti ministeriali abrogati dal regolamento e negli altri provvedimenti attuativi, compresi i sopra citati provvedimenti dell’UIC.
Roma, 24 febbraio 2006 IL PRESIDENTE: DRAGHI |
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