La disciplina dei contratti bancari |
Codice civileLibro IV delle obbligazioni TITOLO III Capo XVII dei contratti bancari Sezione I SEZIONE I Dei depositi bancari Art. 1834 Depositi di danaro Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria (1272), alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi (1782). Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si e costituito il rapporto. Art. 1835 Libretto di deposito a risparmio Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti e i prelevamenti si devono annotare sul libretto. Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante. E' nullo (1421 e seguenti) ogni patto contrario. Art. 1836 Legittimazione del possessore Se il libretto di deposito è pagabile al portatore, la banca che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore è liberata, anche se questi non è il depositante (1777,1992, 2003). La stessa disposizione si applica nel caso in cui il libretto di deposito pagabile al portatore sia intestato al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnato. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali. Art. 1837 (abrogato) Art. 1838 Deposito dei titoli in amministrazione La banca che assume il deposito di titoli in amministrazione deve custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l'attribuzione di premi o per il rimborso di capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli. Le somme riscosse devono essere accreditate al depositante. Se per i titoli depositati si deve provvedere al versamento di decimi (2344, 2452) o si deve esercitare un diritto di opzione (2441), la banca deve chiedere in tempo utile istruzioni al depositante e deve eseguirle, qualora abbia ricevuto i fondi all'uopo occorrenti. In mancanza d'istruzioni, i diritti di opzione devono essere venduti per conto del depositante a mezzo di un agente di cambio. Alla banca spetta un compenso nella misura stabilita dalla convenzione o dagli usi, nonché il rimborso delle spese necessarie da essa fatte. E' nullo il patto col quale si esonera la banca dall'osservare, nell'amministrazione dei titoli, l'ordinaria diligenza (1176, 1229). SEZIONE II Del servizio bancario delle cassette di sicurezza
Art. 1839 Cassette di sicurezza Nel servizio delle cassette di sicurezza (1321), la banca risponde (1176) verso l'utente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito. Art. 1840 Apertura della cassetta Se la cassetta è intestata a più persone, l'apertura di essa e consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari, salvo diversa pattuizione. In caso di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non può consentire l'apertura della cassetta se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria. Art. 1841 Apertura forzata della cassetta Quando il contratto e scaduto, la banca, previa intimazione all'intestatario e decorsi sei mesi dalla data della medesima, può chiedere al pretore l'autorizzazione ad aprire la cassetta. L'intimazione può farsi anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e con le cautele che il pretore ritiene opportune. Il pretore può dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti rinvenuti e può ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento di quanto e dovuto alla banca per canoni e spese. SEZIONE III Dell'apertura di credito bancario
Art. 1842 Nozione L'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato. Art. 1843 Utilizzazione del credito Se non è convenuto altrimenti, l'accreditato può utilizzare in più volte il credito, secondo le forme di uso, e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità. Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della banca dove è costituito il rapporto. Art. 1844 Garanzia Se per l'apertura di credito è data una garanzia reale (1960 e seguenti, 2784 e seguenti, 2808 e seguenti) o personale (1936 e seguenti), questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della banca. Se la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante (1461, 1850, 1867, 1877, 2743). Se l'accreditato non ottempera alla richiesta, la banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto. Art. 1845 Recesso dal contratto Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori. Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni. SEZIONE IV Dell'anticipazione bancaria
Art. 1846 Disponibilità delle cose date in pegno Nell'anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci (2784 e seguenti), la banca non può disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate (2792). Il patto contrario deve essere provato per iscritto (2725). Art. 1847 Assicurazione delle merci La banca deve provvedere per conto del contraente (1891) all'assicurazione delle merci date in pegno, se, per la natura, il valore o l'ubicazione di esse, l'assicurazione risponde alle cautele d'uso. Art. 1848 Spese di custodia La banca, oltre al corrispettivo dovutole, ha diritto al rimborso delle spese occorse per la custodia delle merci e dei titoli, salvo che ne abbia acquistato la disponibilità. Art. 1849 Ritiro dei titoli o delle merci Il contraente, anche prima della scadenza del contratto, può ritirare in parte i titoli o le merci dati in pegno, previo rimborso proporzionale delle somme anticipate e delle altre somme spettanti alla banca secondo la disposizione dell'articolo precedente, salvo che il credito residuo risulti insufficientemente garantito (1795). Art. 1850 Diminuzione della garanzia Se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto a quello che era al tempo del contratto, la banca può chiedere al debitore un supplemento di garanzia nei termini d'uso, con la diffida che, in mancanza, si procederà alla vendita dei titoli o delle merci dati in pegno (1461). Se il debitore non ottempera alla richiesta, la banca può procedere alla vendita a norma del secondo e quarto comma dell'art. 2797. La banca ha diritto al rimborso immediato del residuo non soddisfatto col ricavato della vendita. Art. 1851 Pegno irregolare a garanzia di anticipazione Se, a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi di danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata conferita alla banca la facoltà di disporre, la banca deve restituire solo la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono l'ammontare dei crediti garantiti. L'eccedenza e determinata in relazione al valore delle merci o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti. SEZIONE V Delle operazioni bancarie in conto corrente
Art. 1852 Disposizione da parte del correntista Qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito. Art. 1853 Compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario (1241 e seguenti). Art. 1854 Conto corrente intestato a più persone Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto (1292 e seguenti). Art. 1855 Operazione a tempo indeterminato Se l'operazione regolata in conto corrente e a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni. Art. 1856 Esecuzione d'incarichi La banca risponde secondo le regole del mandato (1703 e seguenti) per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente. Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente (1717). Art. 1857 Norme applicabili Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli artt. 1826, 1829 e 1832. SEZIONE VI Dello sconto bancario
Art. 1858 Nozione Lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso (1260 e seguenti). Art. 1859 Sconto di cambiali Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario (2009 e seguenti), la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione della somma anticipata. Sono salve le norme delle leggi speciali relative alla cessione della provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di clausole "senza accettazione". Art. 1860 Sconto di tratte documentate La banca che ha scontato tratte documentate ha sulla merce lo stesso privilegio del mandatario finché il titolo rappresentativo è in suo possesso (2761). Guida commentata ai contratti bancari. |
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