Modello 730/2011 Redditi 2010 |
Quali contribuenti possono utilizzare il modello 730/2011Al fine di adempiere agli obblighi dichiarativi, possono utilizzare il modello 730/2011, se hanno un sostituto d’imposta che può effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti, i seguenti contribuenti:
Il modello 730/2011 può essere presentato al proprio sostituto che ha scelto di prestare assistenza fiscale, a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati o a un professionista abilitato (iscritti negli albi dei consulenti del lavoro e dei dottori commercialisti e esperti contabili). In caso di contratti di lavoro a tempo determinato inferiore all’anno il contribuente può rivolgersi:
Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può presentare il modello 730 al proprio sostituto, a un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato se tale contratto dura almeno dal mese di settembre 2009 al mese di giugno 2011. Possono ottenere assistenza fiscale, rivolgendosi ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche i soggetti che posseggono soltanto redditi indicati all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR (redditi di collaborazione coordinata e continuativa), almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2011 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio. Il modello 730 può essere utilizzato, se sono rispettate le condizioni sopra esposte, dal rappresentante o tutore per dichiarare i redditi delle persone incapaci, compresi i minori. Le tipologie di reddito che possono essere dichiarate con il modello 730 sono:
Quali contribuenti non possono utilizzare il modello 730/2011Il modello 730/2011 non può essere utilizzato dai contribuenti che nell’anno 2010 hanno posseduto:
Tali contribuenti devono, quindi, presentare il Modello UNICO 2011 Persone fisiche. Inoltre, non possono utilizzare il mod. 730/2011 i contribuenti che:
I lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possono utilizzare il modello 730 se al momento della presentazione della dichiarazione il rapporto di lavoro è cessato. Non può essere utilizzato il modello 730 per dichiarare i redditi di contribuenti deceduti. La dichiarazione congiuntaI coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta, se almeno uno di essi si trova nelle condizioni che consentono di utilizzare il modello 730. La dichiarazione congiunta non può essere presentata se uno dei coniugi nel 2010 è titolare di redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 o, comunque, se è tenuto a presentare il Modello UNICO 2011 Persone fisiche. Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell’assistenza fiscale, scelgono a quale dei rispettivi sostituti presentare la dichiarazione; in tal caso il coniuge che ha come sostituto il soggetto al quale è presentata la dichiarazione deve essere indicato come dichiarante barrando l’apposita casella nel frontespizio del modello. Nel caso in cui la dichiarazione congiunta sia presentata a un CAF o ad un professionista abilitato, deve essere indicato come dichiarante il soggetto che ha scelto il proprio sostituto per le operazioni di conguaglio. Non è possibile presentare la dichiarazione congiunta se il coniuge è deceduto o se si presenta la dichiarazione per conto di altri contribuenti (ad esempio per conto di persone incapaci, compresi i minori). I coniugi devono indicare, ciascuno nel rigo F1 del proprio modello 730, l’importo degli acconti versati riferiti alla propria Irpef e alla propria addizionale comunale all’Irpef. I coniugi che non si sono avvalsi del differimento del versamento del secondo o unico acconto di cui all’art. 1, decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168 e all’articolo 2, comma 6, della legge n. 191 del 2009, che hanno utilizzato il maggior importo versato dell’acconto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 mediante il modello F24, devono indicare, ciascuno nel proprio modello, nella colonna 5 del rigo F1, l’importo compensato. Il quadro ICIAnche i contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale possono, compilando il quadro I ICI del modello 730, richiedere di utilizzare l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione per effettuare autonomamente, con il mod. F24, il versamento dell’ICI dovuta per l’anno 2011. In tale caso, in sede di conguaglio sulla retribuzione, il sostituto rimborserà l’eventuale differenza tra il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione e l’ammontare richiesto per l’effettuazione del versamento ICI. Se il contribuente barra la casella 1 del quadro I, ovvero se l’importo indicato nella casella 2 risulta uguale al credito risultante, il sostituto non effettuerà alcun rimborso. Se la dichiarazione è presentata in forma congiunta, ciascuno dei coniugi per il pagamento del proprio debito ai fini dell’ICI può utilizzare, in tutto o in parte, il credito risultante dalla liquidazione della propria dichiarazione. Si evidenzia che, in caso di presentazione di 730 integrativo è necessario indicare nel relativo quadro I un importo non inferiore a quello già utilizzato in compensazione nel mod. F24 per il versamento dell’ICI. Qualora nel mod. 730 originario non sia stato compilato il quadro ICI o la somma indicata non sia stata utilizzata in compensazione, nel modello integrativo il quadro I può essere anche compilato diversamente o non compilato. Il versamento degli accontiIl contribuente che ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto Irpef deve barrare, sotto la propria responsabilità, la casella 1 del rigo F6 della Sezione V. Se, invece, ritiene che sia dovuto un minore acconto per l’anno 2011 deve indicare nella colonna 2 del rigo F6 i minori importi che devono essere trattenuti dal sostituto d’imposta e non barrare la casella 1. Per quanto riguarda l’addizionale comunale, se il contribuente ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto deve barrare l’apposita casella 3 del rigo F6, se ritiene di dover versare un minore acconto deve indicare nella colonna 4 del rigo F6 la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d’imposta e non barrare la casella 3. Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento Irpef a titolo di seconda o unica rata di acconto o che intende effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicarlo entro il mese di settembre 2010 al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio. I pagamenti ratealiAi sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche il contribuente che presenta il modello 730 può chiedere la suddivisione in rate mensili di uguale importo della somma dovuta a titolo di saldo, primo acconto Irpef, addizionale comunale e regionale Irpef, acconto dell’addizionale comunale, imposta sostitutiva sull’incremento della produttività e acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata. In tal caso, il contribuente indicherà nella Sezione V, rigo F6, casella 5, del mod. 730 il numero delle rate, da un minimo di due a un massimo di cinque, in cui intende frazionare il debito e il sostituto d’imposta calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari allo 0, 33 per cento mensile. La rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre. Ricordiamo inoltre che non è rateizzabile la somma dovuta per la seconda o unica rata di acconto dell’Irpef. Fonte Agenzia delle Entrate |
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